Art. 2. Al titolo IV, concernente le facolta' di ingegneria e di architettura vengono inseriti il capitolo X - Scuole di specializzazione facolta' di architettura e l'art. 162 relativo all'elenco delle scuole di specializzazione istituite presso questo Politecnico con il conseguente inserimento di quelli successivi. Capitolo X SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE FACOLTA' DI ARCHITETTURA Norme comuni Art. 162. - Presso il Politecnico di Milano sono istituite le seguenti scuole di specializzazione: 1) restauro dei monumenti; 2) pianificazione del territorio e dell'ambiente. Art. 163. - Al settore ingegneria civile ed architettura afferiscono le seguenti scuole di specializzazione: 1) architettura dei giardini e progettazione del paesaggio; 2) disegno industriale; 3) progettazione architettonica e urbana; 4) tecniche urbanistiche per le aree metropolitane; 5) storia, analisi, valutazione dei beni architettonici e ambientali; 6) pianificazione urbana e territoriale applicata ai Paesi in via di sviluppo; 7) tecnologia, architettura e citta' nei Paesi in via di sviluppo; 8) restauro dei monumenti; 9) pianificazione del territorio e dell'ambiente; 10) pianificazione urbanistica; 11) manutenzione e gestione edilizia urbana. Il conseguimento del diploma di specializzazione consente nei vari rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di specialista. Art. 164. - La corrispondenza delle scuole di specializzazione contrassegnate con i numeri 1), 3), 8), 9), e 10), nell'articolo precedente e dei titoli relativi fra le tipologie definite nella presente tabella e quelle precedenti e' stata individuata dal Consiglio universitario nazionale nel modo seguente: 1) ex architettura dei giardini e assetto del paesaggio; 3) ex progettazione urbana; 8) ex restauro architettonico; ex restauro dei monumenti; 9) ex metodi e strumenti della pianificazione urbanistica; 10) ex urbanistica. Art. 165. - I corsi di studio hanno durata biennale e prevedono ottocento ore di insegnamento. Per durata e/o ore di insegnamento diverse, l'indicazione viene riferita nella specifica tabella. La frequenza e' obbligatoria. Art. 166. - Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso viene fissato in base alle risorse umane e finanziarie, alle strutture ed attrezzature disponibili ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Art. 167. - L'afferenza della scuola alla facolta', e/o al dipartimento e/o all'istituto e' indicata, nei singoli statuti. Art. 168. - Sono titoli di ammissione quelli specificatamente indicati nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione. Sono, altresi', ammessi alle scuole coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso universita' straniere che sia equipollente, ai sensi dell'art. 337 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente. Nel caso in cui il titolo straniero sia ritenuto equiparabile dal consiglio della scuola limitatamente ai fini dell'iscrizione alla scuola l'indicazione viene riferita nella specifica tabella. Art. 169. - Il consiglio della scuola determina con apposito regolamento in conformita' al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione, del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi. Determina, pertanto: gli insegnamenti fondamentali obbligatori, e quelli eventuali opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici; la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio; la suddivisione nei successivi periodi temporali dell'attivita' didattica e la propedeuticita' degli insegnamenti; le modalita' di accertamento dell'attivita' svolta. Art. 170. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sara' svolto sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' attinente alla specializzazione, svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari. Art. 171. - L'Universita' su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.