Art. 7. 
Utilizzo   diretto   dei   lavoratori   titolari   del    trattamento
straordinario  di  integrazione   salariale,   del   trattamento   di
indennita'  di  mobilita'  e  di  altro   trattamento   speciale   di
                           disoccupazione. 
 
  1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono svolgere le attivita'  di
cui all'articolo 1, comma 2,  lettera  d),  mediante  l'utilizzo  dei
lavoratori  percettori   di   trattamento   previdenziale,   di   cui
all'articolo 4, comma 1, lettere c) e  d),  residenti  nel  comune  o
nell'area della sezione  circoscrizionale  per  l'impiego  e  per  il
collocamento in agricoltura, ove si svolge la prestazione. 
  2. A tal fine le amministrazioni di cui  al  comma  1  devono  solo
inoltrare una richiesta alle competenti sezioni circoscrizionali  per
l'impiego e per  il  collocamento  in  agricoltura,  specificando  la
durata delle prestazioni di attivita' di lavori socialmente utili. 
  3. Le assegnazioni sono effettuate dalle  sezioni  circoscrizionali
per l'impiego e per il collocamento in agricoltura,  nell'ambito  dei
lavoratori in possesso di qualifiche compatibili con  le  prestazioni
da svolgere, con priorita' per i residenti nei comuni ove si svolgono
le prestazioni secondo il  maggior  periodo  residuo  di  trattamento
previdenziale, limitatamente alle richieste di prestazioni di  durata
inferiore al predetto periodo residuo. 
  4. Ai fini dell'assegnazione, i centri per l'impiego ricevono dalle
sedi  INPS  territorialmente  competenti,  gli  elenchi  relativi  ai
percettori  dell'indennita'  di  mobilita'  e  di  altro  trattamento
speciale  di  disoccupazione,  con  l'indicazione   della   qualifica
professionale posseduta, la durata  del  trattamento  e  la  data  di
cessazione dello stesso. Analoghe comunicazioni sono effettuate dalle
aziende interessate con riguardo ai lavoratori sospesi  a  zero  ore,
per i quali sia stato emanato il  provvedimento  di  concessione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale. 
  5.  Le  regioni  e   le   commissioni   regionali   per   l'impiego
semestralmente effettuano un monitoraggio delle attivita' di  cui  al
presente  articolo  ed  eventualmente  provvedono  a  promuovere   le
opportune iniziative per l'utilizzo dei lavoratori. 
 
 Nota all'art. 7:
            -  Per  il  testo  dell'art.  1 del decreto legislativo 3
          febbraio 1993, n. 29, si veda in nota all'art. 3.