Art. 4.
         Soggetti utilizzabili nei lavori socialmente utili

  1.  Possono  essere  utilizzati nei lavori socialmente utili di cui
all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c):
    a)  lavoratori  in  cerca  di  prima  occupazione  o  disoccupati
iscritti da piu' di 2 anni nelle liste del collocamento;
    b)  lavoratori  iscritti  nelle liste di mobilita' non percettori
dell'indennita'  di  mobilita'  o  di  altro  trattamento speciale di
disoccupazione;
    c)  lavoratori  iscritti  nelle  liste  di mobilita' e percettori
dell'indennita'  di  mobilita'  o  di  altro  trattamento speciale di
disoccupazione;
    d)   lavoratori  che  godono  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale sospesi a zero ore;
    e)  gruppi di lavoratori espressamente individuati in accordi per
la  gestione di esuberi nel contesto di crisi aziendali, di settore e
di area;
    f) categorie di lavoratori individuate, anche per specifiche aree
territoriali,  mediante  delibera  della  Commissione  regionale  per
l'impiego,  anche  ai  sensi  dell'articolo  25, comma 5, lettera c),
della legge 23 luglio 1991, n. 223;
    g)  persone  detenute  per  le quali sia prevista l'ammissione al
lavoro esterno come modalita' del programma di trattamento.
  2.  Per i progetti predisposti dall'Amministrazione penitenziaria e
dalla  giustizia minorile, concernenti attivita' lavorative destinate
ad  essere  svolte  all'interno  degli  istituti  penitenziari  e dei
servizi  minorili,  possono essere utilizzate, con esclusione di ogni
altro  soggetto,  persone  detenute  diverse  da  quelle  di cui alla
lettera  g)  del  comma  1, con preferenza per quelle per le quali il
termine  di  espiazione  della  pena ricada nell'ambito di durata del
progetto.
 
Nota all'art. 4:
            -  L'art.    25,  comma  5,  lettera   c), della legge 23
          luglio  1991,  n.    223  (Norme    in  materia  di   cassa
          integrazione,  mobilita',  trattamenti  di  disoccupazione,
          attuazione  di  direttive   della      Comunita'   europea,
          avviamento  al  lavoro ed altre  disposizioni in materia di
          mercato del lavoro) e' il seguente:
            "5. I lavoratori di cui al secondo periodo  del  comma  1
          sono:
              a)-b) (omissis);
            c)   le categorie  di lavoratori  determinate, anche  per
          specifiche aree  territoriali,  mediante  delibera    della
          commissione   regionale   per  l'impiego,    approvata  dal
          Ministero  del lavoro  e della  previdenza sociale ai sensi
          del comma 7".