Art. 6.
       Procedure per l'assegnazione dei lavoratori ai progetti

  1.  Per  tutti  i  soggetti da assegnare alle attivita' socialmente
utili  si  tiene  conto, preliminarmente, della corrispondenza tra la
qualifica  posseduta  dai  lavoratori  e  i  requisiti  professionali
richiesti  per  l'attuazione  del progetto e del principio delle pari
opportunita'.
  2.  L'assegnazione  dei  lavoratori  non  percettori di trattamenti
previdenziali  ai  progetti,  e'  limitata  a  coloro  che aderiscono
volontariamente  e  avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per
l'impiego  e per il collocamento in agricoltura competenti, secondo i
criteri  previsti  per  l'attuazione  dell'articolo 16 della legge 28
febbraio  1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni. Le
commissioni  regionali  per  l'impiego  competenti possono deliberare
che,  in  caso  di  nuclei  familiari  privi  di  reddito composti da
disoccupati  coniugati,  conviventi  ovvero  da  orfani di entrambi i
genitori  ovvero  monoparentali con figli e solo ai fini del predetto
inserimento,   sia   riconosciuta  una  determinata  diminuzione  del
punteggio posseduto, secondo i criteri di cui al citato articolo 16.
  3.   L'assegnazione   ai  progetti  dei  lavoratori  percettori  di
trattamenti previdenziali, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c)
e  d),  avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e
per  il  collocamento  in  agricoltura competenti, secondo il maggior
periodo   residuo  di  percepimento  del  trattamento  previdenziale,
limitatamente  ai  progetti  la  cui  durata non sia superiore a tale
residuo periodo.
  4.  Per  i progetti formulati con riferimento a crisi aziendali, di
settore  o  di area, l'assegnazione avviene limitatamente a gruppi di
lavoratori  espressamente  individuati  nel  progetto medesimo, fatte
salve   le   qualifiche   professionali   altamente  specializzate  o
dirigenziali, nella misura massima del 10 per cento.
  5.  L'assegnazione dei lavoratori secondo i criteri di cui al comma
2,  avviene attraverso l'avviamento di un numero di lavoratori pari a
tre  volte  quello  richiesto  nel progetto, laddove l'ente promotore
richieda di effettuare, in tale ambito, una selezione di idoneita' al
raggiungimento   degli   obiettivi   del  progetto,  con  particolare
riferimento alle finalita' occupazionali.
  6.  Nei  casi  di  cui  all'articolo 3, comma 2, l'assegnazione dei
lavoratori puo' avvenire su richiesta nominativa.
  7.  Nei  casi  di cui all'articolo 2, comma 6, l'organismo gestore,
sin  dall'inizio  del progetto, effettua la selezione di idoneita' di
cui  al  comma 5 e puo' altresi' richiedere l'assegnazione nominativa
di   una   parte   dei   lavoratori,  in  possesso  delle  qualifiche
maggiormente specializzate.
  8.  Qualora  l'assegnazione  riguardi  soggetti  appartenenti  alle
categorie  di  lavoratori  di  cui  alle  lettere f) e g) del comma 1
dell'articolo  4, che si trovino in condizioni tali rendere difficile
l'integrazione sociale oltre che lavorativa, le commissioni regionali
per l'impiego competenti possono prevedere il loro inserimento mirato
tramite richiesta nominativa.
  9. Non possono comunque essere assegnati ai progetti lavoratori che
provengano dalla partecipazione ad altri progetti, a meno che non sia
trascorso   un  periodo  di  almeno  6  mesi  dalla  conclusione  del
precedente progetto.
 
           Nota all'art. 6:
            -    L'art.    16  della  legge   28  febbraio  1987,  n.
          56   (Norme sull'organizzazione  del  mercato  del  lavoro)
          cosi' recita:
            "Art.  16  (Disposizioni  concernenti lo Stato e gli enti
          pubblici). - 1. Le Amministrazioni dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo, gli enti  pubblici non  economici  a
          carattere  nazionale,  e quelli  che svolgono attivita'  in
          una  o  piu'    regioni,  le province, i comuni e le unita'
          sanitarie  locali effettuano  le assunzioni dei  lavoratori
          da inquadrare  nei  livelli retributivofunzionali   per   i
          quali  non   e' richiesto  il  titolo  di  studio superiore
          a  quello   della   scuola dell'obbligo,   sulla base    di
          selezioni    effettuate  tra    gli iscritti nelle liste di
          collocamento ed in quelle  di  mobilita',  che  abbiano  la
          professionalita'  eventualmente    richiesta  e i requisiti
          previsti per l'accesso al    pubblico  impiego.  Essi  sono
          avviati numericamente alla sezione  secondo l'ordine  delle
          graduatorie    risultante dalle  liste delle circoscrizioni
          territorialmente competenti.
            2.   I lavoratori    di    cui  al    comma  1    possono
          trasferire  la  loro iscrizione presso altra circoscrizione
          ai  sensi  dell'art.  1,  comma  4.    L'inserimento  nella
          graduatoria    nella nuova sezione circoscrizionale avviene
          con effetto immediato.
            3. Gli  avviamenti vengono effettuati sulla   base  delle
          graduatorie  circoscrizionali,  ovvero,  nel caso  di  enti
          la cui   attivita'   si esplichi nel territorio  di    piu'
          circoscrizioni,  con  riferimento  alle  graduatorie  delle
          circoscrizioni   interessate  e,  per  gli    enti  la  cui
          attivita'      si   esplichi     nell'intero     territorio
          regionale,   con riferimento  alle  graduatorie  di   tutte
          le   circoscrizioni   della regione, secondo  un    sistema
          integrato definito ai  sensi del decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri di cui al comma 4.
            4.  Le  modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le
          modalita' e i criteri delle   selezioni  tra  i  lavoratori
          avviati  sono  determinati con decreto   del Presidente del
          Consiglio dei Ministri,  da emanarsi entro sei  mesi  dalla
          data di  entrata in vigore della presente legge, sentite le
          confederazioni   sindacali maggiormente rappresentative sul
          piano nazionale.
            5. Le Amministrazioni  centrali dello Stato,  gli    enti
          pubblici non economici a  carattere nazionale e  quelli che
          svolgono    attivita'  in  piu'  regioni,  per  i  posti da
          ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei
          lavoratori di cui   al comma 1   mediante  selezione  sulla
          base     della   graduatoria    delle  domande   presentate
          dagli interessati.  Con il  decreto  di cui   al comma    4
          sono   stabiliti     i  criteri  per  la  formazione  della
          graduatoria unica nonche' i criteri e le modalita'  per  la
          informatizzazione delle liste.
            6.  Le    offerte di   lavoro da   parte della   pubblica
          Amministrazione sono programmate    in  modo    da  rendere
          annuale    la  cadenza    dei  bandi,  secondo le direttive
          impartite dal Ministro per la funzione pubblica.
            7.  Le disposizioni  di cui  ai  commi 1,  2  e 3   hanno
          valore    di  principio e di indirizzo per  la legislazione
          delle regioni a statuto ordinario.
            8.  Sono    escluse  dalla  disciplina   del     presente
          articolo    le assunzioni   presso le   Forze   armate e  i
          corpi civili  militarmente ordinati.
            9. Fino  all'emanazione del decreto di  cui al  comma  4,
          e  comunque non oltre i  sei mesi dalla data di entrata  in
          vigore della presente legge,   le     assunzioni    vengono
          effettuate  secondo   la  normativa vigente".