Art. 4. Soggetti utilizzabili nei lavori socialmente utili 1. Possono essere utilizzati nei lavori socialmente utili di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c): a) lavoratori in cerca di prima occupazione o disoccupati iscritti da piu' di 2 anni nelle liste del collocamento; b) lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' non percettori dell'indennita' di mobilita' o di altro trattamento speciale di disoccupazione; c) lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' e percettori dell'indennita' di mobilita' o di altro trattamento speciale di disoccupazione; d) lavoratori che godono del trattamento straordinario di integrazione salariale sospesi a zero ore; e) gruppi di lavoratori espressamente individuati in accordi per la gestione di esuberi nel contesto di crisi aziendali, di settore e di area; f) categorie di lavoratori individuate, anche per specifiche aree territoriali, mediante delibera della Commissione regionale per l'impiego, anche ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettera c), della legge 23 luglio 1991, n. 223; g) persone detenute per le quali sia prevista l'ammissione al lavoro esterno come modalita' del programma di trattamento. 2. Per i progetti predisposti dall'Amministrazione penitenziaria e dalla giustizia minorile, concernenti attivita' lavorative destinate ad essere svolte all'interno degli istituti penitenziari e dei servizi minorili, possono essere utilizzate, con esclusione di ogni altro soggetto, persone detenute diverse da quelle di cui alla lettera g) del comma 1, con preferenza per quelle per le quali il termine di espiazione della pena ricada nell'ambito di durata del progetto.
Nota all'art. 4: - L'art. 25, comma 5, lettera c), della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) e' il seguente: "5. I lavoratori di cui al secondo periodo del comma 1 sono: a)-b) (omissis); c) le categorie di lavoratori determinate, anche per specifiche aree territoriali, mediante delibera della commissione regionale per l'impiego, approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del comma 7".