Art. 13. 
                            Norme finali 
 
  1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il presente
decreto, con particolare riguardo a quelle contenute nell'articolo  1
del  decreto-legge  1  ottobre  1996,   n.   510,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e  nell'articolo
14  del  decreto-legge  16  maggio  1994,  n.  299,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. 
  2. Le disposizioni contenute nel presente decreto hanno  valore  di
principio e di indirizzo per le regioni e per le province autonome di
Trento e Bolzano. 
  3. Le disposizioni di cui  al  presente  decreto  si  applicano  ai
progetti di lavori socialmente utili presentati successivamente  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
   Dato a Roma, addi' 1 dicembre 1997 
 
                              SCALFARO 
                                      Prodi, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                    Treu, Ministro del lavoro e della 
                                  previdenza sociale 
                                     Ciampi, Ministro del tesoro, del 
                                      bilancio e della programmazione 
                                  economica 
                                   Visco, Ministro delle finanze 
                                   Bassanini, Ministro per la 
                                       funzione pubblica e gli affari 
                                  regionali 
 Visto, il Guardasigilli: Flick 
 
           Note all'art. 13:
            -  Il    testo dell'art. 1   del decreto-legge  1 ottobre
          1996,  n. 510 (Disposizioni  urgenti in  materia  di lavori
          socialmente utili,  di interventi  a  sostegno del  reddito
          e     nel  settore      previdenziale),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  28 novembre 1996, n. 608, cosi'
          recita:
            "Art.    1 (Disposizioni   per  l'attivazione  dei lavori
          socialmente utili).  -   1.    Al   fine   di    consentire
          l'attivazione  di  lavori socialmente  utili, il  Fondo per
          l'occupazione   di    cui  all'art.    1,  comma  7,    del
          decreto-legge 20   maggio 1993, n. 148,    convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993,  n. 236, e'
          incrementato ai sensi del comma    4  e,  in  attesa  della
          revisione   della disciplina sui lavori  socialmente utili,
          a cui  si dovra'  provvedere entro  e non oltre   un   anno
          dalla    data   di   entrata   in   vigore della  legge  di
          conversione   del    presente   decretolegge,   a    questi
          ultimi  trova applicazione la normativa previgente a quella
          recata  dall'art.  14 del decreto-legge 16 maggio 1994,  n.
          299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19   luglio
          1994,  n.  451, integrata ai   sensi del comma 2.  Ai  fini
          della    tempestivita' degli  interventi per  la promozione
          e l'attivazione dei lavori socialmente utili:
            a) per gli enti locali spetta  alla  giunta  assumere  le
          deliberazioni in materia di promozione di progetti;
            b)   per   gli   enti   locali,     la  giunta,  ai  fini
          dell'approvvigionamento di quanto  strettamente  necessario
          per   la    immediata  operativita'  dei  progetti,    puo'
          ricorrere,   previa autorizzazione    del    prefetto,    a
          procedure  straordinarie,   anche in  deroga alle normative
          vigenti in materia, fermo restando  quanto  previsto  dalla
          normativa   in   materia   di   lotta   alla   criminalita'
          organizzata;
            c) l'amministrazione  proponente il progetto di    lavori
          socialmente  utili  e' tenuta   a procedere, ricorrendone i
          presupposti, secondo le disposizioni  dell'art. 14    della
          legge  7 agosto  1990, n.  241, con esclusione del  comma 4
          del  medesimo articolo, nonche'  dell'art. 27 della legge 8
          giugno 1990, n. 142;
            d)  la  commissione  regionale  per l'impiego  e,  per  i
          progetti  interregionali,    la  commissione   centrale per
          l'impiego,  provvedono,  anche     attraverso      apposite
          sottocommissioni,    all'approvazione   del progetto  entro
          sessanta giorni,   decorsi   i   quali il    medesimo    si
          intende  approvato, sempre che entro tale termine non venga
          comunicata al   soggetto  proponente   la  carenza    delle
          risorse   economiche necessarie;
            e) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo'
          disporre,  in    considerazione      della    specificita',
          anche    territoriale, dell'emergenza        occupazionale,
          modalita'       straordinarie      per l'assegnazione   dei
          lavoratori  ai  lavori  socialmente  utili,   ivi  compresa
          l'adozione di  criteri  quali il  carico familiare,  l'eta'
          anagrafica e il luogo di residenza;
            f) in caso  di mancata esecuzione dei lavori  socialmente
          utili  nel termine   previsto   nel  progetto,  il Ministro
          del  lavoro   e   della previdenza   sociale, sentito    il
          Ministro     dell'interno,  designa    un  commissario  che
          provvede all'esecuzione dei lavori.
            2. Le disposizioni di cui al    comma  1  sono  integrate
          dalle seguenti norme  dell'art.  14  del  decreto-legge  16
          maggio    1994,   n.   299, convertito, con  modificazioni,
          dalla  legge    19  luglio  1994,     n.  451,   comma   1,
          relativamente ai soggetti  promotori e gestori,  nonche' ai
          soggetti  utilizzabili  nei  progetti;  commi   3 e 4, come
          modificati dal comma  3  del presente  articolo;  comma  7.
          Per  l'assegnazione  dei lavoratori si tiene   conto  della
          corrispondenza  tra    la  capacita'  dei  lavoratori  e  i
          requisiti richiesti per  l'attuazione  dei  progetti  e  si
          consente  che,  per i  progetti  formulati  con riferimento
          a    crisi  aziendali, di settore o di area, l'assegnazione
          avvenga  limitatamente  a     gruppi     di      lavoratori
          espressamente     individuati    nel    progetto  medesimo.
          All'art. 14, comma 1,  del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
          299, convertito,  con modificazioni, dalla  legge 19 luglio
          1994,  n.   451,  dopo il  primo  periodo,  e' inserito  il
          seguente:  ''Ai    fini  dell'utilizzazione    in    lavori
          socialmente  utili   l'iscrizione   agli elenchi ed albi di
          cui all'art.   25, comma 5,  lettera  a),  della  legge  23
          luglio    1991,  n.    223,   non   costituisce impedimento
          qualora  il soggetto interessato, con   dichiarazione  resa
          ai  sensi    della legge 4 gennaio   1968,  n. 15,  attesti
          che   all'iscrizione non    corrisponde  l'esercizio  della
          relativa attivita' professionale''.
