Art. 5.
         Procedure per l'approvazione dei progetti di L.S.U.

  1.  I  progetti  di lavori socialmente utili di cui all'articolo 1,
comma  2,  lettere  a),  b)  e  c),  corredati  dai  provvedimenti di
approvazione   validamente   assunti  dai  soggetti  promotori,  sono
presentati  alle  commissioni regionali per l'impiego competenti, che
provvedono  all'approvazione  dei progetti entro 60 giorni, decorsi i
quali il medesimo si intende approvato, sempreche' entro tale termine
non  venga comunicata, dalla direzione regionale del lavoro - settore
politiche del lavoro, al soggetto proponente la carenza delle risorse
economiche   necessarie   ovvero  la  richiesta  di  integrazione  di
informazioni riguardanti il progetto.
  2.  I  progetti  devono  essere  presentati  utilizzando il modello
elaborato secondo i criteri di base definiti dal Ministero del lavoro
e  della  previdenza  sociale, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano.  I  progetti  relativi  a lavori di pubblica utilita' devono
essere  corredati  dagli  elementi  di cui all'articolo 2. I progetti
relativi ad attivita' inserite in interventi formativi, devono essere
corredati  dal progetto formativo debitamente autorizzato. I progetti
relativi  ad  attivita'  dirette  al  raggiungimento  di obiettivi di
carattere  straordinario  devono essere corredati dalla dichiarazione
dell'organo  competente  del  soggetto  proponente  circa l'effettivo
carattere straordinario degli obiettivi da raggiungere. Ai fini della
tempestivita'  degli interventi per la promozione e l'attivazione dei
lavori socialmente utili:
    a)   per   gli   enti  locali  spetta  alla  giunta  assumere  le
deliberazioni in materia di promozione di progetti;
    b)    per    gli    enti    locali,    la    giunta,    ai   fini
dell'approvvigionamento  di  quanto  strettamente  necessario  per la
immediata   operativita'   dei   progetti,   puo'  ricorrere,  previa
autorizzazione  del  prefetto,  a  procedure  straordinarie, anche in
deroga  alle  normative  vigenti  in  materia,  fermo restando quanto
previsto  dalla  normativa  in  materia  di  lotta  alla criminalita'
organizzata;
    c) l'amministrazione proponente il progetto di lavori socialmente
utili  e'  tenuta a procedere, ricorrendone i presupposti, secondo le
disposizioni  dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con
esclusione  del  comma 4 del medesimo articolo, nonche' dell'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
  3.  Le  commissioni  regionali  per  l'impiego  competenti  possono
stabilire  criteri di priorita' per l'approvazione dei progetti per i
quali   si   richieda   il  finanziamento  a  carico  del  Fondo  per
l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236;  tra  le priorita' vanno previste la finalizzazione dei progetti
all'occupazione  stabile  dei  soggetti utilizzati, la partecipazione
dell'ente  pubblico  al finanziamento del progetto, lo svolgimento di
attivita'   formative,   la   presenza   della   convenzione  di  cui
all'articolo  2,  comma  6,  sin dall'inizio del progetto. A tal fine
possono,  altresi',  fissare  dei termini entro i quali consentire la
presentazione  dei  progetti,  per potere effettuare una comparazione
qualitativa   dei   progetti   medesimi   e  richiedere  informazioni
integrative al modello di presentazione.
  4.  I  progetti  possono  essere  redatti sulla base di convenzioni
elaborate  dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le
amministrazioni   pubbliche   aventi  competenze  interregionali.  Le
convenzioni   contengono  il  piano  generale  di  svolgimento  delle
attivita'  di  lavori  socialmente  utili,  mentre  le  modalita'  di
attuazione  in  ambito  locale sono contenute nei singoli progetti da
presentare  agli  organi  regionali competenti per l'approvazione. Le
disposizioni  contenute  nel  presente  comma  non  si  applicano  ai
progetti interregionali presentati entro il 31 dicembre 1997.
