Art. 12.
                       Disciplina transitoria

  1.  Le  disposizioni  di cui al presente articolo si riferiscono ai
lavoratori  impegnati  o che siano stati impegnati, entro la data del
31  dicembre 1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati ai sensi
dell'articolo  1,  comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
  2.  Durante i periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili
i  lavoratori  di  cui al comma 1 continuano ad essere inseriti nelle
liste  regionali  di  mobilita'  di cui all'articolo 6 della legge 23
luglio 1991, n. 223, senza approvazione della lista medesima da parte
delle  competenti  commissioni regionali per l'impiego. L'inserimento
e'  disposto  dal responsabile della direzione regionale del lavoro -
settore   politiche   del   lavoro,  su  segnalazione  delle  sezioni
circoscrizionali  per l'impiego e per il collocamento in agricoltura,
le  quali  inviano  tempestivamente  al  predetto  ufficio i relativi
elenchi  comprendenti i nominativi dei lavoratori impegnati in lavori
socialmente utili.
  3.  L'utilizzazione nei lavori socialmente utili costituisce, per i
lavoratori  di  cui  al  comma  1,  titolo di preferenza nei pubblici
concorsi  qualora,  per  questi  ultimi,  sia  richiesta  la medesima
professionalita'  con  la  quale  il  soggetto  e'  stato  adibito ai
predetti lavori.
  4. Ai lavoratori di cui al comma 1, gli stessi enti pubblici che li
hanno  utilizzati  riservano  una quota del 30 per cento dei posti da
ricoprire  mediante  avviamenti  a  selezione  di cui all'articolo 16
della  legge  28  febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed
integrazioni.
  5.   Per   favorire   la   ricollocazione   lavorativa   ovvero  il
raggiungimento dei requisiti pensionistici per i lavoratori di cui al
comma  1,  possono  essere  adottate, nei limiti delle risorse a cio'
preordinate  sul  Fondo  per  l'occupazione  e  secondo  le modalita'
stabilite nel decreto di cui al comma 8, le seguenti misure:
    a)  nel  caso  in  cui  ai  lavoratori manchino meno di 5 anni al
raggiungimento  dei requisiti per il pensionamento di anzianita' o di
vecchiaia,  la  concessione di un contributo a fondo perduto a fronte
dell'onere relativo al proseguimento volontario della contribuzione;
    b)   l'assunzione  a  carico  del  Fondo  per  l'occupazione  del
contributo  a  fondo perduto nel caso di presentazione di un progetto
di lavoro autonomo secondo le modalita' di cui all'articolo 9-septies
del   citato   decreto-legge   n.   510  del  1996,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996;
    c) la concessione al datore di lavoro, ivi compresi quelli di cui
all'articolo  2  della legge 24 giugno 1997, n. 196, di un contributo
aggiuntivo ai benefici gia' previsti dalla legislazione vigente, fino
al  massimo  consentito  dalla  normativa  comunitaria,  nel  caso di
assunzione a tempo indeterminato.
  6.  Allo  scopo  di  favorire  la creazione di stabili opportunita'
occupazionali  per  i  soggetti  di  cui  al  presente  articolo,  il
successivo  affidamento  a  terzi  di  cui  all'articolo 10, comma 1,
lettera  b),  potra'  avvenire  anche  in  deroga  alle  procedure di
evidenza pubblica.
  7. Per i progetti di pubblica utilita' destinati ai soggetti di cui
al  presente  articolo,  approvati  entro il 31 dicembre 1998, non si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 6, e 6, comma
9.
  8.  Le  risorse  del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma  7,  del  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19  luglio 1993, n. 236, destinate agli
interventi di cui al presente articolo, sono definite con decreto del
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro  del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
sentite    le    organizzazioni   sindacali   comparativamente   piu'
rappresentative  sul  piano  nazionale.  Con il medesimo decreto sono
definite   ulteriori  forme  di  incentivazione  alla  ricollocazione
lavorativa  dei  lavoratori  di  cui al presente articolo, nonche' le
modalita' di attuazione delle misure di cui al comma 5.