            3.  All'art.  14   del  decreto-legge  16  maggio   1994,
          n.    299,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19
          luglio 1994, n. 451: al comma  3,  il  terzo  periodo    e'
          sostituito  dal  seguente:  ''Tale  importo puo' non essere
          dovuto nei casi in cui i lavoratori siano  adibiti  per  un
          numero    di  ore ridotto   proporzionale alla misura   del
          trattamento previdenziale  o  sussidio    spettante.'';  il
          comma  4   e' sostituito dal seguente: ''4.  l soggetti  di
          cui  al comma 1  che non   fruiscono di  alcun  trattamento
          previdenziale    possono  essere  impegnati nell'ambito del
          progetto per  non piu'  di dodici  mesi e  per essi    puo'
          essere richiesto, a  carico del  fondo di  cui al comma  7,
          un    sussidio non superiore   a  lire   800.000   mensili.
          Il   sussidio  e'   erogato dall'Istituto nazionale   della
          previdenza  sociale (INPS) e  per esso trovano applicazione
          le  disposizioni  in materia  di mobilita'  e di indennita'
          di   mobilita'.  Ai   lavoratori  medesimi    puo'   essere
          corrisposto,   dai   soggetti   proponenti o  utilizzatori,
          un  importo integrativo  di  detti   trattamenti,   per  le
          giornate  di  effettiva esecuzione delle prestazioni''.
            4.  Con  priorita'  per  le  finalita' di cui al comma 1,
          nonche' per il finanziamento dei   piani per  l'inserimento
          professionale    dei  giovani privi di occupazione   di cui
          all'art. 15 del   decreto-legge 16 maggio 1994,  n.    299,
          convertito,  con    modificazioni,  dalla legge   19 luglio
          1994, n. 451, il Fondo per  l'occupazione di  cui  all'art.
          1,  comma  7, del    decreto-legge  20   maggio  1993,   n.
          148,     convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  19
          luglio  1993,  n. 236, e' incrementato di lire 669 miliardi
          per l'anno 1995,  di lire 685,6 miliardi per  l'anno  1996,
          di  lire  591,3  miliardi  per  l'anno 1997 e di lire 691,3
          miliardi a decorrere dall'anno 1998.
            Le  risorse  del   Fondo  per  l'occupazione   di     cui
          al    periodo precedente, assegnate al capitolo 1176  dello
          stato di  previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza   sociale  per  l'attivazione  dei  progetti  di
          lavori socialmente   utili, non   impegnate  nell'esercizio
          finanziario   di  competenza  potranno  esserlo  in  quello
          successivo.
            Nell'ambito delle  disponibilita', per l'anno 1995,    un
          importo non inferiore al quaranta  per cento e' ripartito a
          livello regionale in relazione al numero dei  lavoratori di
          cui  al  comma 5   e all'art. 3 e le relative risorse  sono
          impegnate per il  finanziamento di progetti che  utilizzano
          i medesimi lavoratori.
            5.  Ai soggetti di cui all'art. 4, commi  1, lettere b) e
          c), 3 e 4, nei cui confronti siano cessati al  31  dicembre
          1994  i  trattamenti di mobilita' ovvero  di disoccupazione
          speciale  ed    ai  soggetti    di  cui  all'art.  1    del
          decreto-legge  26   novembre 1993, n.  478, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  26  gennaio 1994,  n.  56, nei
          cui confronti siano cessati nel periodo  1 dicembre 1994-31
          maggio 1995 i trattamenti di cassa integrazione  salariale,
          i  quali non abbiano piu' titolo  a  fruire  per  ulteriori
          periodi  di  alcuno  dei  predetti trattamenti, compete  un
          sussidio nella  misura pari al 64   per cento  dell'importo
          mensile    di   cui   alla lettera  a)  del  secondo  comma
          dell'articolo  unico  della  legge  13  agosto   1980,   n.
          427,      come   sostituito   dall'art.  1,  comma  5,  del
          decreto-legge 16 maggio 1994, n.   299,  convertito,    con
          modificazioni,  dalla   legge 19 luglio  1994, n.  451, per
          un periodo  massimo  di  dodici  mesi  e  limitatamente  ai
          periodi di loro  occupazione in  lavori socialmente  utili,
          nei   progetti per essi approvati entro  il 31 luglio 1995.
          Il sussidio  e' a carico del Fondo per  l'occupazione    di
          cui  al comma 4, nei  limiti delle risorse preordinate alle
          finalita' di cui  al medesimo comma. I lavoratori di cui al
          presente comma    rimangono  iscritti    nelle  liste    di
          mobilita' sino al 31 dicembre 1995.
            6.  Fino al  31 maggio 1995, ai  soggetti di cui al comma
          5 che non siano  utilizzati  in  lavori  socialmente  utili
          e'  corrisposto  un sussidio fissato:
            a)  per  il  periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 marzo 1995,
          nella misura del 70  per cento dell'ultimo trattamento   di
          integrazione   salariale,   di   mobilita'      ovvero   di
          disoccupazione speciale  fruito;    tale  misura  non  puo'
          essere   comunque  superiore  all'importo  derivante  dalla
          misura del 64 per cento di cui al predetto comma 5;
            b) per il periodo dal 1 aprile 1995 al  31  maggio  1995,
          nella  misura del 64  per cento  di cui  al medesimo  comma
          5,  ridotta del  30 per cento; tale misura non puo'  essere
          comunque  superiore  all'importo  del sussidio previsto nel
          periodo di cui alla lettera a).
