Art. 8.
              Disciplina dell'utilizzo nelle attivita'

  1.   L'utilizzazione   dei   lavoratori   nelle  attivita'  di  cui
all'articolo 1 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro
e  non  comporta  la  sospensione  e  la cancellazione dalle liste di
collocamento o dalle liste di mobilita'.
  2. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti previdenziali
di  cui  all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), sono impegnati per
l'orario   settimanale   corrispondente   alla   proporzione  tra  il
trattamento  stesso  e  il livello retributivo iniziale, calcolato al
netto  delle  ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i
dipendenti   che  svolgono  attivita'  analoghe  presso  il  soggetto
promotore   dell'intervento  e  comunque  per  non  meno  di  20  ore
settimanali  e per non piu' di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno
per   un  orario  superiore,  entro  il  limite  del  normale  orario
contrattuale,   ai   lavoratori   compete   un   importo  integrativo
corrispondente   alla   retribuzione   oraria   relativa  al  livello
retributivo  iniziale,  calcolato detraendo le ritenute previdenziali
ed  assistenziali  previste  per  i dipendenti che svolgono attivita'
analoghe presso il soggetto utilizzatore.
  3.  Ai  lavoratori utilizzati nelle attivita' di lavori socialmente
utili  ovvero  nelle  attivita'  formative  previste  nell'ambito dei
progetti  e  non  percettori di trattamenti previdenziali, compete un
importo  mensile  di  lire  800.000,  denominato assegno per i lavori
socialmente   utili.   Tale   assegno  e'  erogato  dall'INPS  previa
certificazione  delle presenze secondo le modalita' fissate dall'INPS
a  cura  dell'ente  utilizzatore  e per esso trovano applicazione, in
quanto  non  diversamente  disposto,  le  disposizioni  in materia di
indennita'  di  mobilita'.  I lavoratori sono impegnati per un orario
settimanale  di  20 ore e per non piu' di 8 ore giornaliere. Nel caso
di  impegno  per  un  orario  superiore,  ai  lavoratori  compete  il
corrispondente importo integrativo di cui al comma 2.
  4.  L'assegno  per  i  lavori socialmente utili e' cumulabile con i
redditi  relativi  ad  attivita'  di  lavoro  autonomo  di  carattere
occasionale  e  di  collaborazione  continuata e coordinata, iniziate
successivamente  all'avvio  del  progetto.  Ai  fini  delle  presenti
disposizioni, per attivita' di lavoro occasionale si intendono quelle
svolte   per   il   periodo  massimo  previsto  per  il  mantenimento
dell'iscrizione  nella prima classe delle liste di collocamento e nei
limiti  di  lire  7.200.000  lorde  percepite, nell'arco temporale di
svolgimento   del   progetto,   condizioni   risultanti  da  apposita
documentazione.  L'assegno  e', altresi', cumulabile con i redditi da
lavoro    dipendente   a   tempo   determinato   parziale,   iniziato
successivamente  all'avvio  del  progetto, nei limiti di lire 600.000
mensili,    opportunamente   documentati.   L'assegno   e',   invece,
incompatibile  con  lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato
con  contratto  a  termine  a  tempo  pieno.  In  tale  caso,  l'ente
utilizzatore  potra'  valutare  la  possibilita'  di  autorizzare  un
periodo  di  sospensione  delle attivita' di lavori socialmente utili
per  il  periodo corrispondente, dandone comunicazione alla sede INPS
territorialmente  competente.  Le  attivita'  di  lavoro  autonomo  o
subordinato  non  devono  in  ogni  caso  essere  di pregiudizio allo
svolgimento   delle   attivita'   di   lavori   socialmente  utili  o
incompatibili  con  le attivita' medesime, secondo la valutazione del
soggetto utilizzatore.
