Art. 11.
                       Fondo per l'occupazione

  1.  A  partire  dal  1  gennaio  2000,  le  risorse  del  Fondo per
l'occupazione  di  cui  all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio   1993,  n.  236,  preordinate  al  finanziamento  dei  lavori
socialmente  utili,  sono  ripartite a livello regionale, con decreto
del  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di Trento e Bolzano, in relazione al numero delle
persone  in  cerca di prima occupazione e dei disoccupati, secondo la
definizione  ISTAT,  rilevato,  come  media delle quattro rilevazioni
trimestrali  per  l'anno  precedente.  Sino  al  31  dicembre 1999 la
ripartizione    viene    effettuata    secondo    l'incidenza   della
disoccupazione  e  l'entita' delle risorse mediamente assegnate negli
anni 1996 e 1997.
  2.  A  partire  dal  1  gennaio  2000, le commissioni regionali per
l'impiego  destinano  una  quota non inferiore all'80 per cento delle
risorse  assegnate  al finanziamento dei progetti di cui all'articolo
1,  comma  2,  lettere  a)  e  b).  A  partire dal 1 gennaio 1998, le
commissioni regionali per l'impiego destinano una quota non inferiore
al 10 per cento ai progetti di lavori socialmente utili eventualmente
presentati   sulla   base   delle   convenzioni  stipulate  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 4.
  3.  A  partire  dal  1  gennaio  2000, le commissioni regionali per
l'impiego  riservano  una  quota  non inferiore al 20 per cento delle
risorse   assegnate   al  finanziamento  di  progetti  che  prevedano
l'utilizzo  di  soggetti  che non siano mai stati impegnati in lavori
socialmente   utili   e   che   non  abbiano  fruito  di  trattamenti
previdenziali o di mobilita'.
  4. Le regioni e le province possono destinare risorse, utilizzabili
nei  rispettivi  territori, per il finanziamento degli oneri connessi
al  pagamento  dell'assegno  di  cui  all'articolo  8,  comma  3,  ai
lavoratori  impegnati  in progetti di lavori socialmente utili. A tal
fine   verseranno   all'INPS   tali   risorse  in  coerenza  con  gli
stanziamenti  previsti a bilancio. Tali risorse sono utilizzabili con
le  stesse  modalita'  e  gli  stessi effetti di quelle del Fondo per
l'occupazione   di   cui   al   comma  1,  ivi  compresi  gli  oneri,
forfettariamente  calcolati,  per  la  corresponsione  degli  assegni
familiari.
  5. Le direzioni regionali del lavoro - settore politiche del lavoro
e  le  agenzie per l'impiego possono concordare con le sedi regionali
dell'INPS  modalita'  e  criteri  per  il  monitoraggio  e  il flusso
informativo   relativamente   all'effettivo  utilizzo  delle  risorse
assegnate in ambito regionale.
  6.   I  soggetti  promotori  possono  altresi',  al  momento  della
presentazione  del  progetto,  indicare l'impegno a destinare risorse
per  il  finanziamento degli oneri connessi al pagamento dell'assegno
di  cui all'articolo 8, comma 3, ai lavoratori impegnati nel progetto
medesimo.  In  caso  di  approvazione  del  progetto, possono versare
all'INPS  quote  mensili  per  il  pagamento  degli  assegni e per la
copertura   dei   benefici   accessori   in   favore  dei  lavoratori
effettivamente   impegnati,   ovvero   provvedere  direttamente  alla
corresponsione   degli   assegni   versando   all'INPS,  in  un'unica
soluzione,   gli   importi  necessari  alla  copertura  dei  benefici
accessori.
  7. Le risorse a carico del Fondo per l'occupazione sono utilizzate:
    a)  per  il  pagamento  degli  assegni  in  favore dei lavoratori
utilizzati e per la copertura dei benefici accessori;
    b)  per  le  spese  che  riguardano  la formazione dei lavoratori
utilizzati nel limite massimo di lire 1.000.000 pro capite;
    c)   nel   caso   di   progetti  di  pubblica  utilita',  per  il
finanziamento  delle  spese  relative  all'avvio delle societa' miste
ovvero  di cooperative e loro consorzi, ovvero di consorzi artigiani,
nel  limite  massimo  di  lire  5.000.000 pro capite per richieste di
contributi relativi alla dotazione di attrezzature;
    d)  nel  caso  di  progetti  di  pubblica  utilita'  per le spese
relative   all'assistenza   tecnicoprogettuale   delle   agenzie   di
promozione  di lavoro e di impresa, sino ad un limite massimo di lire
500.000 pro capite.
  8.  L'erogazione dei contributi di cui al comma 7, lettere c) e d),
dovra'  comunque  prevedere  un  saldo  non inferiore al 50 per cento
subordinato alla effettiva realizzazione del piano di impresa.
 
           Nota all'art. 11:
            - Per il testo del comma  7 dell'art. 1 del decreto-legge
          20  maggio  1993, n.   148, convertito, con  modificazioni,
          dalla legge   19 luglio 1993,  n.  236,  si  veda  in  nota
          all'art. 2.