Art. 7. 
                              Personale 
  1. Con decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  da
adottarsi ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo
1997, n. 59, entro centoventi giorni dalla data di entrata in  vigore
del  presente  decreto,  si  provvede,  sentite   le   organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, alla  individuazione  in  via
generale dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da
trasferire, ivi compresa la cessione dei contratti ancora  in  corso,
nonche' delle modalita' e procedure di trasferimento; la ripartizione
del personale effettivo  appartenente  ai  ruoli  del  Ministero  del
lavoro e della previdenza sociale -  Settore  politiche  del  lavoro,
quale risultante al 30 giugno 1997, nonche' del personale in servizio
alla medesima data  presso  le  agenzie  per  l'impiego  e'  disposta
secondo i seguenti criteri: 
  a) trasferimento alle regioni di tutto  il  personale  in  servizio
presso le agenzie per l'impiego  assunto  con  contratto  di  diritto
privato, fino alla scadenza del relativo contratto di lavoro; 
  b) trasferimento del personale appartenente ai ruoli del  Ministero
del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  in  servizio  presso  le
direzioni regionali e provinciali del lavoro - Settore politiche  del
lavoro e presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego  e  per  il
collocamento in agricoltura nella misura del 70 per cento. 
  2. Tenuto conto delle esigenze funzionali  dei  nuovi  servizi,  la
percentuale di personale di cui al comma 1, lettera  b),  che  rimane
nei ruoli del Ministero del lavoro  e  della  previdenza  sociale  e'
stabilita nel 30 per cento. A tale  contingente  si  accede  mediante
richiesta  degli  interessati  da  avanzare   entro   trenta   giorni
dall'emanazione  del   provvedimento   contenente   le   tabelle   di
equiparazione  tra  il  personale  statale  trasferito  e  quello  in
servizio presso le regioni e gli enti locali. 
  3. Le percentuali di  cui  ai  commi  1,  lettera  b),  e  2,  sono
calcolate su base regionale e possono  subire  una  oscillazione  non
superiore al 5 per cento, anche operando compensazioni territoriali. 
  4. Nel caso che le richieste di cui al comma 2 risultino  superiori
o inferiori alla percentuale di cui al  comma  2,  il  Ministero  del
lavoro e della previdenza sociale provvede  a  predisporre,  entro  i
trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al medesimo
comma  2,  una  graduatoria  regionale,  rispettando  i  criteri   di
priorita' stabiliti nel decreto di cui al comma 1,  d'intesa  con  le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 
  5.  Al  personale  statale  trasferito  e'  comunque  garantito  il
mantenimento della posizione retributiva gia' maturata. Il  personale
medesimo  puo'   optare   per   il   mantenimento   del   trattamento
previdenziale previgente. 
  6.  Con  successivi  decreti  del  Presidente  del  Consiglio   dei
Ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e  2,  della
citata legge n. 59 del 1997 entro sessanta giorni dalla scadenza  del
termine  previsto  dall'articolo  4,  comma   1,   si   provvede   al
trasferimento dei beni e delle risorse individuate ai sensi del comma
1, in considerazione e per  effetto  dei  provvedimenti  adottati  da
ciascuna regione ai sensi dell'articolo 4. 
  7. I contratti in corso, ad eccezione di quelli riferiti ai sistemi
informativi lavoro di cui all'articolo 11, sono ceduti  alle  regioni
previo consenso di tutte le parti contraenti. 
  8.  Le  risorse  finanziarie  occorrenti  per  l'attuazione   della
presente   legge,   valutata   nel   limite   massimo   delle   spese
effettivamente sostenute dal Ministero del lavoro e della  previdenza
sociale nell'esercizio finanziario 1997 per  le  funzioni  e  compiti
conferiti, sono trasferite alle regioni utilizzando gli  stanziamenti
iscritti nelle pertinenti unita' previsionali di base dello stato  di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza  sociale,  per
l'esercizio   finanziario   1998.   Limitatamente   all'anno    1998,
l'Amministrazione   del   lavoro,   con   le   disponibilita'   sopra
determinate, corrisponde alle regioni,  per  il  tramite  dei  propri
funzionari delegati, le somme occorrenti per le  dette  finalita'  in
ragione d'anno e con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento
delle  funzioni  stesse.  Per  l'anno  1999,  gli   stanziamenti   da
trasferire, determinati nei limiti e con le  modalita'  indicate  per
l'esercizio  1998,  affluiscono,  mediante  opportune  variazioni  di
bilancio, nelle apposite unita' previsionali di base dello  stato  di
previsione del Ministero del lavoro e  della  previdenza  sociale  da
istituire, a tal fine, con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica, su proposta  del  Ministro
del lavoro e della previdenza sociale. 
 
           Nota all'art. 7:
            -    I  commi   1   e 2   dell'art.   7   della legge  n.
          59/1997, sono  i seguenti: "1. Ai fini della attuazione dei
          decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e  con le
          scadenze temporali e  modalita'  dagli  stessi    previste,
          alla   puntuale  individuazione dei  beni  e  delle risorse
          finanziarie,   umane,   strumentali  e   organizzative   da
          trasferire, alla  loro ripartizione tra  le regioni  e  tra
          regioni  ed enti locali ed  ai conseguenti trasferimenti si
          provvede con decreto del  Presidente  del   Consiglio   dei
          Ministri,   sentiti  i  Ministri interessati e  il Ministro
          del tesoro. Il   trasferimento dei   beni e  delle  risorse
          deve  comunque  essere  congruo    rispetto alle competenze
          trasferite e al contempo  deve    comportare  la  parallela
          soppressione  o il  ridimensionamento  dell'amministrazione
          statale   periferica,   in rapporto  ad  eventuali  compiti
          residui.
            2.  Sugli  schemi  dei provvdimenti di  cui al comma 1 e'
          acquisito il parere  della  commissione  di   cui  all'art.
          5,  della  Conferenza permanente  per i   rapporti ta    lo
          Stato,    le regioni  e le  province autonome  di Trento  e
          di  Bolzano e  della Conferenza   Statocitta'  e  autonomie
          locali allargata ai rappresentanti delle comunita' montane.
          Sugli    schemi,  inoltre,    sono  sentiti   gli organismi
          rappresentativi  degli  enti  locali  funzionali  ed     e'
          assicurata la consultazione delle organizzazioni  sindacali
          maggiormente     rappresentative.   I  pareri devono essere
          espressi entro trenta  giorni    dalla  richiesta.  Decorso
          inutilmente  tale termine i decreti possono comunque essere
          emanati".