Art. 3.
              Soggetti promotori dei progetti di L.S.U.

  1.  I  progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c),
possono  essere  promossi  dalle  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo  1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dagli
enti  pubblici  economici,  dalle  societa'  a  totale  o  prevalente
partecipazione pubblica e dalle cooperative sociali di cui alla legge
8  novembre  1991,  n. 381, e loro consorzi. Con decreti del Ministro
del  lavoro  e  della  previdenza sociale possono essere individuati,
sentiti  i Ministeri interessati per materia, anche su proposta delle
regioni  e  degli  enti locali, altri soggetti che possono promuovere
progetti di lavori socialmente utili.
  2.  I  progetti  promossi dalle cooperative sociali e loro consorzi
possono essere approvati quando ricorrano le seguenti condizioni:
    a)  l'attivita'  della  cooperativa  o  delle cooperative facenti
parte  del  consorzio, deve essere stata avviata da almeno due anni e
deve  essere  stata assoggettata a revisione ai sensi dell'articolo 3
della citata legge n. 381 del 1991;
    b)  il  numero  dei soggetti da impegnare non deve eccedere il 30
per  cento  o  il  15  per  cento  dei lavoratori, dipendenti o soci,
rispettivamente  per  le  cooperative  di  cui  alle  lettere a) e b)
dell'articolo 1 della citata legge n. 381 del 1991;
    c)  non devono essere state effettuate riduzioni di personale nei
12   mesi   precedenti   la  presentazione  del  progetto  di  lavori
socialmente utili;
    d)  limitatamente  alle  cooperative  che abbiano gia' gestito un
progetto  di  lavori  socialmente  utili,  almeno il 50 per cento dei
lavoratori  impegnati  sulla base del precedente progetto deve essere
stato assunto ovvero esser divenuto socio lavoratore.
  3.  Per i progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c),
i  soggetti  promotori  di  cui  al  comma  1  possono utilizzare per
l'assistenza   tecnica   e   formativa   organismi  di  comprovata  e
qualificata   competenza   nel   settore   a   condizione  che  siano
preventivamente indicati nel progetto presentato.
 
           Note all'art. 3:
            -  L'art. 1  del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.
          29 (per il titolo si veda in nota al comma 5  dell'art.  2)
          e' il seguente:
            "Art.  1  (Finalita'  ed ambito di applicazione). - 1. Le
          disposizioni   del   presente       decreto    disciplinano
          l'organizzazione  degli  uffici e i rapporti di lavoro e di
          impiego alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,
          tenuto  conto   delle autonomie  locali e  di quelle  delle
          regioni e delle  province autonome, nel rispetto  dell'art.
          97, comma primo,   della Costituzione,   al fine    di:  a)
          accrescere  l'efficienza delle amministrazioni in relazione
          a quella dei corrispondenti uffici e   servizi   dei  Paesi
          della   Comunita'   europea, anche  mediante  il coordinato
          sviluppo    di   sistemi   informativi     pubblici;     b)
          razionalizzare  il costo  del  lavoro pubblico,  contenendo
          la      spesa  complessiva  per  il  personale,  diretta  e
          indiretta,  entro  i  vincoli  di  finanza   pubblica;   c)
          integrare    gradualmente la disciplina del lavoro pubblico
          con quella del lavoro privato.
            2.    Per    amministrazioni    pubbliche  si   intendono
          tutte   le amministrazioni dello  Stato, ivi compresi   gli
          istituti  e    scuole  di  ogni   ordine   e grado   e   le
          istituzioni   educative, le   aziende   ed  amministrazioni
          dello    Stato  ad  ordinamento  autonomo,   le regioni, le
          province,  i  comuni,  le   comunita'   montane,   e   loro
          consorzi   ed associazioni,  le istituzioni  universitarie,
          gli istituti   autonomi case   popolari,   le  camere    di
          commercio,   industria, artigianato  e agricoltura  e  loro
          associazioni,   tutti  gli  enti  pubblici   non  economici
          nazionali,   regionali  e locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
            3.  Le disposizioni  del  presente  decreto costituiscono
          principi  fondamentali  ai  sensi  dell'art.  117     della
          Costituzione.  Le  regioni  a  statuto    ordinario      si
          attengono   ad  esse  tenendo    conto  delle  peculiarita'
          dei    rispettivi    ordinamenti.   I  principi  desumibili
          dall'art.  2  della legge   23   ottobre   1992, n.    421,
          costituiscono  altresi',    per    le regioni   a   statuto
          speciale  e per  le  province autonome  di   Trento e    di
          Bolzano,   norme fondamentali  di  riforma economicosociale
          della Repubblica".
            - La  legge 8 novembre  1991, n. 381 (Disciplina    delle
          cooperative sociali) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 283 del 3 dicembre 1991.
             - L'art. 3 della legge n. 381 del 1991 e' il seguente:
            "Art.    3 (Obblighi  e divieti).  - 1.  Alle cooperative
          sociali si applicano  le  clausole relative  ai   requisiti
          mutualistici  di    cui all'art. 26 del decreto legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
          ratificato, con modificazioni, dalla legge 2  aprile  1951,
          n. 302, e successive modificazioni.
            2. Ogni modificazione statutaria  diretta ad eliminare il
          carattere   di     cooperativa     sociale     comporta  la
          cancellazione   dalla    "sezione  cooperazione    sociale"
          prevista    dal  secondo    comma dell'art.   13 del citato
          decreto  legislativo  del  Capo provvisorio   dello   Stato
          14  dicembre  1947,  n.  1577, come modificato dall'art. 6,
          comma 1, lettera c),  della   presente  legge,  nonche'  la
          cancellazione  dall'albo regionale di cui all'art. 9, comma
          1, della presente legge.
            3.  Per  le cooperative  sociali  le  ispezioni ordinarie
          previste dall'articolo 2   del citato  decreto  legislativo
          del  Capo  provvisorio  dello  Stato  14  dicembre 1947, n.
          1577, debbono aver luogo almeno una volta all'anno".
            - L'art.  1, lettere a) e  b), della legge   n.  381  del
          1991,  e' il seguente:
            "Art.  1  (Definizione).    -  1.  Le cooperative sociali
          hanno lo scopo di perseguire  l'interesse generale    della
          comunita'  alla promozione unana e all'integrazione sociale
          dei cittadini attraverso:
               a) la gestione di servizi sociosanitari ed educativi;
            b)    lo svolgimento   di attivita'  diverse -  agricole,
          industriali,  commerciali  o  di  servizi    -  finalizzate
          all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate".