Art. 8. Disciplina dell'utilizzo nelle attivita' 1. L'utilizzazione dei lavoratori nelle attivita' di cui all'articolo 1 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilita'. 2. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti previdenziali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), sono impegnati per l'orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attivita' analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento e comunque per non meno di 20 ore settimanali e per non piu' di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, entro il limite del normale orario contrattuale, ai lavoratori compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attivita' analoghe presso il soggetto utilizzatore. 3. Ai lavoratori utilizzati nelle attivita' di lavori socialmente utili ovvero nelle attivita' formative previste nell'ambito dei progetti e non percettori di trattamenti previdenziali, compete un importo mensile di lire 800.000, denominato assegno per i lavori socialmente utili. Tale assegno e' erogato dall'INPS previa certificazione delle presenze secondo le modalita' fissate dall'INPS a cura dell'ente utilizzatore e per esso trovano applicazione, in quanto non diversamente disposto, le disposizioni in materia di indennita' di mobilita'. I lavoratori sono impegnati per un orario settimanale di 20 ore e per non piu' di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, ai lavoratori compete il corrispondente importo integrativo di cui al comma 2. 4. L'assegno per i lavori socialmente utili e' cumulabile con i redditi relativi ad attivita' di lavoro autonomo di carattere occasionale e di collaborazione continuata e coordinata, iniziate successivamente all'avvio del progetto. Ai fini delle presenti disposizioni, per attivita' di lavoro occasionale si intendono quelle svolte per il periodo massimo previsto per il mantenimento dell'iscrizione nella prima classe delle liste di collocamento e nei limiti di lire 7.200.000 lorde percepite, nell'arco temporale di svolgimento del progetto, condizioni risultanti da apposita documentazione. L'assegno e', altresi', cumulabile con i redditi da lavoro dipendente a tempo determinato parziale, iniziato successivamente all'avvio del progetto, nei limiti di lire 600.000 mensili, opportunamente documentati. L'assegno e', invece, incompatibile con lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato con contratto a termine a tempo pieno. In tale caso, l'ente utilizzatore potra' valutare la possibilita' di autorizzare un periodo di sospensione delle attivita' di lavori socialmente utili per il periodo corrispondente, dandone comunicazione alla sede INPS territorialmente competente. Le attivita' di lavoro autonomo o subordinato non devono in ogni caso essere di pregiudizio allo svolgimento delle attivita' di lavori socialmente utili o incompatibili con le attivita' medesime, secondo la valutazione del soggetto utilizzatore. 5. L'assegno per i lavori socialmente utili e' incompatibile con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonche' delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e con i trattamenti di pensionamento anticipato. In caso di avvio alle attivita' di lavori socialmente utili i titolari di assegno o di pensione di invalidita' possono optare per il trattamento di cui al comma 3. Sono invece cumulabili con il trattamento di cui al predetto comma 3, gli assegni e le pensioni di invalidita' civile nonche' le pensioni privilegiate per infermita' contratta a causa del servizio obbligatorio di leva. 6. L'importo integrativo di cui ai commi 2 e 3 e' a carico del soggetto utilizzatore ed e' corrisposto per le giornate di effettiva presenza. 7. I lavoratori che usufruiscono del trattamento di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, se avviati a progetti di lavori socialmente utili con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 2, possono optare per il trattamento di cui al comma 3 del presente articolo. In caso contrario essi possono essere utilizzati alle medesime condizioni dei lavoratori percettori di trattamento previdenziale di cui al comma 2 del presente articolo. 8. Con decorrenza dal 1 gennaio 1999 l'assegno viene rivalutato nella misura dell'80 per cento della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. 9. I soggetti utilizzatori attuano idonee forme assicurative presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento della attivita' lavorativa, nonche' per la responsabilita' civile verso terzi. 10. Le attivita' di cui al comma 1 sono organizzate in modo che il lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo, entro i termini di durata dell'impegno. Durante i periodi di riposo e' corrisposto l'assegno. 11. Le assenze per malattia, purche' documentate, non comportano la sospensione dell'assegno. I soggetti utilizzatori stabiliscono tra le condizioni di utilizzo il periodo massimo di assenze per malattia compatibile con il buon andamento del progetto. 12. Le assenze dovute a motivi personali, anche se giustificate, comportano la sospensione dell'assegno. E' facolta' del soggetto utilizzatore concordare l'eventuale recupero delle ore non prestate e in tal caso non viene operata detta sospensione. 