            7.   Per     consentire   una   migliore    utilizzazione
          delle      risorse  finanziarie  comunitarie,    statali  o
          regionali  mirate    alla  formazione  professionale,    il
          sussidio  di    cui    al    comma   5 viene   erogato   ai
          lavoratori di cui al medesimo comma e all'art. 3, anche per
          i periodi di   effettiva  frequenza    successivi  al    31
          maggio 1995,  a corsi  di formazione approvati prima del 31
          maggio 1995, sino al completamento dei corsi e comunque non
          oltre    il  31  dicembre 1995. Detti lavoratori nei trenta
          giorni successivi  il termine  dei corsi,   possono  essere
          assegnati  a  progetti    di lavori socialmente utili,  con
          fruizione del sussidio previsto dal comma 5 per un  periodo
          che  sommato  a  quello  del  corso  di formazione non puo'
          superare dodici mesi.
            8.    Per il  periodo  dal 1  giugno  al 31  luglio  1995
          gli   uffici regionali e provinciali  del  lavoro  e  della
          massima  occupazione  ovvero le   sezioni  circoscrizionali
          per  l'impiego  ovvero  le agenzie  per l'impiego, invitano
          i  lavoratori di cui al comma 5   e all'art. 3  non  ancora
          occupati   in   lavori  socialmente  utili,  a  partecipare
          ad attivita' di  selezione ed  orientamento ai sensi  e per
          gli effetti dell'art. 6, comma  5-ter, del decreto-legge 20
          maggio  1993, n. 148, convertito, con  modificazioni, dalla
          legge  19 luglio 1993,   n. 236,  finalizzate  alla    loro
          assegnazione   ai  lavori    socialmente  utili.  Per  tale
          periodo, previa attestazione da  parte dei predetti  uffici
          della    partecipazione   alle   attivita'   predette,   e'
          riconosciuto al lavoratore il  sussidio di  cui al    comma
          6,    lettera  b).   Per i   casi in  cui i lavoratori  non
          siano  ancora occupati  nei lavori  socialmente utili  alla
          data   del   1  agosto  1995     il  predetto  sussidio  e'
          riconosciuto per un  ulteriore    periodo  e  comunque  non
          oltre  il  30 settembre  1995. Il sussidio e' a  carico del
          Fondo per l'occupazione di   cui al comma 4,  nei    limiti
          delle    risorse   preordinate alle  finalita'  di  cui  al
          medesimo comma.
            9. Per i sussidi  di cui ai commi 5, 6, 7   e  8  trovano
          applicazione  le  disposizioni in materia di mobilita' e di
          indennita' di mobilita',  ivi  compreso,    per  i  periodi
          sussidiati  sino    al  31 luglio   1995, il riconoscimento
          d'ufficio di cui al comma 9  dell'art.  7  della  legge  23
          luglio  1991,    n. 223. Per i   sussidi imputati a periodi
          successivi a tale data e per quelli di  cui al comma 3,  il
          predetto     riconoscimento    rileva    ai    soli    fini
          dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto
          al pensionamento.
            10.  Per consentire  la prosecuzione   dell'utilizzazione
          in  lavori socialmente utili di soggetti nei  cui confronti
          siano  cessati  ovvero cessino   i   trattamenti di   cassa
          integrazione  o di  mobilita',  ai medesimi   compete    il
          sussidio    di    cui    ai  commi    3   e   5   fino   al
          completamento del progetto e comunque  per un  periodo  non
          superiore  a  12    mesi  a    decorrere    dalla  predetta
          cessazione,  a condizione  che questa  fattispecie  rientri
          tra i criteri e  le priorita' determinate dalla commissione
          regionale  per l'impiego ai sensi del comma 20 e nei limiti
          delle risorse finanziarie assegnate  ad ogni  regione.  Gli
          enti  utilizzatori  comunicano   alla commissione regionale
          per  l'impiego la prosecuzione   dell'impegno   di   questi
          lavoratori    nel   progetto   e segnalano alla  competente
          sede   territoriale  dell'INPS    l'elenco  dei  lavoratori
          impegnati  nei suddetti progetti e titolari del trattamento
          di  integrazione   salariale e   mobilita'.   Dal    giorno
          successivo    la scadenza di detti  trattamenti e fino alla
          data  di completamento del progetto  la  sede  territoriale
          dell'INPS  provvede  d'ufficio  ad  erogare  il   sussidio.
          Quest'ultima  provvede   altresi'   a segnalare    all'ente
          utilizzatore,     ai      fini    della      determinazione
          dell'eventuale integrazione al    sussidio,  la  data    di
          cessazione  del    trattamento  di  integrazione  salariale
          ovvero di mobilita'.
            11. Per i progetti finanziati a carico del Fondo  di  cui
          al  comma  4,  approvati   entro il   31 luglio  1995, sono
          avviati con   priorita' ai  lavori  socialmente  utili    i
          lavoratori  di  cui  al  comma    5  ed all'art.   3. Per i
          progetti   approvati dal 1  agosto  1995  e    sino  al  31
          dicembre  1995 concorrono con i predetti lavoratori anche i
          lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' nelle aree  di
          cui  agli  obiettivi  n.  1  e n. 2 del regolamento  CEE n.
          2081/1993  del Consiglio del 20  luglio 1993, per i   quali
          il  trattamento  di   mobilita' e' scaduto, e  i lavoratori
          per  i  quali  sia  cessato  successivamente al  31  maggio
          1995  il trattamento  straordinario di  cassa  integrazione
          e  che    non  abbiano piu'   diritto   all'indennita'   di
          mobilita'. Essi,  se  avviati  per progetti approvati entro
          il 31   luglio 1995, percepiscono il  sussidio  di  cui  al
          comma 5;  se avviati per progetti approvati successivamente
          alla  predetta    data,  per  essi    trova applicazione la
          disposizione  di  cui  all'art.   14,      comma   4,   del
          decreto-legge  16  maggio    1994,  n. 299, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  19 luglio 1994,   n. 451,  come
          modificato    dal comma   3   del   presente articolo.   Ai
          predetti lavoratori  si  applica  la  disposizione  di  cui
          all'art.  6,  comma 5-ter, del   decreto-legge  20   maggio
          1993,   n.  148,    convertito,   con modificazioni,  dalla
          legge  19  luglio  1993,  n. 236. Vengono avviati ai lavori
          socialmente utili   i lavoratori    che  dichiarino    alle
          sezioni  circoscrizionali   per   l'impiego  del  luogo  di
          residenza  la  loro disponibilita',  con   esclusione   dei
          soggetti      che       abbiano     gia'  dichiarato  detta
          disponibilita' in applicazione dell'art.  27, comma 3,  del
          decreto-legge  23  giugno   1995,   n.   244,   convertito,
          con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
            12.    I    periodi    di    utilizzazione   nei   lavori
          socialmente  utili costituiscono titolo di  preferenza  nei
          pubblici   concorsi   qualora,  per  questi    ultimi,  sia
          richiesta  la medesima  professionalita' con   la quale  il
          soggetto e' stato adibito ai predetti lavori.
