Art. 3. Al titolo IV, facolta' di ingegneria e di architettura, l'art. 162 relativo alla scuola di specializzazione in restauro dei monumenti viene soppresso e sostituito, a seguito delle modifiche di statuto di cui agli articoli 1 e 2, dal seguente articolo con il conseguente scorrimento di quelli successivi. Art. 172. - Scuola di specializzazione in restauro dei monumenti. 1. E' istituita la scuola di specializzazione in restauro dei monumenti presso il Politecnico di Milano. La scuola rilascia il titolo di "Specialista in restauro dei monumenti". La scuola ha lo scopo di conferire una specifica preparazione in campo critico, storico artistico, tecnico e professionale, integrativa di quella universitaria e di far conseguire una piu' vasta e diffusa conoscenza dei metodi e delle tecniche operative per la tutela e la conservazione dei beni architettonici ed ambientali. 2. La scuola ha la durata di due anni e prevede almeno 800 ore di insegnamento costituite da lezioni ex cathedra o da attivita' pratiche guidate. Il consiglio della scuola fissera', di biennio in biennio, nel rispetto del regolamento didattico di ateneo e della liberta' di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione, le discipline di insegnamento fondamentali ed opzionali, eventualmente divise in moduli didattici, le ore di lezione o di attivita' pratiche per ciascuna di esse attribuite e la tipologia, le eventuali propedeuticita', la suddivisione nei successivi periodi temporali dell'attivita' didattica, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del decreto ministeriale del 10 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1995. All'inizio di ogni anno gli specializzandi dovranno concordare gli esami opzionali che concorreranno a formare il piano degli studi. La frequenza e' obbligatoria; il consiglio della scuola potra' riconoscere, sulla base di idonea documentazione, attivita' pratiche attinenti alla specializzazione svolte in Italia ed all'estero in laboratori universitari ed extra universitari. 3. Nel determinare il piano degli studi il consiglio della scuola dovra' comprendere, per almeno 500 ore complessive, discipline comprese nelle seguenti aree, con un minimo di cinquanta ore per ciascuna di esse: Area 1 - Restauro: settore: H13X restauro. Area 2 - Storia: settore: H12X storia dell'architettura; settore: L25A storia dell'arte medievale; settore: L25B storia dell'arte moderna; settore: M12A archivistica; settore: M12B paleografia. Area 3 - Disegno e rilievo: settore: H11X disegno. Area 4 - Materiali: settore: C03X chimica dei materiali; settore: C11X chimica per i beni culturali; settore H09B tecnologie della produzione; settore I14A scienza e tecnologia dei materiali. Area 5 - Strutture: settore: H07A scienza delle costruzioni; settore: H07B tecnica delle costruzioni. Area 6 - Economia e diritto: settore: H15X estimo; settore: N10X diritto amministrativo; settore: P10J economia regionale. Area 7 - Impianti, ambiente, allestimento: settore: H01B costruzioni idrauliche; settore: H09A tecnologia dell'architettura; settore: H10C architettura degli interni ed allestimento; settore: H14B urbanistica; settore: I05B fisica tecnica ed ambientale. Area 8 - Metodologie archeologiche: settore: B01B fisica; settore: L03B archeologia classica; settore: L03D archeologia medievale; settore: L04X topografica antica. Le ore di insegnamento o di attivita' pratica eccedenti le 500 potranno essere utilizzate per insegnamenti compresi nei seguenti settori disciplinari: settore: D03B petrologia e petrografia; settore: G03B tecnologia del legno; settore: G06B patologia vegetale; settore: L25C storia dell'arte contemporanea; settore: L25D museologia e critica artistica e del restauro; settore: M07D estetica; settore: H05X topografia e cartografia. 4. Il consiglio della scuola stabilira' la partecipazione, guidata da docenti appositamente designati, a campagne di rilievo o di un cantiere di restauro attribuiti alla scuola e da essa gestiti attraverso convenzione con il Ministero per i beni culturali o con regioni o enti locali: qualora la convenzione non sia stipulata il consiglio della scuola potra' sostituire parti di queste attivita' con esercitazioni pratiche di rilievo; di studio e di analisi delle condizioni statiche e materiche di una fabbrica; progettazione di interventi di conservazione edilizia e urbanistica, di ambienti naturali antropizzati; sopralluoghi in cantieri e laboratori; partecipazione a seminari e congressi. 5. Il Politecnico su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. 6. In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare fino ad un numero massimo di iscritti determinato in 30 per ciascun anno di corso, per un totale di 60 specializzandi. 7. Ai sensi della normativa generale concorrono al funzionamento della scuola la facolta' di architettura del Politecnico di Milano ed il dipartimento di conservazione e storia dell'architettura. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della scuola. 8. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola, i laureati dei corsi di laurea delle facolta' di architettura e dei corsi di laurea delle facolta' di ingegneria edile, ingegneria civile e in lettere. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso universita' straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nei due commi precedenti. 9. Come previsto dalla normativa generale il bando di concorso di ammissione alla scuola indichera' tipo e modalita' di svolgimento delle prove che saranno valutate da una commissione formata dal direttore della scuola e da quattro membri del consiglio. Il passaggio dal primo al secondo anno di corso e da questo alla discussione della tesi di specializzazione saranno determinati dall'esito del giudizio di una commissione costituita dal direttore della scuola e da due docenti designati dal consiglio, che, accertata la frequenza ad almeno il settanta per cento delle lezioni ed esercitazioni di ciascun corso e alle attivita' previste dal comma 4, valutera' le relazioni individuali redatte dai titolari di incarico di insegnamento e l'esito di un colloquio. Lo studente che intendesse sospendere la frequenza dopo la conclusione positiva del primo anno di corso mantiene per 2 anni il diritto di iscriversi al secondo anno di corso; superato questo periodo e' tenuto a ripetere il primo anno di corso nel caso voglia riprendere gli studi. Lo studente che abbia superato il 2 anno di corso e' ammesso alla discussione della tesi di specializzazione che sara' costituita da un elaborato progettuale che dovra' essere depositato presso la direzione della scuola, controfirmata dal relatore e dagli eventuali correlatori. L'esame finale sara' sostenuto davanti ad una commissione nominata dal consiglio della scuola, formata dal direttore e da quattro docenti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 12 febbraio 1997 Il rettore: DE MAIO