  5.  L'assegno per i lavori socialmente utili e' incompatibile con i
trattamenti   pensionistici   diretti   a  carico  dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi
ed  esclusivi  dell'assicurazione  medesima,  nonche'  delle gestioni
speciali   dei   lavoratori   autonomi,   e   con  i  trattamenti  di
pensionamento  anticipato.  In caso di avvio alle attivita' di lavori
socialmente  utili i titolari di assegno o di pensione di invalidita'
possono  optare  per  il  trattamento  di cui al comma 3. Sono invece
cumulabili con il trattamento di cui al predetto comma 3, gli assegni
e  le pensioni di invalidita' civile nonche' le pensioni privilegiate
per infermita' contratta a causa del servizio obbligatorio di leva.
  6.  L'importo  integrativo  di  cui  ai commi 2 e 3 e' a carico del
soggetto  utilizzatore ed e' corrisposto per le giornate di effettiva
presenza.
  7.  I lavoratori che usufruiscono del trattamento di disoccupazione
ordinaria  con  requisiti  normali,  se  avviati a progetti di lavori
socialmente  utili  con  le modalita' di cui all'articolo 6, comma 2,
possono  optare  per  il  trattamento  di cui al comma 3 del presente
articolo.  In  caso  contrario  essi  possono  essere utilizzati alle
medesime   condizioni   dei   lavoratori  percettori  di  trattamento
previdenziale di cui al comma 2 del presente articolo.
  8.  Con  decorrenza  dal  1 gennaio 1999 l'assegno viene rivalutato
nella  misura  dell'80  per  cento della variazione annuale ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
  9. I soggetti utilizzatori attuano idonee forme assicurative presso
l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro gli infortuni sul
lavoro  (INAIL)  contro  gli  infortuni  e  le malattie professionali
connesse  allo svolgimento della attivita' lavorativa, nonche' per la
responsabilita' civile verso terzi.
  10.  Le attivita' di cui al comma 1 sono organizzate in modo che il
lavoratore  possa  godere  di  un adeguato periodo di riposo, entro i
termini  di  durata  dell'impegno.  Durante  i  periodi  di riposo e'
corrisposto l'assegno.
  11. Le assenze per malattia, purche' documentate, non comportano la
sospensione dell'assegno. I soggetti utilizzatori stabiliscono tra le
condizioni  di  utilizzo  il  periodo massimo di assenze per malattia
compatibile con il buon andamento del progetto.
  12.  Le  assenze  dovute a motivi personali, anche se giustificate,
comportano  la  sospensione  dell'assegno.  E'  facolta' del soggetto
utilizzatore concordare l'eventuale recupero delle ore non prestate e
in tal caso non viene operata detta sospensione.
  13.  Nel  caso  di  assenze  protratte  e  ripetute  nel  tempo che
compromettano  i  risultati  del  progetto,  e' facolta' del soggetto
utilizzatore richiedere la sostituzione del lavoratore.
  14.  Nel caso di assenze per infortunio o malattia professionale al
lavoratore  viene  corrisposto  l'assegno per le giornate non coperte
dall'indennita'  erogata dall'INAIL e viene riconosciuto il diritto a
partecipare  alle  attivita'  progettuali  al  termine del periodo di
inabilita'.
  15.  Alle  lavoratrici impegnate nei progetti di lavori socialmente
utili  che  non possono vantare una precedente copertura assicurativa
ai  sensi dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, per
i   periodi   di   astensione   obbligatoria  per  maternita',  viene
corrisposta   dall'INPS   un'indennita'   pari   all'80   per   cento
dell'importo  dell'assegno.  I  conseguenti  oneri  sono  rimborsati,
annualmente,  tramite  rendiconto  dell'INPS,  a carico del Fondo per
l'occupazione  di  cui  all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236. Alle lavoratrici viene riconosciuto il diritto a
partecipare  ai  medesimi  progetti  di  lavori socialmente utili che
fossero  ancora  in  corso  o  prorogati  al  termine  del periodo di
astensione obbligatoria per maternita'.
