Art. 4. 
  Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per l'impiego 
  1. L'organizzazione amministrativa  e  le  modalita'  di  esercizio
delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del presente  decreto
sono disciplinati, anche al fine di assicurare l'integrazione  tra  i
servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le  politiche
formative, con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla  data
di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  secondo  i  seguenti
principi e criteri direttivi: 
  a) ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere f), g)  e  h),  della
legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuzione alle province delle funzioni
e dei  compiti  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  ai  fini  della
realizzazione dell'integrazione di cui al comma 1; 
  b) costituzione di una commissione regionale permanente  tripartita
quale sede concertativa di  progettazione,  proposta,  valutazione  e
verifica rispetto alle linee  programmatiche  e  alle  politiche  del
lavoro di  competenza  regionale;  la  composizione  di  tale  organo
collegiale deve prevedere la presenza  del  rappresentante  regionale
competente per materia di cui alla lettera c),  delle  parti  sociali
sulla base della rappresentativita'  determinata  secondo  i  criteri
previsti  dall'ordinamento,  rispettando   la   pariteticita'   delle
posizioni delle parti sociali stesse, nonche' quella del  consigliere
di parita' nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125; 
  c) costituzione di un organismo istituzionale finalizzato a rendere
effettiva, sul territorio, l'integrazione tra i servizi  all'impiego,
le politiche attive del lavoro e le politiche formative, composto  da
rappresentanti istituzionali della regione, delle  province  e  degli
altri enti locali; 
  d) affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e  monitoraggio
nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2, ad  apposita  struttura
regionale   dotata   di   personalita'   giuridica,   con   autonomia
patrimoniale  e  contabile  avente  il  compito  di  collaborare   al
raggiungimento dell'integrazione di cui al comma 1 nel rispetto delle
attribuzioni di cui alle lettere a) e b). Tale  struttura  garantisce
il  collegamento  con  il  sistema  informativo  del  lavoro  di  cui
all'articolo 11; 
  e) gestione ed erogazione  da  parte  delle  province  dei  servizi
connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti ai sensi del comma  1,
lettera a), tramite strutture denominate "centri per l'impiego"; 
  f) distribuzione territoriale dei centri per l'impiego  sulla  base
di bacini provinciali con utenza non inferiore  a  100.000  abitanti,
fatte salve motivate esigenze socio geografiche; 
  g) possibilita' di attribuzione alle  province  della  gestione  ed
erogazione  dei  servizi,  anche  tramite  i  centri  per  l'impiego,
connessi alle funzioni e compiti  conferiti  alla  regione  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 2; 
  h) possibilita' di attribuzione all'ente di cui al comma 1, lettera
d), funzioni ed attivita' ulteriori rispetto a  quelle  conferite  ai
sensi del presente decreto, anche prevedendo che l'erogazione di tali
ulteriori servizi sia a titolo oneroso per i privati che ne  facciano
richiesta. 
  2. Le province individuano adeguati strumenti di raccordo  con  gli
altri enti locali, prevedendo la  partecipazione  degli  stessi  alla
individuazione  degli  obiettivi  e  all'organizzazione  dei  servizi
connessi alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 2, comma 1. 
  3. I servizi  per  l'impiego  di  cui  al  comma  1  devono  essere
organizzati entro il 31 dicembre 1998. 
 
           Note all'art. 4:
            -  L'art.  4, comma 3, lettere f), g) e h) della legge n.
          59/1997, e' il seguente:  3. I   conferimenti  di  funzioni
          di  cui  ai    commi  1   e 2 avvengono nell'osservanza dei
          seguenti principi fondamentali:
              a)-e) (Omissis);
            f)  il  principio  di  omogeneita',  tendendo  conto   in
          particolare   delle   funzioni     gia'  esercitate     con
          l'attribuzione  di funzioni  e compiti omogenei allo stesso
          livello di governo;
            g)  il    principio  di   adeguatezza,   in     relazione
          all'idoneita' organizzativa  dell'amministrazione ricevente
          a  garantire,    anche  in  forma associata con altri enti,
          l'esercizio delle funzioni;
            h)  il  principio  di  differenziazione  nell'allocazione
          delle   funzioni   in   considerazione      delle   diverse
          caratteristiche,      anche   associative,    demografiche,
          territoriali e strutturali degli enti riceventi".
            -    La    legge   10   aprile   1991, n.   125   (Azioni
          positive  per  la realizzazione della parita' uomodonna nel
          lavoro) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15
          aprile 1991.