Art. 2.
                     Lavori di pubblica utilita'

  1.  I  progetti  di  lavori  di pubblica utilita' sono attivati nei
settori  della  cura  della  persona; dell'ambiente, del territorio e
della natura; dello sviluppo rurale, montano e dell'acquacoltura; del
recupero  e  della  riqualificazione  degli  spazi  urbani e dei beni
culturali, con particolare riguardo ai seguenti ambiti:
    a) cura e assistenza all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani;
riabilitazione  e  recupero  di  tossicodipendenti,  di  portatori di
handicap  e  di  persone  detenute,  nonche'  interventi  mirati  nei
confronti   di  soggetti  in  condizioni  di  particolare  disagio  e
emarginazione sociale;
    b)  raccolta  differenziata, gestione di discariche e di impianti
per  il  trattamento  di rifiuti solidi urbani, tutela della salute e
della  sicurezza  nei  luoghi pubblici e di lavoro, tutela delle aree
protette  e  dei  parchi  naturali,  bonifica  delle aree industriali
dismesse e interventi di bonifica dall'amianto;
    c)   miglioramento   della  rete  idrica,  tutela  degli  assetti
idrogeologici    e    incentivazione    dell'agricoltura   biologica,
realizzazione   delle   opere   necessarie   allo   sviluppo  e  alla
modernizzazione  dell'agricoltura anche delle zone di montagna, della
silvicoltura, dell'acquacoltura e dell'agriturismo;
    d)  piani  di  recupero,  conservazione  e  riqualificazione, ivi
compresa  la  messa  in  sicurezza  degli  edifici a rischio, di aree
urbane,  quartieri  nelle  citta'  e centri minori, in particolare di
montagna;  adeguamento  e  perfezionamento del sistema dei trasporti;
interventi  di  recupero  e  valorizzazione del patrimonio culturale;
iniziative  dirette al miglioramento delle condizioni per lo sviluppo
del turismo.
  2.  I progetti di cui al comma 1 sono altresi' attivati nei settori
ed  ambiti  previsti  dalla  legislazione  regionale emanata ai sensi
dell'articolo 1, comma 4.
  3. Per una piu' efficace attuazione dei progetti di cui al comma 1,
lettera a), i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, possono essere
affiancati da volontari anziani appartenenti alle associazioni di cui
alla  legge  11 agosto 1991, n. 266, ai quali puo' essere corrisposto
un rimborso spese a carico degli enti utilizzatori.
  4.  I  progetti  di lavori di pubblica utilita' prevedono l'impegno
dei soggetti promotori a realizzare nuove attivita' stabili nel tempo
e  devono,  a  tal  fine,  contenere un piano d'impresa relativo alle
attivita'  che  si  intendono  promuovere  alla  fine del progetto. I
progetti  sono  corredati  da  dichiarazione  scritta  attestante  la
sussistenza  dei  presupposti  tecnicamente  fondati  del progetto di
nuove attivita' stabili nel tempo, rilasciata da una delle agenzie di
promozione  di  lavoro  e  di  impresa  individuate  con  decreti del
Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministeri
interessati,  anche su proposta delle regioni e degli enti locali. Le
medesime agenzie possono accertare i predetti presupposti mediante la
documentata  fornitura  di  assistenza  tecnica  alla definizione del
progetto.  I  soggetti  promotori  possono modificare, entro sei mesi
dall'avvio  del  progetto, i termini del piano d'impresa, fatti salvi
gli  impegni  occupazionali, per giustificate esigenze intervenute in
corso  di  esecuzione del progetto di lavori di pubblica utilita' cui
il  piano e' collegato, previa relativa certificazione ad opera della
medesima  agenzia  di  promozione  e lavoro che ha gia' rilasciato la
dichiarazione  scritta.  Le  modifiche sono immediatamente comunicate
all'organo che ha approvato il progetto.
  5. Ai fini di quanto stabilito nel comma 4, i progetti di lavori di
pubblica utilita', predisposti dalle Amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo  1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e dagli enti pubblici economici, sono corredati dalle delibere di
cui  all'articolo  10,  comma  1,  recanti gli impegni in ordine alle
opzioni ivi previste e ai conseguenti stanziamenti di bilancio.
  6. Sulla base delle delibere di cui al comma 5 i soggetti promotori
stipulano,  entro  8  mesi dall'avvio dei progetti, convenzioni con i
soggetti   incaricati  della  realizzazione  dei  piani  di  impresa,
affidando  ad  essi direttamente la gestione dei progetti di pubblica
utilita'.  Il soggetto promotore allega, in sede di presentazione del
progetto o invia successivamente la convenzione e l'organismo gestore
subentra negli obblighi del promotore stabiliti nel presente decreto.
