Art. 6. Soppressione di organi collegiali 1. La provincia, entro i sei mesi successivi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 4, comma 1, istituisce un'unica commissione a livello provinciale per le politiche del lavoro, quale organo tripartito permanente di concertazione e di consultazione delle parti sociali in relazione alle attivita' e alle funzioni attribuite alla provincia ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), nonche' in relazione alle attivita' e funzioni gia' di competenza degli organi collegiali di cui al comma 2 del presente articolo secondo i seguenti principi e criteri: a) la composizione della commissione deve essere tale da permettere la pariteticita' delle posizioni delle parti sociali; b) presidenza della commissione al presidente dell'amministrazione provinciale; c) inserimento del consigliere di parita'; d) possibilita' di costituzione di sottocomitati, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera a), anche a carattere tematico. 2. Con effetto dalla costituzione della commissione provinciale di cui al comma 1, i seguenti organi collegiali sono soppressi e le relative funzioni e competenze sono trasferite alla provincia: a) commissione provinciale per l'impiego; b) commissione circoscrizionale per l'impiego; c) commissione regionale per il lavoro a domicilio; d) commissione provinciale per il lavoro a domicilio; e) commissione comunale per il lavoro a domicilio; f) commissione provinciale per il lavoro domestico; g) commissione provinciale per la manodopera agricola; h) commissione circoscrizionale per la manodopera agricola; i) commissione provinciale per il collocamento obbligatorio. 3. La provincia, nell'attribuire le funzioni e le competenze gia' svolte dalla commissione di cui al comma 2, lettera i), garantisce all'interno del competente organismo, la presenza di rappresentanti designati dalle categorie interessate, di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e di un ispettore medico del lavoro.