  16.  Ai  lavoratori  impegnati  a tempo pieno in lavori socialmente
utili  sono riconosciuti, senza riduzione dell'assegno, i permessi di
cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
  17.  L'assegno  e' erogato anche per le assenze di cui all'articolo
33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  18.  I  lavoratori  impegnati  in  lavori socialmente utili possono
partecipare,  con  diritto  alla  corresponsione  dell'assegno,  alle
assemblee  organizzate  dalle  organizzazioni  sindacali, nei casi ed
alle condizioni previste per i dipendenti del soggetto utilizzatore.
  19.  Per i periodi di impegno nelle attivita' di lavori socialmente
utili  per  i  quali  e'  erogato  l'assegno di cui al comma 3, trova
applicazione   il   riconoscimento   d'ufficio  di  cui  al  comma  9
dell'articolo  7  della  legge  23  luglio 1991, n. 223, ai soli fini
dell'acquisizione  dei  requisiti  assicurativi  per  il  diritto  al
pensionamento. E' comunque consentita la possibilita' di riscatto dei
periodi  di  utilizzazione  nei  lavori  socialmente  utili  ai  fini
pensionistici,  ai  sensi  della  normativa  vigente  in materia, con
particolare   riguardo   agli  articoli  5  e  seguenti  del  decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
 
           Note all'art. 8:
            -  L'art.    17 della legge   30 dicembre   1971, n. 1204
          (Tutela delle lavoratrici madri) cosi' recita:
            "Art. 17.   - L'indennita'   di cui    al  primo    comma
          dell'art.     15  e'  corrisposta    anche  nei    casi  di
          risoluzione del  rapporto di  lavoro previsti dall'art.  2,
          lettere  b) e c), che si  verifichino durante i periodi  di
          interdizione  dal lavoro  previsti dagli  articoli 4   e  5
          della presente legge.
            Le  lavoratrici gestanti  che si trovino, all'inizio  del
          periodo di astensione  obbligatoria  dal  lavoro,  sospese,
          assenti   dal   lavoro   senza  retribuzione,       ovvero,
          disoccupate,       sono     ammesse       al      godimento
          dell'indennita'    giornaliera   di maternita'  di  cui  al
          primo   comma dell'art. 15    purche'  tra  l'inizio  della
          sospensione,  dall'assenza  o della disoccupazione e quello
          di detto periodo non siano decorsi piu' di sessanta giorni.
          Ai fini del computo dei predetti sessanta  giorni,  non  si
          tiene  conto  delle  assenze    dovute  a  malattia  o   ad
          infortunio sul  lavoro,  accertate  e  riconosciute   dagli
          enti  gestori  delle relative assicurazioni sociali.
            Qualora l'astensione obbligatoria dal lavoro abbia inizio
          trascorsi  sessanta    giorni    dalla    risoluzione   del
          rapporto   di   lavoro   e   la lavoratrice    si    trovi,
          all'inizio   della  astensione  obbligatoria, disoccupata e
          in  godimento  dell'indennita'  di  disoccupazione, essa ha
          diritto   all'indennita'    giornaliera   di     maternita'
          anziche' all'indennita' ordinaria di disoccupazione.
            La    lavoratrice,   che   si    trova  nelle  condizioni
          indicate   nel precedente   comma ma   che  non    e'    in
          godimento    della  indennita'    di disoccupazione perche'
          nell'ultimo    biennio  ha  effettuato   lavorazioni   alle
          dipendenze    di   terzi       non   soggette   all'obbligo
          dell'assicurazione contro la  disoccupazione, ha    diritto
          all'indennita'    giornaliera di maternita',   purche'   al
          momento   dell'astensione   obbligatoria   dal  lavoro  non
          siano   trascorsi piu' di centottanta giorni  dalla data di
          risoluzione  del  rapporto  e,   nell'ultimo biennio    che
          precede    il suddetto periodo,  risultino a suo favore  ai
          fini   dell'assicurazione   di   malattia   26   contributi
          settimanali.
