Art. 12. Disciplina transitoria 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono ai lavoratori impegnati o che siano stati impegnati, entro la data del 31 dicembre 1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. 2. Durante i periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili i lavoratori di cui al comma 1 continuano ad essere inseriti nelle liste regionali di mobilita' di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, senza approvazione della lista medesima da parte delle competenti commissioni regionali per l'impiego. L'inserimento e' disposto dal responsabile della direzione regionale del lavoro - settore politiche del lavoro, su segnalazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, le quali inviano tempestivamente al predetto ufficio i relativi elenchi comprendenti i nominativi dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili. 3. L'utilizzazione nei lavori socialmente utili costituisce, per i lavoratori di cui al comma 1, titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi ultimi, sia richiesta la medesima professionalita' con la quale il soggetto e' stato adibito ai predetti lavori. 4. Ai lavoratori di cui al comma 1, gli stessi enti pubblici che li hanno utilizzati riservano una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il raggiungimento dei requisiti pensionistici per i lavoratori di cui al comma 1, possono essere adottate, nei limiti delle risorse a cio' preordinate sul Fondo per l'occupazione e secondo le modalita' stabilite nel decreto di cui al comma 8, le seguenti misure: a) nel caso in cui ai lavoratori manchino meno di 5 anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianita' o di vecchiaia, la concessione di un contributo a fondo perduto a fronte dell'onere relativo al proseguimento volontario della contribuzione; b) l'assunzione a carico del Fondo per l'occupazione del contributo a fondo perduto nel caso di presentazione di un progetto di lavoro autonomo secondo le modalita' di cui all'articolo 9-septies del citato decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996; c) la concessione al datore di lavoro, ivi compresi quelli di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, di un contributo aggiuntivo ai benefici gia' previsti dalla legislazione vigente, fino al massimo consentito dalla normativa comunitaria, nel caso di assunzione a tempo indeterminato. 6. Allo scopo di favorire la creazione di stabili opportunita' occupazionali per i soggetti di cui al presente articolo, il successivo affidamento a terzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), potra' avvenire anche in deroga alle procedure di evidenza pubblica. 7. Per i progetti di pubblica utilita' destinati ai soggetti di cui al presente articolo, approvati entro il 31 dicembre 1998, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 6, e 6, comma 9. 8. Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, destinate agli interventi di cui al presente articolo, sono definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono definite ulteriori forme di incentivazione alla ricollocazione lavorativa dei lavoratori di cui al presente articolo, nonche' le modalita' di attuazione delle misure di cui al comma 5.
Note all'art. 12: - Il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale) cosi' recita: "1. Al fine di consentire l'attivazione di lavori socialmente utili, il Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' incrementato ai sensi del comma 4 e, in attesa della revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a cui si dovra' provvedere entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decretolegge, a questi ultimi trova applicazione la normativa previgente a quella recata dall'art. 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, integrata ai sensi del comma 2. Ai fini della tempestivita' degli interventi per la promozione e l'attivazione dei lavori socialmente utili: a) per gli enti locali spetta alla giunta assumere le deliberazioni in materia di promozione di progetti; b) per gli enti locali, la giunta, ai fini dell'approvvigionamento di quanto strettamente necessario per la immediata operativita' dei progetti, puo' ricorrere, previa autorizzazione del prefetto, a procedure straordinarie, anche in deroga alle normative vigenti in materia, fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di lotta alla criminalita' organizzata; c) l'amministrazione proponente il progetto di lavori socialmente utili e' tenuta a procedere, ricorrendone i presupposti, secondo le disposizioni dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione del comma 4 del medesimo articolo, nonche' dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; d) la commissione regionale per l'impiego e, i progetti interregionali, la commissione centrale per l'impiego, provvedono, anche attraverso apposite sottocommissioni, all'approvazione del progetto entro sessanta giorni, decorsi i quali il medesimo si intende approvato, sempre che entro tale termine non venga comunicata al soggetto proponente la carenza delle risorse economiche necessarie; e) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' disporre, in considerazione della specificita', anche territoriale, dell'emergenza occupazionale, modalita' straordinarie per l'assegnazione dei lavoratori ai lavori socialmente utili, ivi compresa l'adozione di criteri quali il carico familiare, l'eta' anagrafica e il luogo di residenza; f) in caso di mancata esecuzione dei lavori socialmente utili nel termine previsto nel progetto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell'interno, designa un commissario che provvede all'esecuzione dei lavori". - Per il testo dell'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si veda in nota all'art. 9. - Per il testo dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si veda in nota all'art. 6. - L'art. 9-septies del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, cosi' recita: "Art. 9-septies (Misure straordinarie per la promozione del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno). - 1. Per favorire la diffusione di forme di lavoro autonomo, la Societa' per l'imprenditorialita' giovanile S.p.a., costituita ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, cura la selezione, il finanziamento e l'assistenza tecnica di progetti relativi all'avvio di attivita' autonome realizzate da inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari. 2. I proponenti delle domande selezionate vengono ammessi a corsi di formazione/selezione, non retribuiti, della durata di quattro mesi, durante i quali viene definitivamente verificata la fattibilita' dell'idea progettuale e vengono trasferite ai proponenti le principali conoscenze in materia di gestione. La struttura e l'impostazione delle attivita' formative sono ispirate ai criteri previsti dall'Unione europea per i programmi del Fondo sociale europeo. 3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fissa con proprio decreto criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni. 4. Per le finalita' di cui al comma 1 la Societa' per l'imprenditorialita' giovanile S.p.a. concede ai soggetti, la cui proposta sia ritenuta valida da un punto di vista tecnicoeconomico, le seguenti agevolazioni: a) fino a trenta milioni a fondo perduto, per l'acquisto, documentato, di attezzature; b) fino a venti milioni di prestito, restituibile in cinque anni con garanzie da acquisire sull'investimento, mediante iscrizione di privilegio speciale; c) fino a dieci milioni, a fondo perduto, per spese di esercizio sostenute nel primo anno di attivita'; d) affiancamento di un tutor specializzato. 5. Per l'attuazione del presente articolo la Societa' per l'imprenditorialita' giovanile S.p.a. stipula apposita convenzione con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. 6. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per l'anno 1996. Le predette somme possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi coofinanziati dall'Unione europea. 7. I titolari delle indennita' di mobilita' ammessi al corso possono cumulare le agevolazioni di cui al comma 4 con il beneficio previsto dall'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223". - L'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione), cosi' recita: "Art. 2 (Soggetti abilitati all'attivita' di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo). - 1. L'attivita' di fornitura di lavoro temporaneo puo' essere esercitata soltanto da societa' iscritte in apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia, sentita la commissione centrale per l'impiego, entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attivita' di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, provvedendo contestualmente all'iscrizione delle societa' nel predetto albo. Decorsi due anni il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i trenta giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell'attivita' svolta. 2. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 sono i seguenti: a) la costituzione della societa' nella forma di societa' di capitali ovvero cooperativa, italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea; l'inclusione nella denominazione sociale delle parole: ''societa' di fornitura di lavoro temporaneo''; l'individuazione, quale oggetto esclusivo, della predetta attivita'; l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a un miliardo di lire; la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato; b) la disponibilita' di uffici e di competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attivita' di fornitura di manodopera nonche' la garanzia che l'attivita' interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni; c) a garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con il contratto di cui all'art. 3 e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di lire 700 milioni presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a lire 700 milioni; d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresi', di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni. 3. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere concessa anche a societa' cooperative di produzione e lavoro che, oltre a soddisfare le condizioni di cui al comma 2, abbiano almeno cinquanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e che occupino lavoratori dipendenti per un numero di giornate non superiore ad un terzo delle giornate di lavoro effettuate dalla cooperativa nel suo complesso. Soltanto i lavoratori dipendenti dalla societa' cooperativa di produzione e lavoro possono essere da questa forniti come prestatori di lavoro temporaneo. 4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 nonche' le informazioni di cui al comma 7 sono dichiarati dalla societa' alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui ha la sede legale, per l'iscrizione nel registro di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. 5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalita' della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 1. 6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge vigilanza e controllo sull'attivita' dei soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi del presente articolo e sulla permanenza in capo ai medesimi soggetti dei requisiti di cui al comma 2. 7. La societa' comunica all'autorita' concedente gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione dell'attivita' ed ha inoltre l'obbligo di fornire all'autorita' concedente tutte le informazioni da questa richieste. 8. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e l'obbligo di riserva di cui all'art. 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non si applicano all'impresa fornitrice con riferimento ai lavoratori da assumere con contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. l predetti lavoratori non sono computati ai fini dell'applicazione, all'impresa fornitrice, delle predette disposizioni". - Per il testo del comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si veda in nota all'art. 2.