            12-bis.  Durante   i periodi di utilizzazione  nei lavori
          socialmente utili i lavoratori  sono inseriti  nelle  liste
          regionali  di  mobilita' di  cui  all'art.  6  della  legge
          23  luglio  1991,   n.   223,   senza approvazione    delle
          liste  medesime   da  parte   delle  competenti commissioni
          regionali    per l'impiego.  L'inserimento e'  disposto dal
          responsabile della  direzione regionale   del lavoro,    su
          segnalazione   delle     sezioni    circoscrizionali    per
          l'impiego,  le  quali  inviano tempestivamente  i  relativi
          elenchi    comprendenti    i  nominativi    dei  lavoratori
          impegnati in lavori socialmente utili.
            13. I nominativi dei lavoratori   che  sono  titolari  di
          indennita'  di mobilita'   fino   alla   maturazione    del
          diritto   alla   pensione   di anzianita'  o  di  vecchiaia
          vengono    comunicati    dall'Istituto    nazionale   della
          previdenza  sociale   ai  sindaci dei  comuni  di residenza
          dei  predetti  lavoratori  perche'   essi   provvedano   ad
          impiegare   direttamente   questi   ultimi   in   attivita'
          socialmente utili ai sensi ed agli effetti della disciplina
          di cui al presente    articolo  ed  all'art.  9,  comma  1,
          lettera  c), della legge 23 luglio 1991, n. 223. I predetti
          nominativi  vengono  altresi'  comunicati     dall'Istituto
          nazionale   della   previdenza   sociale  alla  commissione
          regionale per l'impiego.
            14. Per  i disoccupati utilizzati  nei cantieri scuola  e
          lavoro  di  cui all'art.   59 della  legge 29  aprile 1949,
          n. 264,  e successive modificazioni e integrazioni, non  si
          applica l'art. 4, comma 2, della legge  8  agosto1991,   n.
          274,    e   continua   per    essi  a  trovare applicazione
          quanto previsto  dall'art. 2 della legge  6 agosto 1975, n.
          418,  e  successive   modificazioni e   integrazioni.    La
          medesima  disposizione  di cui   all'art. 4, comma 2, della
          legge    8  agosto  1991,  n.  274,  non    trova  altresi'
          applicazione  nei   confronti degli addetti ai  lavori   di
          forestazione,    sistemazione      idraulicoforestale    ed
          idraulicoagraria       assunti      dalle         pubbliche
          amministrazioni,  fermo restando per essi  quanto  previsto
          dall'art.  6,    comma  primo, lettera a), della   legge 31
          marzo  1979, n. 92.  Per le assunzioni   di  questi  ultimi
          lavoratori   continuano   ad     applicarsi  le  norme  sul
          collocamento ordinario.
            15.  All'onere derivante  dall'applicazione del  presente
          articolo, valutato in lire 883 miliardi per l'anno 1995, in
          lire 685,6  miliardi  per  l'anno    1996,  in  lire  591,3
          miliardi  per  l'anno  1997    ed  in lire 691,3 miliardi a
          decorrere dall'anno 1998, si provvede:
            a)  quanto a  lire  342 miliardi   per l'anno   1995    a
          carico  degli stanziamenti  iscritti  sui  capitoli  1176 e
          3664   dello  stato  di previsione del Ministero del lavoro
          e  della  previdenza  sociale  per  il  medesimo      anno,
          rispettivamente,    per  lire   129 miliardi   e lire   213
          miliardi; quanto  a lire  482,6 miliardi  per l'anno  1996,
          e   a lire 514,3    miliardi   a     decorrere    dall'anno
          1997,    a      carico   dello stanziamento   iscritto   su
          capitolo   1176  dello  stesso   stato   di previsione  per
          l'anno  1996    e  corrispondenti   capitoli per   gli anni
          successivi;
            b)  quanto   a  lire  200   miliardi  per  l'anno   1995,
          mediante corrispondente  utilizzo delle  disponibilita'  in
          conto residui  dei capitoli 5069,  5879 e 7893  dello stato
          di  previsione    del  Ministero del tesoro e  dei capitoli
          1031, 1032, 1162, 1163  e 1164 dello stato di    previsione
          del  Ministero    del   bilancio   e della   programmazione
          economica  dell'anno 1995,  conservate ai  sensi  dell'art.
          19,  comma  5-ter, del  decreto legislativo  3 aprile 1993,
          n. 96,    e  successive  modificazioni    ed  integrazioni,
          nonche'    dell'art.  1,    comma 6,   del decreto-legge 28
          agosto 1995,  n. 359, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  27  ottobre  1995, n. 436, cui non si applicano, per
          l'anno 1995, le modalita'  e  procedure    di  ripartizione
          previste  dal  medesimo  art. 19,   comma 5-ter del decreto
          legislativo 3 aprile 1993,   n. 96;  quanto  a  lire    200
          miliardi per l'anno  1995, mediante corrispondente utilizzo
          delle  disponibilita'  in  conto residui di cui al capitolo
          191   dello   stato       di   previsione    della    spesa
          dell'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato per lo
          stesso anno; quanto a  lire  141  miliardi  per      l'anno
          1995,     mediante    corrispondente      utilizzo    delle
          disponibilita'  della gestione  di  cui all'art.  25  della
          legge  21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni
          ed integrazioni;
            c) quanto a  lire 203 miliardi per l'anno 1996,   a  lire
          77  miliardi  per  l'anno   1997 e a   lire 177  miliardi a
          decorrere    dall'anno  1998,  mediante      corrispondente
          riduzione    dello    stanziamento  iscritto,   ai fini del
          bilancio triennale 1996-1998,    sul  capitolo  6856  dello
          stato di  previsione del  Ministero del  tesoro per  l'anno
          1996,   all'uopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento
          relativo al    Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale.