 
           Note all'art. 12:
            -  Il  comma   1 dell'art. 1 del decreto-legge 1  ottobre
          1996, n. 510 (Disposizioni  urgenti in  materia  di  lavori
          socialmente utili,  di interventi a sostegno del reddito  e
          nel settore previdenziale) cosi' recita:
            "1.    Al   fine di  consentire  l'attivazione  di lavori
          socialmente utili, il   Fondo per  l'occupazione    di  cui
          all'art. 1, comma  7, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
          148,  convertito, con modificazioni, dalla legge  19 luglio
          1993, n.  236, e'  incrementato ai  sensi del comma   4  e,
          in  attesa   della revisione   della disciplina  sui lavori
          socialmente utili,  a cui si dovra'  provvedere entro e non
          oltre un anno dalla data  di entrata in vigore della  legge
          di  conversione  del presente   decretolegge,    a   questi
          ultimi  trova    applicazione  la normativa previgente    a
          quella  recata  dall'art.    14 del decreto-legge 16 maggio
          1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          luglio 1994,  n. 451, integrata ai  sensi del comma 2.   Ai
          fini   della   tempestivita'   degli  interventi  per    la
          promozione e l'attivazione dei lavori socialmente utili:
            a) per gli enti locali spetta  alla  giunta  assumere  le
          deliberazioni in materia di promozione di progetti;
            b)   per   gli   enti   locali,     la  giunta,  ai  fini
          dell'approvvigionamento di quanto  strettamente  necessario
          per   la    immediata  operativita'  dei  progetti,    puo'
          ricorrere,   previa autorizzazione    del    prefetto,    a
          procedure  straordinarie,   anche in  deroga alle normative
          vigenti in materia, fermo restando  quanto  previsto  dalla
          normativa   in   materia   di   lotta   alla   criminalita'
          organizzata;
            c) l'amministrazione  proponente il progetto di    lavori
          socialmente  utili  e' tenuta   a procedere, ricorrendone i
          presupposti, secondo le disposizioni  dell'art. 14    della
          legge  7 agosto  1990, n.  241, con esclusione del  comma 4
          del  medesimo articolo, nonche'  dell'art. 27 della legge 8
          giugno 1990, n. 142;
            d)   la  commissione   regionale  per   l'impiego  e,   i
          progetti  interregionali,    la  commissione   centrale per
          l'impiego,  provvedono,  anche     attraverso      apposite
          sottocommissioni,    all'approvazione   del progetto  entro
          sessanta  giorni,    decorsi   i   quali il   medesimo   si
          intende approvato, sempre che entro tale termine non  venga
          comunicata  al   soggetto  proponente   la  carenza   delle
          risorse   economiche necessarie;
            e) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo'
          disporre, in    considerazione      della     specificita',
          anche      territoriale, dell'emergenza      occupazionale,
          modalita'      straordinarie      per l'assegnazione    dei
          lavoratori   ai   lavori  socialmente  utili,  ivi compresa
          l'adozione di  criteri  quali il  carico familiare,  l'eta'
          anagrafica e il luogo di residenza;
            f) in caso  di mancata esecuzione dei lavori  socialmente
          utili nel termine  previsto  nel   progetto,   il  Ministro
          del    lavoro   e   della previdenza   sociale, sentito  il
          Ministro    dell'interno,  designa    un  commissario   che
          provvede all'esecuzione dei lavori".
            -  Per il testo  dell'art. 6 della legge 23 luglio  1991,
          n. 223, si veda in nota all'art. 9.
            - Per il testo dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987,
          n. 56, si veda in nota all'art. 6.
            - L'art. 9-septies  del decreto-legge n. 510   del  1996,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge n. 608/1996,
          cosi' recita:
            "Art. 9-septies (Misure straordinarie  per la  promozione
          del  lavoro autonomo   nelle  regioni  del  Mezzogiorno). -
          1.  Per  favorire  la diffusione   di   forme  di    lavoro
          autonomo,      la    Societa'      per l'imprenditorialita'
          giovanile    S.p.a.,      costituita    ai    sensi     del
          decreto-legge  31  gennaio  1995,    n. 26, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n.  95,  cura  la
          selezione,  il  finanziamento  e  l'assistenza   tecnica di
          progetti  relativi  all'avvio     di   attivita'   autonome
          realizzate  da  inoccupati   e  disoccupati  residenti  nei
          territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari.
            2.  I  proponenti    delle  domande  selezionate  vengono
          ammessi a corsi di  formazione/selezione, non   retribuiti,
          della    durata  di   quattro mesi,    durante   i    quali
          viene     definitivamente   verificata     la  fattibilita'
          dell'idea progettuale e vengono trasferite ai proponenti le
          principali  conoscenze    in    materia di   gestione.   La
          struttura   e l'impostazione   delle attivita'    formative
          sono    ispirate ai  criteri previsti  dall'Unione  europea
          per  i programmi  del  Fondo  sociale europeo.
