Art. 9. Decadenza 1. L'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione alle attivita' di cui all'articolo 1, da parte dei soggetti percettori di trattamenti previdenziali, comporta la perdita del trattamento e la cancellazione dalla lista regionale di mobilita' di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223. La perdita del trattamento e la cancellazione sono disposte dal responsabile della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura ed avverso il provvedimento e' ammesso ricorso entro trenta giorni alla Direzione regionale del lavoro - Settore politiche del lavoro, che decide con provvedimento definitivo entro venti giorni. La partecipazione ad attivita' di orientamento e di formazione, disposta dai competenti uffici pubblici, costituisce giustificato motivo di rifiuto dell'assegnazione. 2. La perdita del trattamento previdenziale e la cancellazione dalla lista di mobilita' di cui al comma 1, non possono essere disposte quando le attivita' offerte si svolgono in un luogo distante piu' di 50 chilometri da quello di residenza del lavoratore o comunque non raggiungibile in 60 minuti con mezzi pubblici di linea. La commissione regionale per l'impiego, tenuto conto delle caratteristiche del territorio e dei servizi pubblici esistenti in esso, puo' modificare i predetti limiti relativi alla dislocazione geografica dell'iniziativa. 3. La decadenza e la cancellazione di cui al comma 1 operano, inoltre, quando gli enti utilizzatori chiedono, per iscritto, alle competenti sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura la revoca dell'assegnazione, qualora i soggetti non abbiano partecipato regolarmente alle attivita' socialmente utili alle quali siano stati assegnati o non abbiano rispettato le condizioni di utilizzo impartite. 4. I soggetti non percettori di trattamenti previdenziali cessano dalla partecipazione alle attivita' di cui all'articolo 1, nelle ipotesi e con le modalita' di cui al comma 3. 5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, gli organismi utilizzatori possono chiedere, per la residua durata del progetto o della prestazione, la sostituzione con altro lavoratore.
Nota all'art. 9: - L'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, cosi' recita: "Art. 6 (Lista di mobilita' e compiti della commissione regionale per l'impiego). - 1. L'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sulla base delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego, dopo un'analisi tecnica da parte dell'Agenzia per l'impiego compila una lista dei lavoratori in mobilita', sulla base di schede che contengano tutte le informazioni utili per individuare la professionalita', la preferenza per una mansione diversa da quella originaria, la disponibilita' al trasferimento sul territorio; in questa lista vengono iscritti anche i lavoratori di cui agli articoli 11, comma 2, e 16, e vengono esclusi quelli che abbiano fatto richiesta dell'anticipazione di cui all'art. 7, comma 5. 2. La commissione regionale per l'impiego approva le liste di cui al comma 1 ed inoltre: a) assume ogni iniziativa utile a favorire il reimpiego dei lavoratori iscritti nella lista di mobilita', in collaborazione con l'Agenzia per l'impiego; b) propone l'organizzazione, da parte delle regioni, corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale che, tenuto conto del livello di professionalita' dei lavoratori in mobilita', siano finalizzati ad agevolarne il reimpiego; i lavoratori interessati sono tenuti a parteciparvi quando le commissioni regionali ne dispongano l'avviamento; c) promuove le iniziative di cui al comma 4; d) determina gli ambiti circoscrizionali ai fini dell'avviamento dei lavoratori in mobilita'; dbis) realizza, d'intesa con la regione, a favore delle lavoratrici iscritte nelle liste di mobilita', le azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125. 3. Le regioni, nell'autorizzare i progetti per l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo di rotazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 24, legge 21 dicembre 1978, n. 845, devono dare priorita' ai progetti formativi che prevedono l'assunzione di lavoratori iscritti nella lista di mobilita'. 4. Su richiesta delle amministrazioni pubbliche la commissione regionale per l'impiego puo' disporre l'utilizzo temporaneo dei lavoratori iscritti nella lista di mobilita' in opere o servizi di pubblica utilita', ai sensi dell'art. 1-bis del decretolegge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, modificato dall'art. 8, legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dal decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Il secondo comma del citato art. 1-bis non si applica nei casi in cui l'amministrazione pubblica interessata utilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto e proporzionato ad una somma corrispondente al trattamento di mobilita' spettante al lavoratore ridotta del venti per cento. 5. I lavoratori in mobilita' sono compresi tra i soggetti di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 1985, n. 49".