            16.   Le   somme   di   cui   al comma  15,  lettera  b),
          sono  versate all'entrata  del bilancio  dello Stato    per
          essere  riassegnate anche nell'anno successivo  ad apposito
          capitolo  dello    stato  di  previsione  del Ministero del
          lavoro e della previdenza sociale.
            17. Per i  progetti  approvati    successivamente  al  31
          luglio  1995,  il  sussidio a   carico del Fondo di  cui al
          comma  4 e' pari, fino  al 31 gennaio 1996,  a  lire  8.000
          orarie   per un massimo di 100 ore mensili.  Fermo restando
          il costo complessivo  del progetto per  quanto  riguarda  i
          sussidi,    per  i   lavoratori   in   esso   impegnati, le
          agenzie  per l'impiego possono  modificare, d'intesa con  i
          soggetti   proponenti,   i  progetti  gia'  approvati,  per
          adeguarne le modalita' organizzative,  in  conseguenza  dei
          meccanismi  di calcolo   del sussidio di  cui all'art.  14,
          comma   4, del decreto-legge   16 maggio  1994,  n.    299,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19   luglio
          1994,  n.  451,  come modificato dal comma  3, che per essi
          viene applicato  dal 1 febbraio 1996.
            18.   I    progetti   di   lavoro   socialmente     utile
          possono    essere presentati dalle  cooperative sociali  di
          cui  alla legge  8 novembre 1991, n. 381, per impegnare   i
          soggetti   ad  esse  assegnati  nell'ambito  dell'attivita'
          ordinaria   delle   cooperative   medesime.   I    progetti
          possono  prevedere  che l'assegnazione avvenga su richiesta
          nominativa.  Essi    possono  essere    approvati    quando
          ricorrano  le   seguenti condizioni:
            a)   l'attivita'   della cooperativa  deve  essere  stata
          avviata    da  almeno  due  anni  e   deve   essere   stata
          assoggettata  a revisione ai sensi dell'art. 3 della citata
          legge n. 381 del 1991;
            b) il numero dei soggetti da  impegnare non deve eccedere
          il  30  per cento  o  il  15  per   cento  dei  lavoratori,
          dipendenti  e  soci, rispettivamente  per le    cooperative
          di   cui alle  lettere  a) e  b) dell'art. 1 della predetta
          legge;
            c) non   devono essere state    effettuate  riduzioni  di
          personale  nei dodici mesi precedenti la  presentazione del
          progetto. Le cooperative sociali che abbiano    gestito  un
          progetto di  lavoro socialmente utile ai sensi del presente
          comma   possono presentare nuovi progetti quando almeno  il
          50  per  cento  dei lavoratori  impegnati  sulla base   del
          precedente    progetto  sia    stato   assunto ovvero   sia
          diventato  socio lavoratore.
            19. I lavoratori impegnati in   lavori socialmente  utili
          sono  tenuti  a  partecipare ad attivita'   di orientamento
          organizzate dalle agenzie per  l'impiego o  dalle   sezioni
          circoscrizionali  ad intervalli  non inferiori a  tre mesi.
          Per    il periodo di svolgimento  delle predette attivita',
          che  saranno tempestivamente comunicate dagli  uffici  agli
          enti  gestori  dei programmi di lavori socialmente utili ed
          all'INPS, i lavoratori   continuano    a    percepire    il
          medesimo    sussidio   ad   essi spettante durante i lavori
          socialmente utili.
            20. Dal   1 gennaio  1996  le    risorse  del  Fondo  per
          l'occupazione   di   cui  al  comma     4,  preordinate  al
          finanziamento    dei  lavori  socialmente  utili,   e   non
          destinate al finanziamento dei  progetti gia' approvati nel
          1995,    sono ripartite, nella misura  del 70 per cento,  a
          livello regionale in relazione alla dimensione quantitativa
          dei progetti gia' approvati  nel 1995  e   al   numero  dei
          disoccupati    di  lunga    durata  iscritti nelle liste di
          collocamento e di mobilita' nelle aree di cui all'art.   1,
          comma   1,   del   decreto-legge 20  maggio  1993, n.  148,
          convertito, con   modificazioni, dalla  legge    19  luglio
          1993,    n.  236.    Per i progetti approvati dal 1 gennaio
          1996,  le  commissioni  regionali  per   l'impiego,   fermo
          restando  quanto disposto dal secondo periodo del comma  2,
          determinano  criteri  e  priorita'  nell'assegnazione   dei
          soggetti,    tenendo   conto in  particolare  del  criterio
          del    maggior  bisogno    e    delle      professionalita'
          acquisite    nell'attuazione   dei progetti. Le commissioni
          regionali per l'impiego destinano un importo non  inferiore
          al  15   per    cento   delle   risorse    assegnate    per
          l'approvazione  di  progetti  di  lavori  socialmente utili
          specificamente predisposti per i lavoratori di cui all'art.
          25, comma 5, lettera a), della legge 23   luglio  1991,  n.
          223,  cosi'  come   modificato dal comma 2, che non abbiano
          fruito   di trattamenti  di  integrazione  salariale  o  di
          mobilita'.    Le predette   commissioni potranno utilizzare
          anche le risorse finanziarie eventualmente messe    a  loro
          disposizione  da parte delle  regioni   e  di  altri   enti
          pubblici   proponenti     ai   fini  dell'applicazione  del
          presente  articolo.    Ai lavoratori impegnati nei progetti
          di  lavori  socialmente utili  approvati  utilizzando  tali
          risorse  competono, con  l'applicazione   della  disciplina
          di  cui    al presente   articolo, il  sussidio  di  cui al
          comma  3  e i   relativi benefici  accessori;  l'erogazione
          puo'   essere   effettuata  dall'Istituto  nazionale  della
          previdenza sociale.