 
           Note all'art. 5:
            -  L'art. 14  della legge  7 agosto  1990, n.  241 (Nuove
          norme  in  materia  di   procedimento amministrativo   e di
          diritto di   accesso  ai  documenti  amministrativi)  cosi'
          recita:
            "Art.  14. -   Qualora sia opportuno effettuare  un esame
          contestuale di   vari    interessi    pubblici    coinvolti
          in    un    procedimento amministrativo,  l'amministrazione
          procedente  indice  di regola  una conferenza di servizi.
            2.  La    conferenza   stessa    puo'   essere    indetta
          anche    quando  l'amministrazione    procedente      debba
          acquisire     intese,    concerti,  nullaosta    o  assensi
          comunque   denominati  di altre  amministrazioni pubbliche.
          In tal caso, le determinazioni concordate nella  conferenza
          sostituiscono a tutti gli effetti  i concerti, le intese, i
          nullaosta e gli assensi richiesti.
            2-bis.   Qualora      nella  conferenza     sia  prevista
          l'unanimita'   per la  decisione  e    questa  non    venga
          raggiunta,  le    relative  determinazioni possono   essere
          assunte   dal Presidente   del  Consiglio    dei  Ministri,
          previa  deliberazione  del  Consiglio    dei Ministri. Tali
          determinazioni  hanno  il  medesimo     effetto   giuridico
          dell'approvazione  all'unanimita'  in sede di conferenza di
          servizi.
            2-ter. Le disposizioni di cui  ai  commi  2  e  2-bis  si
          applicano   anche  quando  l'attivita'  del    privato  sia
          subordinata ad  atti di consenso, comunque  denominati,  di
          competenza  di   amministrazioni   pubbliche diverse.    In
          questo    caso,   la conferenza   e'  convocata,  anche  su
          richiesta dell'interessato,  dall'amministrazione  preposta
          alla tutela dell'interesse pubblico prevalente.
            3. Si considera acquisito  l'assenso dell'amministrazione
          la  quale,  regolarmente convocata,  non abbia  partecipato
          alla  conferenza    o  vi  abbia   partecipato      tramite
          rappresentanti    privi  della    competenza  ad  esprimere
          definitivamente  la volonta', salvo che  essa non comunichi
          all'amministrazione   procedente  il    proprio    motivato
          dissenso  entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero
          dalla  data  di  ricevimento  della    comunicazione  delle
          determinazioni  adottate, qualora  queste ultime    abbiano
          contenuto      sostanzialmente    diverso     da     quelle
          originariamente previste.
            4.  Le   disposizioni di   cui   al   comma   3   non  si
          applicano   alle amministrazioni       preposte        alla
          tutela       ambientale, paesaggisticoterritoriale e  della
          salute dei cittadini".
            -  L'art.    27  della  legge  8    giugno  1990,  n. 142
          (Ordinamento delle autonomie locali) cosi' recita:
            "Art.  27  (Accordi   di   programma).   - 1.   Per    la
          definizione    e  l'attuazione di opere, di interventi o di
          programmi  di  intervento  che  richiedono,  per  la   loro
          completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata  di
          comuni,  di    province   e   regioni, di   amministrazioni
          statali e di altri soggetti pubblici, o  comunque di due  o
          piu'  tra i soggetti predetti, il presidente della  regione
          o il presidente della  provincia    o  il    sindaco,    in
          relazione     alla    competenza  primaria    o  prevalenti
          sull'opera   o  sugli  interventi  o   sui   programmi   di
          intervento,  promuove  la  conclusione  di  un  accordo  di
          programma, anche su richiesta di  uno o piu'  dei  soggetti
          interessati,  per  assicurare  il    coordinamento    delle
          azioni  e  per  determinarne  i  tempi,   le modalita',  il
          finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
            2.    L'accordo puo'  prevedere altresi'  procedimenti di
          arbitrato,  nonche'  interventi  surrogatori  di  eventuali
          inadempienze dei soggetti partecipanti.
