Art. 10.
               Occupazione dei soggetti gia' impegnati
                    nei lavori socialmente utili

  1.  Allo  scopo  di  creare  le  necessarie ed urgenti opportunita'
occupazionali  per  i  lavoratori  impegnati  nei  lavori socialmente
utili,   facendo   contemporaneamente   fronte   a  proprie  esigenze
istituzionali    per   l'esecuzione   di   servizi   aggiuntivi   non
precedentemente   affidati   in   appalto   o   in   concessione,  le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo  3  febbraio  1993, n. 29, al momento della progettazione
dei  lavori  stessi  deliberano  che,  in  continuita' con i progetti
medesimi:
    a)  promuoveranno  la costituzione di apposite societa' miste che
abbiano  ad  oggetto  attivita'  uguali, analoghe o connesse a quelle
gia'  oggetto  dei  progetti  in questione, a condizione che la forza
lavoro in esse occupata sia inizialmente costituita, nella misura non
inferiore al 40 per cento, dai lavoratori gia' impegnati nei progetti
stessi,  ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorche' promossi
da  altri  enti  e  nella  misura  non  superiore  al 30 per cento da
soggetti  aventi  titolo ad esservi impegnati; tale condizione andra'
rispettata per un periodo non inferiore a 60 mesi;
    b) affideranno a terzi scelti con procedura di evidenza pubblica,
lo svolgimento di attivita' uguali, analoghe o connesse a quelle gia'
oggetto dei progetti di lavori socialmente utili, a condizione che la
forza  lavoro  in  essi  occupata  sia  costituita  nella  misura non
inferiore  al 40 per cento dai lavoratori gia' impegnati nei progetti
stessi,  ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorche' promossi
da  altri  enti  e  nella  misura  non  superiore  al 30 per cento da
soggetti aventi titolo ad esservi impegnati.
  2.  Gli enti interessati possono prevedere che le societa' miste di
cui al comma 1, lettera a), abbiano capitale non inferiore a lire 200
milioni, anche a maggioranza privata e, per quanto riguarda la scelta
del  socio  privato  anche sotto forma di cooperative di produzione e
lavoro,  gli  enti  stessi,  anche  in  deroga  a norme di legge o di
statuto,  non  sono  tenuti  a  procedure  di  evidenza  pubblica nei
confronti delle societa' di capitale, anche in forma cooperativa, che
risultino  aver collaborato sin dall'inizio alla promozione, gestione
e  realizzazione  dei  progetti di lavori socialmente utili che hanno
preceduto la costituzione delle societa' miste, nonche' nei confronti
delle  agenzie  di  promozione  e  di  lavoro  individuate  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 4.
  3. Per l'affidamento a terzi dello svolgimento di attivita' uguali,
analoghe  o  connesse  a  quelle  gia' oggetto dei progetti di lavori
socialmente  utili  da  essi  promossi, gli enti interessati possono,
anche  in  deroga  alla  disciplina  in  materia  di  contratti della
pubblica   amministrazione,   stipulare  convenzioni  di  durata  non
superiore  a  60  mesi  con  societa'  di  capitale,  cooperative  di
produzione e lavoro, consorzi di artigiani, a condizione che la forza
lavoro  in esse occupata sia costituita nella misura non inferiore al
40 per cento da lavoratori gia' impegnati nei progetti stessi, ovvero
in  progetti di contenuti analoghi ancorche' promossi da altri enti e
nella  misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo
ad   esservi   impegnati,   in   qualita'   di   dipendenti  a  tempo
indeterminato, o di soci lavoratori, o di partecipanti al consorzio.
  4.  Le  previsioni di cui ai commi 2 e 3 hanno durata transitoria e
saranno sostituite, sulla base dell'esperienza acquisita, entro il 31
dicembre  1999.  Tutti gli atti perfezionati a quella data conservano
piena validita' per tutta la durata in essi prevista.
 
 Nota all'art. 10:
            -  Per    il testo del comma   2 dell'art. 1 del  decreto
          legislativo 3  febbraio  1993,  n.  29,  si  veda  in  nota
          all'art. 2.