            21.  Allo scopo  di creare   le necessarie    ed  urgenti
          opportunita'  occupazionali   per  i  lavoratori  impegnati
          in  progetti  di  lavori socialmente utili, ivi compresi  i
          servizi  alla  persona  e  il  lavoro di cura,   i soggetti
          promotori   di   cui al   comma   1    dell'art.  14    del
          decreto-legge  16  maggio  1994,    n. 299, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,  possono
          costituire  societa'  miste  ai   sensi dell'art.   4   del
          decreto-legge 31  gennaio  1995, n.  26, convertito,    con
          modificazioni,   dalla legge  29 marzo  1995, n.  95, anche
          con  capitale sociale non   inferiore a    500  milioni  di
          lire,  a  condizione  che   il personale   dipendente delle
          predette    societa'  sia  costituito  nella    misura  del
          quaranta  per    cento  da    lavoratori gia' impegnati nei
          predetti progetti e nella misura del quaranta per cento  da
          soggetti  aventi    titolo  ad    esservi  impegnati.    La
          partecipazione alle predette  societa' miste e',  comunque,
          consentita  a  cooperative formate   da    lavoratori  gia'
          impegnati  in  progetti    di  lavori socialmente    utili.
          Con    tali      societa',    in    via   straordinaria   e
          limitatamente  alla  fase di  avvio,  i  predetti  soggetti
          promotori  possono stipulare,  anche in deroga  a norme  di
          legge o  di statuto, convenzioni o  contratti, di    durata
          non  superiore a  sessanta mesi, aventi  esclusivamente  ad
          oggetto     attivita'   uguali,   analoghe   o connesse   a
          quelle  svolte    nell'ambito  di  progetti    di    lavori
          socialmente  utili, precedentemente  promossi  dai medesimi
          soggetti promotori.
            22.  Il  Fondo  di cui al comma 4 e' incrementato di lire
          400 miliardi per l'anno 1996. A tale fine  il Ministro  del
          tesoro e' autorizzato a contrarre  mutui  quindicennali con
          la   Cassa   depositi e  prestiti, nell'ambito  dei   mutui
          autorizzati   ai  sensi  dell'art.    1  del  decreto-legge
          23  ottobre    1996,  n. 548. Le somme  derivanti dai mutui
          sono  versate  all'entrata  dei    bilancio   dello   Stato
          per   essere riassegnate,  con  decreti  del  Ministro  del
          tesoro,  ad  apposito capitolo dello stato   di  previsione
          del Ministero del  lavoro e della previdenza sociale.
            23.  Il  Ministro del lavoro  e della previdenza sociale,
          anche sulla base degli elementi forniti  dalle  commissioni
          regionali   per   l'impiego   e      dall'INPS,   riferisce
          semestralmente  alle competenti   commissioni  parlamentari
          della  Camera  dei deputati   e del Senato della Repubblica
          sull'andamento  dell'utilizzo  dei   lavoratori   impegnati
          in    lavori  socialmente    utili,   distinti   tra quelli
          fruitori  del   trattamento straordinario  di  integrazione
          salariale, dell'indennita' di mobilita' e  del  sussidio di
          cui    al    comma    3,    ripartiti  per   eta',   sesso,
          professionalita' ed    anzianita'  contributiva,  suddivisi
          per  regione.    Analoga  comunicazione    e'  resa   per i
          lavoratori  collocati    in  cassa  integrazione   guadagni
          straordinaria     e  per     quelli   che      usufruiscono
          dell'indennita'    di   mobilita'   e    di  disoccupazione
          speciale  per l'edilizia.  Con  il  rapporto   del  secondo
          semestre    e',    altresi',  fornito   l'andamento     del
          ricorso    al   trattamento    ordinario   di  integrazione
          salariale".
            -    L'art.   14   del     decreto-legge   n.   299/1994,
          convertito,   con modificazioni, dalla  legge  n.  451  del
          1994, e' il seguente:
            "Art.    14   (Lavori   socialmente   utili). -   1.   Le
          amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1    del  decreto
          legislativo  3  febbraio 1993, n.   29, con  esclusione  di
          quelle   che   abbiano personale   eccedente rispetto    ai
          programmi    dei   lavori socialmente   utili,  nonche'  le
          societa' a   prevalente  partecipazione    pubblica  e  gli
          altri  soggetti  individuati con  decreto del Ministro  del
          lavoro e   della previdenza sociale    possono  promuovere,
          nell'ambito  delle   loro attribuzioni  e disponibilita' di
          cui   al comma  7,  progetti  socialmente    utili  per  il
          raggiungimento  di  obiettivi  di carattere  straordinario,
          mediante  l'utilizzazione  dei soggetti di cui all'art. 25,
          comma 5, della legge 23 luglio 1991, n.  223,  nonche'  dei
          lavoratori    sospesi    con    diritto    al   trattamento
          straordinario  di    integrazione  salariale.    Ai    fini
          dell'utilizzazione     in     lavori     socialmente  utili
          l'iscrizione  agli elenchi ed albi di  cui  all'art.    25,
          comma 5, lettera a), della legge 23  luglio  1991, n.  223,
          non     costituisce  impedimento    qualora    il  soggetto
          interessato, con  dichiarazione resa ai sensi  della  legge
          4  gennaio  1968,  n. 15,  attesti  che  all'iscrizione non
          corrisponde   l'esercizio   della      relativa   attivita'
          professionale.  Gli   enti locali che  hanno  dichiarato lo
          stato  di  dissesto finanziario  ai  sensi dell'art. 25 del
          decreto-legge  2  marzo  1989,  n.    66,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  1989,  n.  144, e
          dell'art. 21 del decreto-legge 18    gennaio  1993,  n.  8,
          convertito, con modificazioni, dalla  legge 19  marzo 1993,
          n.    68,  possono   utilizzare i   soggetti indicati   nel
          presente  comma,   a condizione   che   dispongano    delle
          risorse    necessarie   a finanziare   il  venti  per cento
          della    spesa  prevista.  L'art.    1,  comma     6,   del
          decreto-legge    20 maggio  1993, n.  148, convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge 19 luglio  1993, n.  236, trova
          applicazione anche  per le finalita'  di cui   al  presente
          articolo. Per lavori socialmente utili  si intendono quelli
          rivolti  a  settori    innovativi      quali:    i     beni
          culturali,    la  manutenzione ambientale,   il    recupero
          urbano,      la     ricerca,     la  formazione     e    la
          riqualificazione    professionale,  il    sostegno     alla
          piccola  e   media impresa   in   tema   di  erogazione  di
          servizi   e   di   sostegno   alla commercializzazione    e
          all'esportazione,    i  servizi    alla persona.   I lavori
          socialmente     utili   devono   avere    carattere      di
          effettiva  straordinarieta'  e  devono  essere   a termine.