            3. Il Ministro del tesoro, di concerto  con  il  Ministro
          del  lavoro  e  della   previdenza   sociale,   fissa   con
          proprio  decreto  criteri  e modalita' di concessione delle
          agevolazioni.
            4.  Per    le  finalita'  di  cui    al   comma   1    la
          Societa'     per  l'imprenditorialita'    giovanile  S.p.a.
          concede ai  soggetti, la  cui proposta sia ritenuta  valida
          da  un  punto    di  vista  tecnicoeconomico,  le  seguenti
          agevolazioni:
            a)   fino   a   trenta  milioni   a  fondo  perduto,  per
          l'acquisto, documentato, di attezzature;
            b) fino  a venti milioni   di prestito,  restituibile  in
          cinque  anni  con garanzie  da acquisire sull'investimento,
          mediante  iscrizione di privilegio speciale;
            c) fino  a dieci milioni, a  fondo perduto, per spese  di
          esercizio sostenute nel primo anno di attivita';
               d) affiancamento di un tutor specializzato.
            5.  Per    l'attuazione  del   presente   articolo     la
          Societa'     per  l'imprenditorialita'    giovanile  S.p.a.
          stipula apposita  convenzione con i Ministeri del lavoro  e
          della previdenza sociale e del tesoro.
            6.  Per  le    finalita'  di cui al presente articolo  e'
          autorizzata la spesa di lire 30  miliardi per l'anno 1995 e
          di  lire 50 miliardi per l'anno  1996.  Le  predette  somme
          possono  essere  utilizzate  quale copertura  della   quota
          di    finanziamento  nazionale  di  programmi coofinanziati
          dall'Unione europea.
            7.  I  titolari delle  indennita'  di  mobilita'  ammessi
          al  corso possono cumulare le  agevolazioni di cui al comma
          4    con  il beneficio previsto dall'art. 7, comma 5, della
          legge 23 luglio 1991, n. 223".
            - L'art. 2 della legge 24 giugno  1997, n. 196 (Norme  in
          materia di promozione dell'occupazione), cosi' recita:
            "Art.    2    (Soggetti   abilitati    all'attivita'   di
          fornitura   di prestazioni di lavoro    temporaneo).  -  1.
          L'attivita'    di  fornitura  di lavoro   temporaneo   puo'
          essere    esercitata  soltanto   da   societa' iscritte  in
          apposito  albo istituito   presso il Ministero del lavoro e
          della previdenza sociale. Il Ministero  del lavoro e  della
          previdenza  sociale    rilascia, sentita   la   commissione
          centrale per   l'impiego, entro   sessanta  giorni    dalla
          richiesta    e previo   accertamento della sussistenza  dei
          requisiti   di   cui   al   comma    2,    l'autorizzazione
          provvisoria  all'esercizio dell'attivita'   di fornitura di
          prestazioni  di     lavoro     temporaneo,      provvedendo
          contestualmente      all'iscrizione   delle   societa'  nel
          predetto albo. Decorsi due anni  il Ministero del lavoro  e
          della  previdenza   sociale,  su  richiesta  del   soggetto
          autorizzato,     entro   i    trenta   giorni    successivi
          rilascia    l'autorizzazione    a    tempo    indeterminato
          subordinatamente   alla  verifica  del  corretto  andamento
          dell'attivita' svolta.
            2. I requisiti  richiesti per l'esercizio  dell'attivita'
          di cui al comma 1 sono i seguenti:
            a)    la   costituzione della   societa'  nella  forma di
          societa'  di capitali  ovvero   cooperativa,   italiana   o
          di  altro  Stato  membro dell'Unione europea;  l'inclusione
          nella  denominazione    sociale delle parole:    ''societa'
          di      fornitura      di        lavoro       temporaneo'';
          l'individuazione,  quale oggetto  esclusivo, della predetta
          attivita'; l'acquisizione  di  un  capitale  versato    non
          inferiore  a  un miliardo di lire; la sede legale o una sua
          dipendenza nel territorio dello Stato;
            b)   la   disponibilita'   di   uffici  e  di  competenze
          professionali idonee  allo  svolgimento  dell'attivita'  di
          fornitura di manodopera nonche' la garanzia che l'attivita'
          interessi    un  ambito  distribuito sull'intero territorio
          nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
            c) a garanzia  dei crediti dei lavoratori assunti  con il
          contratto di cui  all'art. 3  e dei  corrispondenti crediti
          contributivi degli enti  previdenziali, la    disposizione,
          per   i primi  due anni,  di un deposito cauzionale di lire
          700 milioni presso un istituto di credito avente  sede    o
          dipendenza  nel    territorio  nazionale; a   decorrere dal
          terzo  anno  solare,    la  disposizione,  in  luogo  della
          cauzione,  di  una fideiussione bancaria o assicurativa non
          inferiore  al  5  per  cento  del  fatturato,    al   netto
          dell'imposta   sul   valore aggiunto,  realizzato nell'anno
          precedente e comunque non inferiore a lire 700 milioni;
            d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai
          dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari:
          assenza di  condanne  penali,  anche  non  definitive,  ivi
          comprese  le  sanzioni  sostitutive di cui   alla legge  24
          novembre  1981,    n.  689,    per    delitti  contro    il
          patrimonio,  per delitti  contro la fede pubblica  o contro
          l'economia pubblica,  per  il  delitto  previsto  dall'art.