            La  lavoratrice che, nel caso  di astensione obbligatoria
          dal lavoro iniziata dopo sessanta   giorni  dalla  data  di
          sospensione   dal   lavoro,   si      trovi,     all'inizio
          dell'astensione obbligatoria,  sospesa  e  in godimento del
          trattamento di   integrazione salariale  a    carico  della
          Cassa    integrazione  guadagni,   ha  diritto,   in  luogo
          di    tale  trattamento,  all'indennita'   giornaliera   di
          maternita'".
            - Per il testo del comma  7 dell'art. 1 del decreto-legge
          20  maggio  1993, n.   148, convertito, con  modificazioni,
          dalla legge   19 luglio 1993,  n.  236,  si  veda  in  nota
          all'art. 2.
            -  L'art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, cosi'
          recita:
            "Art. 10.  - Il datore  di lavoro deve consentire    alle
          lavoratrici  madri,  durante   il primo   anno di  vita del
          bambino, due  periodi di riposo, anche cumulabili   durante
          la  giornata.  Il  riposo    e'  uno  solo  quando l'orario
          giornaliero di lavoro e' inferiore a sei ore.
            I periodi di  riposo di cui al precedente comma  hanno la
          durata  di  un'ora  ciascuno  e  sono  considerati      ore
          lavorative  agli effetti della durata e  della retribuzione
          del  lavoro. Essi comportano   il diritto  della  donna  ad
          uscire dall'azienda.
            I  periodi    di riposo sono di   mezz'ora ciascuno, e in
          tal caso non comportano il  diritto ad uscire dall'azienda,
          quando la lavoratrice voglia  usufruire della   camera   di
          allattamento    o dell'asilo  nido, istituiti dal datore di
          lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
            I riposi  di cui  ai precedenti commi  sono  indipendenti
          da  quelli  previsti dagli articoli  18 e 19 della legge 26
          aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne".
            -  Il comma  3 dell'art.   33 della   legge 5    febbraio
          1992,      n.   104   (Leggequadro      per   l'assistenza,
          l'integrazione sociale    e  i    diritti  delle    persone
          handicappate)    cosi'   recita:   "3. Successivamente   al
          compimento del terzo    anno  di  vita  del  bambino,    la
          lavoratrice  madre  o, in alternativa, il lavoratore padre,
          anche adottivi, di minore con handicap in    situazione  di
          gravita',  nonche'    colui che   assiste una persona   con
          handicap  in situazione  di gravita',   parente o    affine
          entro   il terzo  grado, convivente,  hanno  diritto a  tre
          giorni   di permesso mensile,  fruibili  anche  in  maniera
          continuativa  a  condizione che   la  persona con  handicap
          in  situazione  di gravita'  non   sia ricoverata  a  tempo
          pieno".
            -  Il comma 9 dell'art. 7 della  legge 23 luglio 1991, n.
          223 (Norme in   materia      di    cassa      integrazione,
          mobilita',     trattamenti   di disoccupazione,  attuazione
          di   direttive della   Comunita'   europea,  avviamento  al
          lavoro  ed  altre    disposizioni in materia di mercato del
          lavoro)  e'  il  seguente:  "9.  I  periodi  di   godimento
          dell'indennita'  di  mobilita',   ad esclusione   di quelli
          per i  quali si  fa luogo  alla corresponsione   anticipata
          ai   sensi del  comma 5,  sono riconosciuti d'ufficio utili
          ai fini del conseguimento del diritto alla  pensione  e  ai
          fini  della  determinazione  della    misura della pensione
          stessa. Per detti periodi  il  contributo  figurativo    e'
          calcolato sulla base della retribuzione  cui   e'  riferito
          il   trattamento   straordinario  di integrazione salariale
          di cui al comma  1. Le somme occorrenti  per  la  copertura
          della contribuzione figurativa  sono versate dalla gestione
          di   cui   al   comma   11   alle  gestioni  pensionistiche
          competenti".
            - Gli articoli 5 e seguenti del  decreto  legislativo  30
          aprile  1997, n.   184 (Attuazione  della delega  conferita
          dall'art.  1, comma  39, della legge 8    agosto  1995,  n.
