Art. 7. Utilizzo diretto dei lavoratori titolari del trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento di indennita' di mobilita' e di altro trattamento speciale di disoccupazione. 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono svolgere le attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), mediante l'utilizzo dei lavoratori percettori di trattamento previdenziale, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), residenti nel comune o nell'area della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, ove si svolge la prestazione. 2. A tal fine le amministrazioni di cui al comma 1 devono solo inoltrare una richiesta alle competenti sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, specificando la durata delle prestazioni di attivita' di lavori socialmente utili. 3. Le assegnazioni sono effettuate dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, nell'ambito dei lavoratori in possesso di qualifiche compatibili con le prestazioni da svolgere, con priorita' per i residenti nei comuni ove si svolgono le prestazioni secondo il maggior periodo residuo di trattamento previdenziale, limitatamente alle richieste di prestazioni di durata inferiore al predetto periodo residuo. 4. Ai fini dell'assegnazione, i centri per l'impiego ricevono dalle sedi INPS territorialmente competenti, gli elenchi relativi ai percettori dell'indennita' di mobilita' e di altro trattamento speciale di disoccupazione, con l'indicazione della qualifica professionale posseduta, la durata del trattamento e la data di cessazione dello stesso. Analoghe comunicazioni sono effettuate dalle aziende interessate con riguardo ai lavoratori sospesi a zero ore, per i quali sia stato emanato il provvedimento di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale. 5. Le regioni e le commissioni regionali per l'impiego semestralmente effettuano un monitoraggio delle attivita' di cui al presente articolo ed eventualmente provvedono a promuovere le opportune iniziative per l'utilizzo dei lavoratori.
Nota all'art. 7: - Per il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in nota all'art. 3.