            3.    Per   verificare   la   possibilita' di  concordare
          l'accordo  di programma,  il  presidente  della     regione
          o  il  presidente  della provincia o il sindaco convoca una
          conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
          interessate.
            4.        L'accordo,     consistente      nel    consenso
          unanime      delle  amministrazioni     interessate,     e'
          approvato    con    atto   formale   del presidente   della
          regione  o  del presidente  della  provincia o  del sindaco
          ed  e'    pubblicato    nel  bollettino    ufficiale  della
          regione.    L'accordo,  qualora  adottato  con  decreto del
          presidente della regione, produce gli effetti della  intesa
          di  cui  all'art.  81,  D.P.R.  24  luglio  1977,   n. 616,
          determinando  le eventuali  e conseguenti  variazioni degli
          strumenti   urbanistici e    sostituendo  le    concessioni
          edilizie,   sempre   che   vi   sia  l'assenso  del  comune
          interessato".
            5. Ove  l'accordo comporti variazione  degli    strumenti
          urbanistici,  l'adesione   del  sindaco  allo  stesso  deve
          essere   ratificata   dal consiglio comunale  entro  trenta
          giorni a pena di decadenza.
            6.    La  vigilanza    sull'esecuzione  dell'accordo   di
          programma  e gli eventuali  interventi   sostitutivi   sono
          svolti    da    un   collegio presieduto   dal   presidente
          della  regione o  dal  presidente  della provincia   o  dal
          sindaco   e composto  da  rappresentanti degli  enti locali
          interessati, nonche'  dal  commissario  del  Governo  nella
          regione  o  dal  prefetto  nella  provincia  interessata se
          all'accordo  partecipano  amministrazioni  statali  o  enti
          pubblici nazionali.
            7.  Allorche'  l'intervento o il  programma di intervento
          comporti il concorso di due o piu'   regioni  finitime,  la
          conclusione  dell'accordo  di  programma  e' promossa dalla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  a  cui   spetta
          convocare  la conferenza di cui al  comma 3. Il collegio di
          vigilanza di  cui al  comma 6  e' in  tal caso   presieduto
          da  un rappresentante  della Presidenza  del  Consiglio dei
          Ministri  ed    e'  composto dai rappresentanti di tutte le
          regioni che hanno partecipato all'accordo.   La  Presidenza
          del   Consiglio     dei  Ministri    esercita  le  funzioni
          attribuite dal  comma 6  al commissario  del Governo  ed al
          prefetto.
            8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a
          tutti gli accordi di  programma previsti  da leggi  vigenti
          relativi  ad opere, interventi  o programmi  di  intervento
          di  competenza    delle regioni, delle   province   o   dei
          comuni,  salvo i  casi  in  cui  i   relativi  procedimenti
          siano  gia'  formalmente iniziati   alla data di entrata in
          vigore della presente legge.
            Restano salve le competenze di cui  all'art. 7,  legge  1
          marzo 1986, n. 64".
            -  L'art.   1 del  decreto-legge 20 maggio  1993, n.  148
          (Interventi   urgenti   a      sostegno   dell'occupazione)
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n. 236, e' il seguente:
            "Art.  1  (Fondo   per l'occupazione). - 1. Per gli  anni
          1993-1995 il Ministro   del lavoro   e    della  previdenza
          sociale,    d'intesa  con    il Ministro del tesoro, attua,
          sentite    le  regioni,  e  tenuto  conto  delle   proposte
          formulate   dal   Comitato   per   il  coordinamento  delle
          iniziative per l'occupazione   presso la    Presidenza  del
          Consiglio    dei Ministri, istituito ai sensi  dell'art. 29
          della legge 23 agosto   1988, n.  400,  con  decreto    del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri  15 settembre 1992,
          misure   straordinarie di   politica  attiva    del  lavoro
          intese  a  sostenere i livelli occupazionali: a) nelle aree
          individuate ai sensi degli   obiettivi   1    e    2    del
          regolamento  CEE  n.  2052/88  o  del regolamento   CEE  n.
          328/88   cosi'  individuate   ai  sensi   del decreto-legge
          1    aprile  1989, n. 120,   convertito, con modificazioni,
          dalla legge 15  maggio 1989, n. 181,  recante  misure    di
          sostegno  e  di  reindustrializzazione  in   attuazione del
          piano di  risanamento della siderurgia; b) nelle aree   che
          presentano  rilevante  squilibrio  locale  tra domanda   ed
          offerta di  lavoro secondo quanto  previsto dall'art.   36,
          secondo    comma,  del    decreto  del    Presidente  della
          Repubblica 24 luglio   1977, n.    616,    accertati    dal
          Ministro    del   lavoro e   della previdenza  sociale,  su
          proposta delle   commissioni   regionali    per  l'impiego,
          sulla  base delle intese raggiunte con la Commissione delle
          Comunita' europee.
            1-bis. Ai fini della definizione degli interventi di  cui
          al comma 1 si tiene altresi' conto:
            a)  della presenza  di crisi territoriali di  particolare
          gravita' o di  crisi settoriali  strutturali  con  notevole
          impatto  sui   livelli occupazionali,   facendo riferimento
          ai criteri  gia' definiti   sulla base  della  legislazione
          vigente per particolari settori;
            b)    della  sussistenza    di   situazioni di   sviluppo
          ritardato o  di depressione economica;
            c)      della    sussistenza      di    processi       di
          ristrutturazione,      di  riconversione  industriale  o di
          deindustrializzazione;
            d) della presenza di gravi fenomeni di  degrado  sociale,
          economico  o ambientale   e   di  mancata  valorizzazione e
          difesa  del  patrimonio storico e artistico.
            2.  Le misure  di   cui al   comma 1,   riservate    alla
          promozione      di  iniziative     per       il    sostegno
          dell'occupazione   con     caratteri    di  economicita'  e
          stabilita'    nel tempo, comprese le  dotazioni di opere di
          pubblica  utilita', di  servizi terziari   e di    edilizia
          abitativa  economicopopolare,  prevedono    l'erogazione di
          incentivi ai  datori di lavoro, ovvero   imprenditori,  per
          ogni  unita'  lavorativa   occupata a tempo pieno,  secondo
          modulazioni crescenti che   non possono  comunque  superare
          complessivamente una annualita' del costo medio del lavoro.
            3.  Le  risorse    di  cui  al comma 7 preordinate   alle
          finalita' di cui al comma 1 sono  ripartite tra le aree  di
          cui  al    medesimo  comma  1, e in tutte le regioni per le
          iniziative di cui al comma 5,  in  base  alla  entita'  del
          numero  dei disoccupati   in esse registrati. I benefici di
          cui    al  presente    articolo   sono    attribuiti    con
          provvedimento  dell'ufficio regionale   del lavoro  e della
          massima  occupazione, nei limiti delle  risorse a  ciascuno
          di  essi assegnate alle  imprese che presentino la domanda,
          nei termini stabiliti dal  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza   sociale,   con  priorita'  per  le  assunzioni
          collegate  a  nuovi    insediamenti  produttivi  e  secondo
          l'ordine  di  presentazione delle domande  stesse. In  fase
          di prima  applicazione la  domanda e' presentata entro   il
          20    luglio 1995,  per assunzioni  da effettuarsi entro il
          31 dicembre 1995.  I benefici sono attribuiti  nella misura
          massima  consentita dalla  disciplina   comunitaria   sugli
          aiuti   alle imprese, in tre rate annuali pari  al 25%, 35%
          e 40% rispettivamente, mediante conguaglio con i contributi
          previdenziali, ove possibile.
