Art. 9.
                              Decadenza

  1. L'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione alle attivita' di cui
all'articolo  1,  da  parte  dei  soggetti  percettori di trattamenti
previdenziali, comporta la perdita del trattamento e la cancellazione
dalla  lista regionale di mobilita' di cui all'articolo 6 della legge
23 luglio 1991, n. 223. La perdita del trattamento e la cancellazione
sono  disposte  dal  responsabile  della sezione circoscrizionale per
l'impiego  e  per  il  collocamento  in  agricoltura  ed  avverso  il
provvedimento  e'  ammesso ricorso entro trenta giorni alla Direzione
regionale  del  lavoro - Settore politiche del lavoro, che decide con
provvedimento  definitivo  entro  venti  giorni. La partecipazione ad
attivita'  di  orientamento  e di formazione, disposta dai competenti
uffici   pubblici,   costituisce   giustificato   motivo  di  rifiuto
dell'assegnazione.
  2.  La  perdita  del  trattamento  previdenziale e la cancellazione
dalla  lista  di  mobilita'  di  cui  al  comma 1, non possono essere
disposte quando le attivita' offerte si svolgono in un luogo distante
piu'  di  50  chilometri  da  quello  di  residenza  del lavoratore o
comunque  non raggiungibile in 60 minuti con mezzi pubblici di linea.
La   commissione   regionale   per   l'impiego,  tenuto  conto  delle
caratteristiche  del  territorio  e dei servizi pubblici esistenti in
esso,  puo'  modificare  i predetti limiti relativi alla dislocazione
geografica dell'iniziativa.
  3.  La  decadenza  e  la  cancellazione  di cui al comma 1 operano,
inoltre,  quando  gli  enti utilizzatori chiedono, per iscritto, alle
competenti   sezioni   circoscrizionali   per   l'impiego  e  per  il
collocamento  in  agricoltura  la revoca dell'assegnazione, qualora i
soggetti   non   abbiano   partecipato  regolarmente  alle  attivita'
socialmente  utili  alle  quali  siano  stati assegnati o non abbiano
rispettato le condizioni di utilizzo impartite.
  4.  I  soggetti non percettori di trattamenti previdenziali cessano
dalla  partecipazione  alle  attivita'  di  cui all'articolo 1, nelle
ipotesi e con le modalita' di cui al comma 3.
  5.  Nei  casi  di  cui  ai  commi 3 e 4, gli organismi utilizzatori
possono  chiedere,  per  la  residua  durata  del  progetto  o  della
prestazione, la sostituzione con altro lavoratore.
 
           Nota all'art. 9:
            -  L'art.  6  della  legge  23 luglio 1991, n. 223, cosi'
          recita:
            "Art. 6 (Lista  di mobilita' e compiti  della commissione
          regionale per l'impiego). -   1.  L'ufficio  regionale  del
          lavoro    e  della  massima occupazione, sulla   base delle
          direttive impartite   dal Ministero del  lavoro  e    della
          previdenza    sociale, sentita la  Commissione centrale per
          l'impiego, dopo  un'analisi  tecnica da  parte dell'Agenzia
          per  l'impiego  compila  una    lista  dei  lavoratori   in
          mobilita',  sulla  base  di schede che contengano tutte  le
          informazioni utili per individuare la professionalita',  la
          preferenza  per  una mansione diversa da quella originaria,
          la disponibilita'  al trasferimento   sul territorio;    in
          questa  lista  vengono  iscritti  anche i lavoratori di cui
          agli articoli 11,  comma 2,  e   16,   e vengono    esclusi
          quelli   che abbiano  fatto richiesta dell'anticipazione di
          cui all'art. 7, comma 5.
            2.  La  commissione    regionale per l'impiego approva le
          liste di cui al comma 1 ed inoltre:
            a)  assume   ogni   iniziativa   utile a   favorire    il
          reimpiego     dei  lavoratori  iscritti    nella  lista  di
          mobilita',  in collaborazione con l'Agenzia per l'impiego;
            b)  propone  l'organizzazione, da  parte  delle  regioni,
          corsi      di   qualificazione   e   di    riqualificazione
          professionale   che,   tenuto   conto   del  livello     di
          professionalita'   dei  lavoratori  in    mobilita',  siano
          finalizzati   ad  agevolarne  il  reimpiego;  i  lavoratori
          interessati  sono  tenuti  a     parteciparvi   quando   le
          commissioni  regionali ne dispongano l'avviamento;
               c) promuove le iniziative di cui al comma 4;
            d)  determina    gli  ambiti   circoscrizionali ai   fini
          dell'avviamento dei lavoratori in mobilita';
            dbis) realizza, d'intesa con la regione, a  favore  delle
          lavoratrici  iscritte nelle  liste di  mobilita', le azioni
          positive di  cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
            3.  Le  regioni,     nell'autorizzare  i   progetti   per
          l'accesso   al  Fondo  sociale  europeo  e    al  Fondo  di
          rotazione, ai sensi  del secondo comma dell'art. 24,  legge
          21  dicembre  1978,  n.  845,    devono  dare  priorita' ai
          progetti   formativi   che   prevedono   l'assunzione    di
          lavoratori iscritti nella lista di mobilita'.
            4.    Su richiesta   delle  amministrazioni  pubbliche la
          commissione regionale    per    l'impiego    puo'  disporre
          l'utilizzo    temporaneo    dei lavoratori iscritti   nella
          lista di   mobilita'  in  opere  o    servizi  di  pubblica
          utilita',  ai sensi  dell'art.  1-bis  del decretolegge  28
          maggio 1981,  n. 244, convertito,  con modificazioni, dalla
          legge  24  luglio  1981,  n. 390, modificato   dall'art. 8,
          legge 28 febbraio 1986, n. 41,   e dal    decreto-legge  21
          marzo  1988,   n. 86,  convertito, con modificazioni, dalla
          legge   20 maggio 1988, n.  160.    Il  secondo  comma  del
          citato   art.    1-bis   non   si  applica   nei   casi  in
          cui l'amministrazione  pubblica    interessata  utilizzi  i
          lavoratori    per un numero di ore ridotto e  proporzionato
          ad una somma corrispondente al trattamento  di    mobilita'
          spettante  al lavoratore ridotta  del venti per cento.
            5.  I    lavoratori  in  mobilita'  sono   compresi tra i
          soggetti  di cui all'art. 14,  comma 1, lettera a),   della
          legge 27 febbraio  1985, n.  49".