Art. 3. Soggetti promotori dei progetti di L.S.U. 1. I progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), possono essere promossi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dagli enti pubblici economici, dalle societa' a totale o prevalente partecipazione pubblica e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono essere individuati, sentiti i Ministeri interessati per materia, anche su proposta delle regioni e degli enti locali, altri soggetti che possono promuovere progetti di lavori socialmente utili. 2. I progetti promossi dalle cooperative sociali e loro consorzi possono essere approvati quando ricorrano le seguenti condizioni: a) l'attivita' della cooperativa o delle cooperative facenti parte del consorzio, deve essere stata avviata da almeno due anni e deve essere stata assoggettata a revisione ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 381 del 1991; b) il numero dei soggetti da impegnare non deve eccedere il 30 per cento o il 15 per cento dei lavoratori, dipendenti o soci, rispettivamente per le cooperative di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1 della citata legge n. 381 del 1991; c) non devono essere state effettuate riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti la presentazione del progetto di lavori socialmente utili; d) limitatamente alle cooperative che abbiano gia' gestito un progetto di lavori socialmente utili, almeno il 50 per cento dei lavoratori impegnati sulla base del precedente progetto deve essere stato assunto ovvero esser divenuto socio lavoratore. 3. Per i progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), i soggetti promotori di cui al comma 1 possono utilizzare per l'assistenza tecnica e formativa organismi di comprovata e qualificata competenza nel settore a condizione che siano preventivamente indicati nel progetto presentato.
Note all'art. 3: - L'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (per il titolo si veda in nota al comma 5 dell'art. 2) e' il seguente: "Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'art. 97, comma primo, della Costituzione, al fine di: a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi della Comunita' europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici; b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; c) integrare gradualmente la disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato. 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. 3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, costituiscono altresi', per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economicosociale della Repubblica". - La legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 1991. - L'art. 3 della legge n. 381 del 1991 e' il seguente: "Art. 3 (Obblighi e divieti). - 1. Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni. 2. Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla "sezione cooperazione sociale" prevista dal secondo comma dell'art. 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall'art. 6, comma 1, lettera c), della presente legge, nonche' la cancellazione dall'albo regionale di cui all'art. 9, comma 1, della presente legge. 3. Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste dall'articolo 2 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono aver luogo almeno una volta all'anno". - L'art. 1, lettere a) e b), della legge n. 381 del 1991, e' il seguente: "Art. 1 (Definizione). - 1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione unana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi sociosanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attivita' diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate".