Art. 6. Procedure per l'assegnazione dei lavoratori ai progetti 1. Per tutti i soggetti da assegnare alle attivita' socialmente utili si tiene conto, preliminarmente, della corrispondenza tra la qualifica posseduta dai lavoratori e i requisiti professionali richiesti per l'attuazione del progetto e del principio delle pari opportunita'. 2. L'assegnazione dei lavoratori non percettori di trattamenti previdenziali ai progetti, e' limitata a coloro che aderiscono volontariamente e avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura competenti, secondo i criteri previsti per l'attuazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni. Le commissioni regionali per l'impiego competenti possono deliberare che, in caso di nuclei familiari privi di reddito composti da disoccupati coniugati, conviventi ovvero da orfani di entrambi i genitori ovvero monoparentali con figli e solo ai fini del predetto inserimento, sia riconosciuta una determinata diminuzione del punteggio posseduto, secondo i criteri di cui al citato articolo 16. 3. L'assegnazione ai progetti dei lavoratori percettori di trattamenti previdenziali, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura competenti, secondo il maggior periodo residuo di percepimento del trattamento previdenziale, limitatamente ai progetti la cui durata non sia superiore a tale residuo periodo. 4. Per i progetti formulati con riferimento a crisi aziendali, di settore o di area, l'assegnazione avviene limitatamente a gruppi di lavoratori espressamente individuati nel progetto medesimo, fatte salve le qualifiche professionali altamente specializzate o dirigenziali, nella misura massima del 10 per cento. 5. L'assegnazione dei lavoratori secondo i criteri di cui al comma 2, avviene attraverso l'avviamento di un numero di lavoratori pari a tre volte quello richiesto nel progetto, laddove l'ente promotore richieda di effettuare, in tale ambito, una selezione di idoneita' al raggiungimento degli obiettivi del progetto, con particolare riferimento alle finalita' occupazionali. 6. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, l'assegnazione dei lavoratori puo' avvenire su richiesta nominativa. 7. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 6, l'organismo gestore, sin dall'inizio del progetto, effettua la selezione di idoneita' di cui al comma 5 e puo' altresi' richiedere l'assegnazione nominativa di una parte dei lavoratori, in possesso delle qualifiche maggiormente specializzate. 8. Qualora l'assegnazione riguardi soggetti appartenenti alle categorie di lavoratori di cui alle lettere f) e g) del comma 1 dell'articolo 4, che si trovino in condizioni tali rendere difficile l'integrazione sociale oltre che lavorativa, le commissioni regionali per l'impiego competenti possono prevedere il loro inserimento mirato tramite richiesta nominativa. 9. Non possono comunque essere assegnati ai progetti lavoratori che provengano dalla partecipazione ad altri progetti, a meno che non sia trascorso un periodo di almeno 6 mesi dalla conclusione del precedente progetto.
Nota all'art. 6: - L'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) cosi' recita: "Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici). - 1. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, e quelli che svolgono attivita' in una o piu' regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivofunzionali per i quali non e' richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilita', che abbiano la professionalita' eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla sezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti. 2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'art. 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria nella nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato. 3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attivita' si esplichi nel territorio di piu' circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita' si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4. 4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le modalita' e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 5. Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in piu' regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonche' i criteri e le modalita' per la informatizzazione delle liste. 6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica Amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario. 8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati. 9. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 4, e comunque non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le assunzioni vengono effettuate secondo la normativa vigente".