          335,  in  materia    di  ricongiunzione, di riscatto e   di
          prosecuzione   volontaria ai  fini    pensionistici)  cosi'
          recitano:
                                   "Capo III
                            Disposizioni in materia
                          di prosecuzione volontaria
            Art.  5    (Estensione  del    regime  della prosecuzione
          volontaria INPS alle  altre forme   di previdenza).   -  1.
          Le  disposizioni   di cui   al decreto del Presidente della
          Repubblica  31 dicembre 1971, n. 1432, e  alla  legge    18
          febbraio    1983,  n. 47,   e successive   modificazioni ed
          integrazioni,  come modificate   dal presente   capo,  sono
          estese  agli  iscritti    ai      fondi    sostitutivi   ed
          esclusivi    dell'assicurazione  generale  obbligatoria  ed
          alla  gestione  di cui all'art.  2, comma 26, della legge 8
          agosto 1995, n. 335.
            2.  L'autorizzazione alla   prosecuzione volontaria    e'
          concessa    se l'assicurato nel   quinquennio precedente la
          domanda  puo' far valere, nella  gestione presso  la  quale
          chiede  di    effettuare i   versamenti volontari,  uno dei
          seguenti requisiti  di effettiva  contribuzione, anche  non
          continuativa:
               a) 36 contributi mensili;
               b) 156 contributi settimanali;
               c) 279 contributi giornalieri agricoli per gli uomini;
            d)  186  contributi giornalieri agricoli per le donne e i
          giovani;
            e)    65    settimane    per    i  lavoratori     addetti
          esclusivamente    alle lavorazioni  di  cui  agli  articoli
          40,   n.  9,  e  76   del   regio decreto-legge  4  ottobre
          1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
          aprile 1936, n. 1155.
            Resta     fermo     il    requisito      di    anzianita'
          contributiva  ridotta previsto dagli  articoli 7 e   8  del
          decreto  legislativo    16 settembre 1996,  n.    564,  che
          trova     applicazione    anche    per    i      casi    di
          assicurazione  di  cui  all'art. 2, comma  26, della citata
          legge n. 335 del 1995.
            3.  Ai fini  del computo   del   quinquennio di   cui  al
          comma  2,    si  applicano    le    disposizioni  contenute
          nell'art.  3  del decreto  del Presidente della  Repubblica
          31  dicembre  1971, n.  1432, e successive modificazioni ed
          integrazioni.
            Art.  6   (Presupposizioni di   ammissione).   -   1.  La
          contribuzione  volontaria puo'  essere versata  anche per i
          sei  mesi    precedenti  la  data  di  presentazione  della
          domanda.
            2.    La   contribuzione volontaria  non  e'  ammessa per
          contestuali periodi   di  assicurazione   ad  una     delle
          forme      di    previdenza obbligatoria   per   lavoratori
          dipendenti, pubblici  e  privati,  per lavoratori  autonomi
          e   per      liberi  professionisti,  nonche'  per  periodi
          successivi alla data di decorrenza della  pensione  diretta
          liquidata a carico delle predette forme di previdenza.
            Art.     7    (Modalita'    di    determinazione    della
          contribuzione).    1.    L'importo    del        contributo
          volontario     e'   pari    all'aliquota  di finanziamento,
          prevista   per    la   contribuzione   obbligatoria    alla
          gestione      pensionistica,      applicata     all'importo
          medio     della retribuzione      imponibile      percepita
          nell'anno     di     contribuzione precedente la data della
          domanda.
            2. L'importo minimo di retribuzione    sulla  quale  sono
          commisurati  i  contributi    volontari non   puo'   essere
          inferiore alla  retribuzione settimanale,  determinata   ai
          sensi  dell'art.  7,   comma  1,   del decreto-legge     12
          settembre      1983,    n.     463,     convertito,     con
          modificazioni, dalla  legge 11  novembre 1983,  n. 638,   e
          successive modificazioni ed integrazioni.
