Art. 8.
                   Soppressione uffici periferici
  1.  A decorrere dalla data di costituzione dei centri per l'impiego
di  cui  all'articolo  4, e comunque non oltre il 1 gennaio 1999 sono
soppressi  le  strutture  e  gli  uffici periferici del Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  i cui compiti e funzioni siano
stati  conferiti  ai  sensi del presente decreto; in particolare sono
soppressi  i  recapiti  e le sezioni circoscrizionali per l'impiego e
per il collocamento in agricoltura.