13. Nel caso di assenze protratte e ripetute nel tempo che compromettano i risultati del progetto, e' facolta' del soggetto utilizzatore richiedere la sostituzione del lavoratore. 14. Nel caso di assenze per infortunio o malattia professionale al lavoratore viene corrisposto l'assegno per le giornate non coperte dall'indennita' erogata dall'INAIL e viene riconosciuto il diritto a partecipare alle attivita' progettuali al termine del periodo di inabilita'. 15. Alle lavoratrici impegnate nei progetti di lavori socialmente utili che non possono vantare una precedente copertura assicurativa ai sensi dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, per i periodi di astensione obbligatoria per maternita', viene corrisposta dall'INPS un'indennita' pari all'80 per cento dell'importo dell'assegno. I conseguenti oneri sono rimborsati, annualmente, tramite rendiconto dell'INPS, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Alle lavoratrici viene riconosciuto il diritto a partecipare ai medesimi progetti di lavori socialmente utili che fossero ancora in corso o prorogati al termine del periodo di astensione obbligatoria per maternita'. 16. Ai lavoratori impegnati a tempo pieno in lavori socialmente utili sono riconosciuti, senza riduzione dell'assegno, i permessi di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204. 17. L'assegno e' erogato anche per le assenze di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 18. I lavoratori impegnati in lavori socialmente utili possono partecipare, con diritto alla corresponsione dell'assegno, alle assemblee organizzate dalle organizzazioni sindacali, nei casi ed alle condizioni previste per i dipendenti del soggetto utilizzatore. 19. Per i periodi di impegno nelle attivita' di lavori socialmente utili per i quali e' erogato l'assegno di cui al comma 3, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. E' comunque consentita la possibilita' di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
Note all'art. 8: - L'art. 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) cosi' recita: "Art. 17. - L'indennita' di cui al primo comma dell'art. 15 e' corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'art. 2, lettere b) e c), che si verifichino durante i periodi di interdizione dal lavoro previsti dagli articoli 4 e 5 della presente legge. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennita' giornaliera di maternita' di cui al primo comma dell'art. 15 purche' tra l'inizio della sospensione, dall'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi piu' di sessanta giorni. Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali. Qualora l'astensione obbligatoria dal lavoro abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio della astensione obbligatoria, disoccupata e in godimento dell'indennita' di disoccupazione, essa ha diritto all'indennita' giornaliera di maternita' anziche' all'indennita' ordinaria di disoccupazione. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel precedente comma ma che non e' in godimento della indennita' di disoccupazione perche' nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennita' giornaliera di maternita', purche' al momento dell'astensione obbligatoria dal lavoro non siano trascorsi piu' di centottanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore ai fini dell'assicurazione di malattia 26 contributi settimanali. La lavoratrice che, nel caso di astensione obbligatoria dal lavoro iniziata dopo sessanta giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio dell'astensione obbligatoria, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennita' giornaliera di maternita'". - Per il testo del comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si veda in nota all'art. 2. - L'art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, cosi' recita: "Art. 10. - Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo e' uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore a sei ore. I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno, e in tal caso non comportano il diritto ad uscire dall'azienda, quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro. I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne". - Il comma 3 dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Leggequadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) cosi' recita: "3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravita', nonche' colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravita', parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravita' non sia ricoverata a tempo pieno". - Il comma 9 dell'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) e' il seguente: "9. I periodi di godimento dell'indennita' di mobilita', ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo e' calcolato sulla base della retribuzione cui e' riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle gestioni pensionistiche competenti". - Gli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici) cosi' recitano: "Capo III Disposizioni in materia di prosecuzione volontaria Art. 5 (Estensione del regime della prosecuzione volontaria INPS alle altre forme di previdenza). - 1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e alla legge 18 febbraio 1983, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, come