            3. L'importo  del contributo volontario  minimo dovuto da
          tutte le categorie di prosecutori volontari non puo' essere
          inferiore  a quello stabilito,  con  i criteri  di  cui  al
          comma  2, per  i  lavoratori dipendenti  comuni.   Per   le
          categorie    tenute      al    versamento    di  contributi
          volontari mensili  tale importo  e' ragguagliato   a  mese.
          Rimane  ferma,   se esistente, l'applicazione del  minimale
          retributivo   per  gli  iscritti  ai    fondi  esclusivi  o
          sostitutivi dell'assicurazione generale   obbligatoria  nel
          caso    di minimi  retributivi superiori  a quelli indicati
          nel presente comma.
            4.  Per  i   prosecutori   volontari   autorizzati   alla
          prosecuzione  volontaria  nelle gestioni speciali   per gli
          artigiani, i commercianti ed   i    coltivatori    diretti,
          mezzadri e  coloni,  restano  ferme  le disposizioni di cui
          agli articoli 3 e 10 della  legge 2 agosto 1990, n. 233.
            5.    Le    retribuzioni   sulle   quali  e'    calcolato
          l'importo   del  contributo  volontario    sono  rivalutate
          annualmente  con   effetto dal 1 gennaio  di ciascun  anno,
          in  base alla  variazione dell'indice  del costo della vita
          determinato dall'ISTAT nell'anno precedente.
            6.  L'assicurato,  il    quale  riprenda   i   versamenti
          volontari dopo un periodo di rioccupazione  alle dipendenze
          di  terzi,   puo' ottenere, a domanda, la  rideterminazione
          dell'importo del  contributo volontario da lui dovuto.
            Tale importo e' calcolato sulla base  della  media  delle
          retribuzioni percepite nell'anno  precedente la ripresa dei
          versamenti  stessi.  La domanda di   cui sopra  deve essere
          presentata,  a pena  di decadenza, entro centottanta giorni
          dalla cessazione del rapporto di lavoro.
            7.  Per gli  assicurati  autorizzati   alla  prosecuzione
          volontaria  anteriormente alla   data di entrata  in vigore
          del    presente  decreto,  l'importo  del   contributo   e'
          commisurato    alla   retribuzione   media   della   classe
          precedentemente assegnata.
            8.  Gli  assicurati,    ai  quali  e'  stata    assegnata
          anteriormente  alla  data  di    cui al comma   7, l'ultima
          classe,  vigente     protempore,   hanno   facolta'      di
          richiedere,    entro    un   anno  dalla    medesima  data,
          l'assegnazione   della    retribuzione    corrispondente  a
          quella  media, percepita in costanza  di rapporto di lavoro
          nell'anno     precedente     la    data    di    decorrenza
          dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
            Art.   8   (Modalita'   di   versamento).    -   1.    Il
          versamento      deve  effettuarsi    entro  il    trimestre
          successivo    a  quello    solare  cui    e'  riferita   la
          contribuzione,  secondo   le modalita' stabilite da ciascun
          ente interessato.
            2. La contribuzione volontaria relativa  al trimestre  in
          corso alla data  di rilascio  dell'autorizzazione  e quella
          riferita  a  periodi precedenti devono essere versate entro
          il trimestre successivo a tale data.
            3. I termini di cui al  presente articolo sono  perentori
          e  le  somme  versate  in  ritardo  sono   rimborsate senza
          maggiorazione di interessi, salva la   loro  imputazione  a
          richiesta    dell'interessato  al  trimestre immediatamente
          precedente la data del pagamento.
                                    Capo IV
                                 Norme finali
            Art.  9    (Norme  transitorie  e    finali).  - 1. Nelle
          materie   regolate   dal   presente   decreto   legislativo
          continuano    a    trovare   applicazione   le   previgenti
          disposizioni  relativamente alle domande  esercitate  dagli
          interessati    in data  anteriore a  quella  di entrata  in
          vigore  del decreto medesimo.
            Art.  10   (Abrogazioni).  -  1.   E'    abrogata    ogni
          disposizione  legislativa  o   regolamentare in contrasto o
          incompatibile  con  quelle  recate  dal  presente   decreto
          legislativo".