          Anche  le  amministrazioni  pubbliche           interessate
          possono           avvalersi            del         supporto
          tecnicoprofessionale   dell'agenzia   per    l'impiego    e
          predisporre    i progetti   per l'utilizzo   dei lavoratori
          nelle attivita'  di cui  al presente comma.
            2. L'assegnazione  dei lavoratori   ai  soggetti  gestori
          di  progetti  socialmente  utili    avviene  a  cura  delle
          sezioni circoscrizionali per l'impiego, d'intesa   con  gli
          enti  e  le   amministrazioni interessate, sulla   base dei
          criteri   dettati   dal Ministro   del   lavoro  e    della
          previdenza   sociale.  L'utilizzazione  dei lavoratori  non
          determina l'instaurazione di un rapporto di    lavoro,  non
          implica   la   perdita  del  trattamento  straordinario  di
          integrazione salariale o dell'indennita' di   mobilita'   e
          non    comporta     la   cancellazione   dalle   liste   di
          collocamento  o dalle  liste di   mobilita'. I    progetti,
          che    possono prevedere  specifici periodi  di formazione,
          devono indicare  idonee forme  assicurative a  carico   del
          soggetto    utilizzatore  contro    gli  infortuni   e   le
          malattie  professionali    connessi    allo     svolgimento
          dell'attivita'       lavorativa,      nonche'      per   la
          responsabilita'  civile verso terzi.
            3.   I   lavoratori  in   cassa   integrazione    o   che
          fruiscono   dell'indennita'  di  mobilita'  possono  essere
          utilizzati esclusivamente per  periodi  non   superiori   a
          quelli    di    godimento    del   relativo trattamento. Ai
          lavoratori medesimi compete un importo integrativo di detti
          trattamenti, solo per le giornate di  effettiva  esecuzione
          delle  prestazioni.  Tale   importo puo' non essere  dovuto
          nei casi in  cui i lavoratori   siano   adibiti   per    un
          numero      di     ore     ridotto proporzionalmente   alla
          misura   del   trattamento     previdenziale    o  sussidio
          spettante.  L'ingiustificato rifiuto  dell'assegnazione  ai
          sensi  del  comma  2 comporta la perdita del trattamento di
          integrazione salariale o  di    mobilita';  per  i  rifiuti
          espressi  entro    il  31  luglio  1994    la   perdita del
          trattamento  di  integrazione salariale  o  di mobilita' e'
          limitata al   periodo corrispondente alla  prevista  durata
          dell'assegnazione   stessa.   Tale   perdita   e'  disposta
          dall'ufficio  provinciale  del    lavoro  e  della  massima
          occupazione,    su    segnalazione   della          sezione
          circoscrizionale      per     l'impiego.     Avverso     il
          provvedimento    e' ammesso   ricorso  entro  trenta giorni
          all'ufficio regionale    del  lavoro    e  della    massima
          occupazione,    che decide   con provvedimento   definitivo
          entro  venti   giorni.  La    perdita   del trattamento  di
          cui  al presente   comma non puo' essere disposta quando il
          lavoratore adduce giustificati motivi   di  rifiuto  ovvero
          quando  le attivita'   offerte   si svolgono  in  un  luogo
          distante piu'  di  50 chilometri da quello di residenza del
          lavoratore.
            4.  I  soggetti di  cui  al  comma 1  che  non  fruiscono
          di    alcun  trattamento    previdenziale  possono   essere
          impegnati  nell'ambito del progetto   per   non   piu'   di
          dodici  mesi    e   per   essi   puo'   essere richiesto, a
          carico del  fondo di  cui al comma   7, un    sussidio  non
          superiore   a  lire   800.000   mensili.  Il   sussidio  e'
          erogato  dall'Istituto nazionale  della previdenza  sociale
          (INPS) e  per esso trovano applicazione    le  disposizioni
          in  materia  di mobilita'  e di indennita'  di   mobilita'.
          Ai   lavoratori  medesimi   puo'  essere corrisposto,   dai
          soggetti    proponenti  o    utilizzatori,    un    importo
          integrativo  di  detti  trattamenti,  per le  giornate   di
          effettiva esecuzione delle prestazioni.
            5.  I  progetti  sono redatti secondo i criteri stabiliti
          dal Ministro del lavoro  e della previdenza    sociale,  di
          concerto  con   il Ministro per la funzione pubblica, entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in   vigore     della
          legge      di    conversione    del     presente   decreto,
          riguardanti anche   il carattere    della  straordinarieta'
          previsto  dal  comma    1.    I  progetti   corredati   dai
          provvedimenti di   approvazione validamente  assunti  dalle
          amministrazioni  pubbliche  competenti,  sono presentati al
          Ministero del lavoro   e della previdenza  sociale,  se  ad
          ambito    nazionale  o    interregionale,   e   all'ufficio
          provinciale  del lavoro  e  della  massima   occupazione  e
          all'agenzia   per  l'impiego competente per territorio,  se
          ad ambito locale.   I progetti  dovranno  di  norma  essere
          predisposti  e   svolti separatamente per i soggetti di cui
          al comma 4 e per i restanti soggetti di cui al comma 1.