            4.  Nella  domanda  deve  essere specificato,  sotto   la
          personale  responsabilita'   del datore   di  lavoro ovvero
          imprenditore, che  le assunzioni per le quali il  beneficio
          viene  richiesto  sono  collegate  a  nuovi    insediamenti
          produttivi,    ovvero    avvengono       ad      incremento
          dell'organico     calcolato     sulla    media  dell'ultimo
          semestre  e  che, durante   il   predetto   periodo     non
          sono   intervenute   riduzioni  o sospensioni  di personale
          avente analoghe  qualifiche professionali, nonche' in quale
          misura le    assunzioni  riguardano  i  lavoratori  di  cui
          all'art. 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
            5.  Gli interventi  previsti dal  comma 2  sono estesi  a
          tutto      il  territorio  nazionale    per  le  iniziative
          riguardanti     l'occupazione  di   persone   svantaggiate,
          promosse  dai soggetti  di cui all'art. 1, comma 1, lettera
          b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.
            6. Per  le finalita' di  cui al comma 1  il Ministero del
          lavoro  e  della    previdenza    sociale,    sentite    le
          commissioni  regionali  per l'impiego, stipula  convenzioni
          con  consorzi di  comuni e  con enti, societa', cooperative
          o consorzi  pubblici e privati,   di comprovata  esperienza
          e  capacita'   tecnica  nelle materie  di  cui al  presente
          articolo,  nonche'  con  gli  enti     gestori  dei   fondi
          mutualistici  per  la  promozione   e   lo sviluppo   della
          cooperazione  di  cui al  comma  1 dell'art.   11     della
          legge      31    gennaio      1992,    n.     59,   diretti
          all'incremento dell'occupazione,  per progettare modelli  e
          strumenti di  gestione  attiva  della  mobilita'  e   dello
          sviluppo    di    nuova occupazione,    anche    delineando
          metodi   di   valutazione   della fattibilita' dei progetti
          e dei risultati conseguiti.
            7. Per le  finalita'  di  cui  al  presente  articolo  e'
          istituito  presso  il    Ministero  del    lavoro e   della
          previdenza sociale  il Fondo  per l'occupazione, alimentato
          dalle risorse  di cui all'autorizzazione di spesa stabilita
          al comma 8,  nel  quale  confluiscono  anche  i  contributi
          comunitari    destinati al  finanziamento  delle iniziative
          di cui  al presente  articolo, su  richiesta del  Ministero
          del  lavoro e  della previdenza  sociale.  A tale    ultimo
          fine   i contributi  affluiscono all'entrata  del  bilancio
          dello  Stato per  essere  riassegnati  al predetto Fondo.
            7-bis.  I  contributi  che   verranno    erogati    dalla
          CEE   per   la realizzazione  dei servizi  di  informazione
          sul  mercato del  lavoro comunitario e per   gli scambi  di
          domande  e offerte  di lavoro tra gli Stati membri, nonche'
          per le    attivita'  di  cooperazione  tra  i  servizi  per
          l'impiego    comunitari,  verranno versati all'entrata  del
          bilancio dello Stato per  essere  assegnati    ad  apposito
          capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro
          e della previdenza sociale.
            8.  Per  il finanziamento del Fondo  di cui al comma 7 e'
          autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per  l'anno  1993
          e  di  lire  400  miliardi per ciascuno   degli anni 1994 e
          1995.   Al   relativo   onere      si   provvede   mediante
          corrispondente riduzione  dello  stanziamento iscritto,  ai
          fini  del bilancio   triennale 1993-1995, al capitolo  6856
          dello stato di  previsione del  Ministero del   tesoro  per
          l'anno    1993,       all'uopo   parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al  Ministero del lavoro e  della
          previdenza  sociale.    Le  somme  non impegnate in ciascun
          esercizio   finanziario   possono   esserlo    in    quello
          successivo".