          416-bis    del   codice penale, o  per delitti non  colposi
          per i  quali la legge  commini la pena    della  reclusione
          non  inferiore   nel   massimo a   tre anni,  per delitti o
          contravvenzioni previsti  da leggi dirette alla prevenzione
          degli infortuni  sul lavoro  o, in  ogni caso,  previsti da
          leggi in materia   di lavoro   o di    previdenza  sociale;
          assenza,  altresi',    di sottoposizione   alle misure   di
          prevenzione  disposte ai  sensi della legge  27    dicembre
          1956, n.  1423, o della  legge 31 maggio  1965, n.  575,  o
          della    legge    13      settembre   1982,   n.   646,   e
          successive modificazioni.
            3. L'autorizzazione di  cui  al  comma    1  puo'  essere
          concessa  anche  a  societa'  cooperative di   produzione e
          lavoro che,  oltre a soddisfare le  condizioni  di  cui  al
          comma  2, abbiano almeno cinquanta soci e tra di essi, come
          socio  sovventore,  almeno  un  fondo   mutualistico per la
          promozione e lo sviluppo della  cooperazione, di  cui  agli
          articoli  11  e 12   della legge 31 gennaio  1992, n. 59, e
          che  occupino  lavoratori  dipendenti  per  un  numero   di
          giornate    non  superiore  ad  un  terzo delle giornate di
          lavoro effettuate  dalla cooperativa nel    suo  complesso.
          Soltanto    i    lavoratori   dipendenti   dalla   societa'
          cooperativa   di produzione e lavoro  possono  essere    da
          questa forniti come prestatori di lavoro temporaneo.
            4.  I  requisiti  di  cui  ai  commi  2  e  3  nonche' le
          informazioni di cui al  comma  7    sono  dichiarati  dalla
          societa'  alla  camera di commercio, industria, artigianato
          e agricoltura  della provincia  in cui  ha la sede  legale,
          per  l'iscrizione nel  registro di   cui all'art.    9  del
          decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
          581.
            5.  Il Ministro   del lavoro e della previdenza  sociale,
          con decreto da emanare entro trenta giorni dalla   data  di
          entrata  in  vigore  della presente   legge, stabilisce  le
          modalita'    della  presentazione     della  richiesta   di
          autorizzazione di cui al comma 1.
            6.    Il    Ministero del   lavoro   e   della previdenza
          sociale  svolge vigilanza  e controllo  sull'attivita'  dei
          soggetti abilitati   alla  fornitura  di  prestazioni    di
          lavoro temporaneo ai  sensi del presente articolo  e  sulla
          permanenza  in  capo  ai  medesimi  soggetti  dei requisiti
          di cui al comma 2.
            7.  La  societa'  comunica  all'autorita'  concedente gli
          spostamenti di sede,    l'apertura   delle     filiali    o
          succursali,    la      cessazione  dell'attivita'   ed   ha
          inoltre l'obbligo  di   fornire   all'autorita'  concedente
          tutte le informazioni da questa richieste.
            8. La disciplina in materia  di assunzioni obbligatorie e
          l'obbligo  di  riserva di   cui all'art. 25, comma 1, della
          legge  23  luglio  1991,  n.  223,     non   si   applicano
          all'impresa  fornitrice con   riferimento ai lavoratori  da
          assumere   con   contratto per   prestazioni   di    lavoro
          temporaneo.  l  predetti  lavoratori   non  sono  computati
          ai   fini dell'applicazione,     all'impresa    fornitrice,
          delle    predette disposizioni".
            - Per il testo del comma  7 dell'art. 1 del decreto-legge
          20 maggio 1993, convertito, con  modificazioni, dalla legge
          19  luglio 1993, n.  236, si veda in nota all'art. 2.