Art. 11. Fondo per l'occupazione 1. A partire dal 1 gennaio 2000, le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, preordinate al finanziamento dei lavori socialmente utili, sono ripartite a livello regionale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in relazione al numero delle persone in cerca di prima occupazione e dei disoccupati, secondo la definizione ISTAT, rilevato, come media delle quattro rilevazioni trimestrali per l'anno precedente. Sino al 31 dicembre 1999 la ripartizione viene effettuata secondo l'incidenza della disoccupazione e l'entita' delle risorse mediamente assegnate negli anni 1996 e 1997. 2. A partire dal 1 gennaio 2000, le commissioni regionali per l'impiego destinano una quota non inferiore all'80 per cento delle risorse assegnate al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b). A partire dal 1 gennaio 1998, le commissioni regionali per l'impiego destinano una quota non inferiore al 10 per cento ai progetti di lavori socialmente utili eventualmente presentati sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 5, comma 4. 3. A partire dal 1 gennaio 2000, le commissioni regionali per l'impiego riservano una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse assegnate al finanziamento di progetti che prevedano l'utilizzo di soggetti che non siano mai stati impegnati in lavori socialmente utili e che non abbiano fruito di trattamenti previdenziali o di mobilita'. 4. Le regioni e le province possono destinare risorse, utilizzabili nei rispettivi territori, per il finanziamento degli oneri connessi al pagamento dell'assegno di cui all'articolo 8, comma 3, ai lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili. A tal fine verseranno all'INPS tali risorse in coerenza con gli stanziamenti previsti a bilancio. Tali risorse sono utilizzabili con le stesse modalita' e gli stessi effetti di quelle del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, ivi compresi gli oneri, forfettariamente calcolati, per la corresponsione degli assegni familiari. 5. Le direzioni regionali del lavoro - settore politiche del lavoro e le agenzie per l'impiego possono concordare con le sedi regionali dell'INPS modalita' e criteri per il monitoraggio e il flusso informativo relativamente all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate in ambito regionale. 6. I soggetti promotori possono altresi', al momento della presentazione del progetto, indicare l'impegno a destinare risorse per il finanziamento degli oneri connessi al pagamento dell'assegno di cui all'articolo 8, comma 3, ai lavoratori impegnati nel progetto medesimo. In caso di approvazione del progetto, possono versare all'INPS quote mensili per il pagamento degli assegni e per la copertura dei benefici accessori in favore dei lavoratori effettivamente impegnati, ovvero provvedere direttamente alla corresponsione degli assegni versando all'INPS, in un'unica soluzione, gli importi necessari alla copertura dei benefici accessori. 7. Le risorse a carico del Fondo per l'occupazione sono utilizzate: a) per il pagamento degli assegni in favore dei lavoratori utilizzati e per la copertura dei benefici accessori; b) per le spese che riguardano la formazione dei lavoratori utilizzati nel limite massimo di lire 1.000.000 pro capite; c) nel caso di progetti di pubblica utilita', per il finanziamento delle spese relative all'avvio delle societa' miste ovvero di cooperative e loro consorzi, ovvero di consorzi artigiani, nel limite massimo di lire 5.000.000 pro capite per richieste di contributi relativi alla dotazione di attrezzature; d) nel caso di progetti di pubblica utilita' per le spese relative all'assistenza tecnicoprogettuale delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa, sino ad un limite massimo di lire 500.000 pro capite. 8. L'erogazione dei contributi di cui al comma 7, lettere c) e d), dovra' comunque prevedere un saldo non inferiore al 50 per cento subordinato alla effettiva realizzazione del piano di impresa.
Nota all'art. 11: - Per il testo del comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si veda in nota all'art. 2.