            6. I progetti   ad ambito  nazionale  o    interregionale
          entro  sessanta giorni sono  sottoposti, previo parere  del
          nucleo di  valutazione di cui al comma 8,  all'approvazione
          da  parte  della  commissione  centrale  per  l'impiego. La
          medesima  commissione  e'  tenuta     a  provvedere   anche
          attraverso apposita sottocommissione, entro  trenta giorni,
          decorsi  i  quali i   progetti stessi   sono rimessi ad  un
          dirigente  generale che decide sulla base  del  parere  del
          nucleo  di valutazione. L'agenzia per l'impiego  di cui  al
          comma 5,  entro trenta  giorni  dalla data  di ricevimento,
          sottopone  i progetti ad ambito    locale  all'approvazione
          della  commissione  regionale per l'impiego  con il proprio
          parere in ordine alla   qualita' del   progetto e  per    i
          progetti   che richiedano finanziamenti,  alle   priorita'.
          La   commissione    medesima,   anche  attraverso  apposita
          sottocommissione,  e'    tenuta a   provvedere entro trenta
          giorni, decorsi   i quali  i  progetti  sono    rimessi  al
          direttore  dell'ufficio    regionale del   lavoro e   della
          massima   occupazione che  decide  sulla  base  del  parere
          dell'agenzia per l'impiego.
            7.  I  progetti  possono essere   finanziati dai soggetti
          proponenti di cui al  comma  1  nei  limiti  delle  proprie
          disponibilita'  di bilancio e, per gli  anni 1994-1995, dal
          fondo di cui  all'art. 1, comma   7, del  decreto-legge  20
          maggio  1993,  n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  19  luglio   1993,   n. 236,   nei   limiti    delle
          risorse  finanziarie  del  medesimo  Fondo preordinate allo
          scopo.
            8. Con  decreto    del  Ministro  del  lavoro  e    della
          previdenza  sociale  e' istituito un  nucleo di valutazione
          composto da  undici membri, di cui sei  interni,  e  cinque
          esterni  esperti in materia, con il compito di assistere il
          Ministro  nella  redazione   del decreto di cui al comma 9;
          di    fornire   parere   in     relazione    ai    progetti
          nazionali    e interregionali; di   redigere annualmente un
          rapporto  sull'esperienza  applicativa.  Con  il   medesimo
          decreto  viene  nominato,  tra  i  componenti  il nucleo di
          valutazione, un presidente. Per i membri    del  nucleo  si
          applicano  le disposizioni  di cui  all'art. 1  della legge
          5 giugno 1967, n. 417.
            9.  Il   Ministro del lavoro  e della previdenza sociale,
          sentita la commissione  centrale per  l'impiego, determina,
          periodicamente, con propri decreti:
            a) la ripartizione degli stanziamenti su  base  regionale
          in  funzione  della  gravita'  degli  squilibri dei mercati
          locali del lavoro;
               b) i criteri per il finanziamento dei progetti;
            c)  gli  "standards"  minimi   che   il   progetto   deve
          presentare;
            d)   i   termini   per   la presentazione  delle  domande
          relative  ai progetti che interessano i lavoratori  di  cui
          al comma 4;
            e)   le   priorita'   che      devono  essere  rispettate
          nell'approvazione dei progetti per i  quali si richieda  il
          finanziamento;      tra  le  priorita'  vanno  previsti  lo
          svolgimento  di  attivita'  formative,  la   gestione   del
          progetto  da  parte di imprese, la partecipazione dell'ente
          pubblico al finanziamento del progetto;
            f) i criteri che devono essere seguiti per la scelta  dei
          lavoratori  da   assegnare  alle singole  iniziative.  Essi
          devono prevedere  tra l'altro  la  corrispondenza  tra   la
          capacita'   dei   lavoratori  e  i requisiti  professionali
          richiesti  per l'attuazione  del progetto  e consentire che
          per i progetti   redatti nel  contesto  della  gestione  di
          crisi     aziendale,     di     settore    o    di    area,
          l'assegnazione    avvenga  limitatamente  a     gruppi   di
          lavoratori   espressamente      individuati   dal  progetto
          medesimo;
            g) le  modalita' dell'erogazione  del finanziamento e  le
          modalita' dei controlli  sulla  regolare    attuazione  del
          progetto,  prevedendo  una  responsabilizzazione  anche del
          soggetto proponente nell'attivita' di controllo;
            h) i criteri per la redazione  del  rapporto  di  cui  al
          comma 8.
            10.   La   commissione   regionale   per  l'impiego  puo'
          fissare,  in relazione alle particolari esigenze di governo
          del  mercato  del  lavoro  locale  criteri  di  scelta  dei
          soggetti  da  assegnare  difformi  da quelli previsti   dai
          decreti  di cui  al comma   9, nei    limiti  eventualmente
          contemplati da questi ultimi.
            11.  Il    Ministero    del lavoro   e della   previdenza
          sociale  e    il  Dipartimento  della   funzione   pubblica
          verificano ogni anno lo stato di attuazione dei progetti.
            12.   Per  i  progetti  di  lavori socialmente  utili  in
          corso  di attuazione, anche derivanti da  convenzioni  gia'
          stipulate,  alla  data di entrata   in vigore  del presente
          decreto,  continua ad  operare la disciplina    previgente.
          La     medesima  disciplina,  integrata  dalle disposizioni
          di   cui   al   comma    7    e    da    quelle    relative
          all'ingiustificato  rifiuto  all'assegnazione  di   cui  al
          comma    3  continua  ad  operare  per i progetti di lavori
          socialmente utili le cui procedure di   approvazione  siano
          avviate  entro novanta  giorni dalla data  di   entrata  in
          vigore      del    presente    decreto.       Fino     alla
          determinazione dei  criteri previsti dai  commi 5 e 9,  nei
          confronti   dei  progetti  di  lavori    socialmente  utili
          sottoposti all'approvazione successivamente  alla  scadenza
          del   predetto  termine,   non   trova applicazione  quanto
          previsto dai commi 5 e 6".