Ove  la  convenzione  non  venga  stipulata  il  progetto  si intende
cessato.
  7. Nel caso in cui non si realizzino le attivita' alle condizioni e
nei  termini  previsti  nel  piano  d'impresa,  il soggetto promotore
rimborsera'   parzialmente   le   somme   a   carico  del  Fondo  per
l'occupazione  di  cui  all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio  1993,  n.  236,  relative agli assegni di cui all'articolo 8,
comma 3, corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS)  ai  soggetti  impegnati  nei  progetti  di lavori di pubblica
utilita',  nonche',  parzialmente, le somme relative al finanziamento
delle spese di cui all'articolo 11, comma 7, lettere c) e d).
  8.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e le province autonome di Trento e Bolzano, sono determinati
i  criteri per definire l'entita' degli scostamenti tra il progetto e
la  sua attuazione, nonche' l'entita' dei rimborsi di cui al comma 7,
comunque  non  superiori  al 50 per cento, e le modalita' di utilizzo
delle  somme  rimborsate, ivi compresa la concessione di contributi a
fondo  perduto  a  ristorno degli oneri relativi all'attuazione della
previsione contenuta nell'art. 8, comma 18, ultimo periodo.
  9.  Nei casi di cui al comma 4, l'agenzia di promozione di lavoro e
di  impresa  che ha certificato la sussistenza dei presupposti di cui
al   comma   4,   dovra'  restituire  le  somme  percepite  ai  sensi
dell'articolo  11,  comma  7,  lettera  d).  Salvo  i  casi  di forza
maggiore,  qualora  si  verifichino  reiterate  situazioni di mancata
realizzazione   delle  attivita',  per  i  soggetti  promotori  sara'
prevista   la   sospensione,  per  un  periodo  di  due  anni,  dalla
possibilita'  di  presentare  nuovi  progetti  di  lavori socialmente
utili. Nei medesimi casi, per le agenzie di promozione di lavoro e di
impresa  che  hanno  attestato la sussistenza dei presupposti tecnici
richiesti,  sara'  prevista l'esclusione, per un periodo di tre anni,
dall'elenco  delle  agenzie  individuate  con  la procedura di cui al
comma 4.
 
           Note all'art. 2:
            -  La  legge  11  agosto  1991,  n.  266 (leggequadro sul
          volontariato) e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  22
          agosto 1991, n. 196.
            -  Il  comma    2  dell'art. 1 del decreto legislativo  3
          febbraio    1993,     n.          29     (Razionalizzazione
          dell'organizzazione  delle    amministrazioni pubbliche   e
          revisione  della  disciplina   in   materia   di   pubblico
          impiego,  a norma dell'art. 2 della  legge 23 ottobre 1992,
          n. 421) e' il seguente:
            "2.   Per  amministrazioni   pubbliche    si    intendono
          tutte    le amministrazioni dello  Stato, ivi compresi  gli
          istituti e   scuole di ogni   ordine    e  grado    e    le
          istituzioni    educative, le   aziende   ed amministrazioni
          dello   Stato ad ordinamento  autonomo,    le  regioni,  le
          province,   i   comuni,   le   comunita'  montane,  e  loro
          consorzi  ed associazioni,  le istituzioni   universitarie,
          gli  istituti    autonomi case   popolari,   le camere   di
          commercio,  industria, artigianato  e agricoltura  e   loro
          associazioni,     tutti  gli  enti  pubblici  non economici
          nazionali,  regionali  e locali,  le  amministrazioni,   le
          aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".
            -  Il  comma   7 dell'art. 1 del decreto-legge 20  maggio
          1993,  n.  148  (Interventi     urgenti     a      sostegno
          dell'occupazione)    convertito,   con modificazioni, dalla
          legge 19 luglio 1993, n. 236, e' il seguente:
            "7.  Per le  finalita' di  cui  al presente  articolo  e'
          istituito  presso  il    Ministero  del  lavoro    e  della
          previdenza sociale  il Fondo per l'occupazione,  alimentato
          dalle   risorse   di   cui  all'autorizzazione  di    spesa
          stabilita al  comma  8,  nel  quale confluiscono  anche   i
          contributi  comunitari    destinati  al  finaziamento delle
          iniziative di cui al  presente articolo,  su richiesta  del
          Ministero  del    lavoro e della previdenza sociale. A tale
          ultimo fine  i  contributi  affluiscono  all'entrata    del
          bilancio    dello    Stato  per   essere   riassegnati   al
          predetto Fondo".