Art. 2.
  Al   titolo   IV,  concernente  le  facolta'  di  ingegneria  e  di
architettura  vengono  inseriti   il   capitolo   X   -   Scuole   di
specializzazione  facolta'  di  architettura  e  l'art.  162 relativo
all'elenco delle scuole di specializzazione istituite  presso  questo
Politecnico con il conseguente inserimento di quelli successivi.
                             Capitolo X
         SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE FACOLTA' DI ARCHITETTURA
                            Norme comuni
  Art.  162.  -  Presso  il  Politecnico  di Milano sono istituite le
seguenti scuole di specializzazione:
   1) restauro dei monumenti;
   2) pianificazione del territorio e dell'ambiente.
  Art.  163.  -  Al  settore  ingegneria   civile   ed   architettura
afferiscono le seguenti scuole di specializzazione:
   1) architettura dei giardini e progettazione del paesaggio;
   2) disegno industriale;
   3) progettazione architettonica e urbana;
   4) tecniche urbanistiche per le aree metropolitane;
   5)   storia,   analisi,  valutazione  dei  beni  architettonici  e
ambientali;
   6) pianificazione urbana e territoriale applicata ai Paesi in  via
di sviluppo;
   7) tecnologia, architettura e citta' nei Paesi in via di sviluppo;
   8) restauro dei monumenti;
   9) pianificazione del territorio e dell'ambiente;
   10) pianificazione urbanistica;
   11) manutenzione e gestione edilizia urbana.
  Il  conseguimento del diploma di specializzazione consente nei vari
rami di esercizio  professionale,  l'assunzione  della  qualifica  di
specialista.
  Art.  164.  -  La  corrispondenza  delle scuole di specializzazione
contrassegnate con i numeri 1), 3),  8),  9),  e  10),  nell'articolo
precedente  e  dei  titoli  relativi  fra le tipologie definite nella
presente  tabella  e  quelle  precedenti  e'  stata  individuata  dal
Consiglio universitario nazionale nel modo seguente:
   1) ex architettura dei giardini e assetto del paesaggio;
   3) ex progettazione urbana;
   8) ex restauro architettonico; ex restauro dei monumenti;
   9) ex metodi e strumenti della pianificazione urbanistica;
   10) ex urbanistica.
  Art.  165.  -  I  corsi di studio hanno durata biennale e prevedono
ottocento ore di insegnamento. Per durata  e/o  ore  di  insegnamento
diverse,  l'indicazione  viene  riferita  nella specifica tabella. La
frequenza e' obbligatoria.
  Art. 166. - Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso  viene
fissato  in  base alle risorse umane e finanziarie, alle strutture ed
attrezzature  disponibili  ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
  Art.  167.  -  L'afferenza  della  scuola  alla  facolta',  e/o  al
dipartimento e/o all'istituto e' indicata, nei singoli statuti.
  Art. 168. -  Sono  titoli  di  ammissione  quelli  specificatamente
indicati    nelle    norme    relative   alle   singole   scuole   di
specializzazione.
  Sono,  altresi',  ammessi  alle scuole coloro che siano in possesso
del titolo di studio, conseguito presso universita' straniere che sia
equipollente, ai sensi dell'art. 337 del testo unico 31 agosto  1933,
n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.
  Nel  caso  in cui il titolo straniero sia ritenuto equiparabile dal
consiglio della scuola limitatamente  ai  fini  dell'iscrizione  alla
scuola l'indicazione viene riferita nella specifica tabella.
  Art.  169.  -  Il  consiglio  della  scuola  determina con apposito
regolamento in conformita' al regolamento didattico di Ateneo  e  nel
rispetto  della  liberta' di insegnamento, l'articolazione, del corso
di specializzazione ed il relativo piano di studi.
  Determina, pertanto:
   gli insegnamenti  fondamentali  obbligatori,  e  quelli  eventuali
opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli
didattici;
   la  tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita' di
laboratorio, pratiche e di tirocinio;
   la suddivisione nei successivi  periodi  temporali  dell'attivita'
didattica e la propedeuticita' degli insegnamenti;
   le modalita' di accertamento dell'attivita' svolta.
  Art. 170. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno
concordare  con  il  consiglio della scuola la scelta degli eventuali
corsi opzionali  che  dovranno  costituire  orientamento  all'interno
della  specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio e di
tirocinio che sara' svolto sotto la guida di un relatore nominato dal
consiglio della scuola.
  Ai fini della frequenza alle lezioni  teoriche  ed  alle  attivita'
pratiche  il  consiglio  della scuola potra' riconoscere utile, sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita'   attinente   alla
specializzazione,   svolta  in  Italia  e  all'estero  in  laboratori
universitari o extra universitari.
  Art. 171. - L'Universita' su proposta del  consiglio  della  scuola
stabilisce  convenzioni  con enti pubblici o privati con finalita' di
sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra  universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica dell'11 luglio
1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica  10  marzo
1982, n. 162.