modificate dal presente capo, sono estese agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria ed alla gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 2. L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria e' concessa se l'assicurato nel quinquennio precedente la domanda puo' far valere, nella gestione presso la quale chiede di effettuare i versamenti volontari, uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione, anche non continuativa: a) 36 contributi mensili; b) 156 contributi settimanali; c) 279 contributi giornalieri agricoli per gli uomini; d) 186 contributi giornalieri agricoli per le donne e i giovani; e) 65 settimane per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui agli articoli 40, n. 9, e 76 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155. Resta fermo il requisito di anzianita' contributiva ridotta previsto dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che trova applicazione anche per i casi di assicurazione di cui all'art. 2, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995. 3. Ai fini del computo del quinquennio di cui al comma 2, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 6 (Presupposizioni di ammissione). - 1. La contribuzione volontaria puo' essere versata anche per i sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda. 2. La contribuzione volontaria non e' ammessa per contestuali periodi di assicurazione ad una delle forme di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti, nonche' per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle predette forme di previdenza. Art. 7 (Modalita' di determinazione della contribuzione). 1. L'importo del contributo volontario e' pari all'aliquota di finanziamento, prevista per la contribuzione obbligatoria alla gestione pensionistica, applicata all'importo medio della retribuzione imponibile percepita nell'anno di contribuzione precedente la data della domanda. 2. L'importo minimo di retribuzione sulla quale sono commisurati i contributi volontari non puo' essere inferiore alla retribuzione settimanale, determinata ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di prosecutori volontari non puo' essere inferiore a quello stabilito, con i criteri di cui al comma 2, per i lavoratori dipendenti comuni. Per le categorie tenute al versamento di contributi volontari mensili tale importo e' ragguagliato a mese. Rimane ferma, se esistente, l'applicazione del minimale retributivo per gli iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria nel caso di minimi retributivi superiori a quelli indicati nel presente comma. 4. Per i prosecutori volontari autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni speciali per gli artigiani, i commercianti ed i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 3 e 10 della legge 2 agosto 1990, n. 233. 5. Le retribuzioni sulle quali e' calcolato l'importo del contributo volontario sono rivalutate annualmente con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, in base alla variazione dell'indice del costo della vita determinato dall'ISTAT nell'anno precedente. 6. L'assicurato, il quale riprenda i versamenti volontari dopo un periodo di rioccupazione alle dipendenze di terzi, puo' ottenere, a domanda, la rideterminazione dell'importo del contributo volontario da lui dovuto. Tale importo e' calcolato sulla base della media delle retribuzioni percepite nell'anno precedente la ripresa dei versamenti stessi. La domanda di cui sopra deve essere presentata, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. 7. Per gli assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'importo del contributo e' commisurato alla retribuzione media della classe precedentemente assegnata. 8. Gli assicurati, ai quali e' stata assegnata anteriormente alla data di cui al comma 7, l'ultima classe, vigente protempore, hanno facolta' di richiedere, entro un anno dalla medesima data, l'assegnazione della retribuzione corrispondente a quella media, percepita in costanza di rapporto di lavoro nell'anno precedente la data di decorrenza dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria. Art. 8 (Modalita' di versamento). - 1. Il versamento deve effettuarsi entro il trimestre successivo a quello solare cui e' riferita la contribuzione, secondo le modalita' stabilite da ciascun ente interessato. 2. La contribuzione volontaria relativa al trimestre in corso alla data di rilascio dell'autorizzazione e quella riferita a periodi precedenti devono essere versate entro il trimestre successivo a tale data. 3. I termini di cui al presente articolo sono perentori e le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi, salva la loro imputazione a richiesta dell'interessato al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento. Capo IV Norme finali Art. 9 (Norme transitorie e finali). - 1. Nelle materie regolate dal presente decreto legislativo continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni relativamente alle domande esercitate dagli interessati in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto medesimo. Art. 10 (Abrogazioni). - 1. E' abrogata ogni disposizione legislativa o regolamentare in contrasto o incompatibile con quelle recate dal presente decreto legislativo".