Art. 3.
  Al  titolo IV, facolta' di ingegneria e di architettura, l'art. 162
relativo alla scuola di specializzazione in  restauro  dei  monumenti
viene soppresso e sostituito, a seguito delle modifiche di statuto di
cui  agli  articoli  1  e 2, dal seguente articolo con il conseguente
scorrimento di quelli successivi.
  Art. 172. - Scuola di specializzazione in restauro dei monumenti.
  1. E' istituita la  scuola  di  specializzazione  in  restauro  dei
monumenti presso il Politecnico di Milano.
  La  scuola  rilascia  il  titolo  di  "Specialista  in restauro dei
monumenti".
  La scuola ha lo scopo di conferire una  specifica  preparazione  in
campo   critico,   storico   artistico,   tecnico   e  professionale,
integrativa di quella universitaria e  di  far  conseguire  una  piu'
vasta  e diffusa conoscenza dei metodi e delle tecniche operative per
la tutela e la conservazione dei beni architettonici ed ambientali.
  2. La scuola ha la durata di due anni e prevede almeno 800  ore  di
insegnamento  costituite  da  lezioni  ex  cathedra  o  da  attivita'
pratiche guidate. Il consiglio della scuola fissera', di  biennio  in
biennio,  nel  rispetto  del  regolamento didattico di ateneo e della
liberta'   di   insegnamento,   l'articolazione    del    corso    di
specializzazione,  le  discipline  di  insegnamento  fondamentali  ed
opzionali, eventualmente  divise  in  moduli  didattici,  le  ore  di
lezione  o di attivita' pratiche per ciascuna di esse attribuite e la
tipologia,  le  eventuali  propedeuticita',   la   suddivisione   nei
successivi  periodi  temporali dell'attivita' didattica, nel rispetto
di quanto previsto dall'art.  17  del  decreto  ministeriale  del  10
giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1995.
  All'inizio  di ogni anno gli specializzandi dovranno concordare gli
esami opzionali che concorreranno a formare il piano degli studi.  La
frequenza   e'   obbligatoria;   il  consiglio  della  scuola  potra'
riconoscere, sulla base di idonea documentazione, attivita'  pratiche
attinenti  alla  specializzazione  svolte  in Italia ed all'estero in
laboratori universitari ed extra universitari.
  3. Nel determinare il piano degli studi il consiglio  della  scuola
dovra'  comprendere,  per  almeno  500  ore  complessive,  discipline
comprese nelle seguenti aree, con un  minimo  di  cinquanta  ore  per
ciascuna di esse:
  Area 1 - Restauro:
   settore: H13X restauro.
  Area 2 - Storia:
   settore: H12X storia dell'architettura;
   settore: L25A storia dell'arte medievale;
   settore: L25B storia dell'arte moderna;
   settore: M12A archivistica;
   settore: M12B paleografia.
  Area 3 - Disegno e rilievo:
   settore: H11X disegno.
  Area 4 - Materiali:
   settore: C03X chimica dei materiali;
   settore: C11X chimica per i beni culturali;
   settore H09B tecnologie della produzione;
   settore I14A scienza e tecnologia dei materiali.
  Area 5 - Strutture:
   settore: H07A scienza delle costruzioni;
   settore: H07B tecnica delle costruzioni.
  Area 6 - Economia e diritto:
   settore: H15X estimo;
   settore: N10X diritto amministrativo;
   settore: P10J economia regionale.
  Area 7 - Impianti, ambiente, allestimento:
   settore: H01B costruzioni idrauliche;
   settore: H09A tecnologia dell'architettura;
   settore: H10C architettura degli interni ed allestimento;
   settore: H14B urbanistica;
   settore: I05B fisica tecnica ed ambientale.
  Area 8 - Metodologie archeologiche:
   settore: B01B fisica;
   settore: L03B archeologia classica;
   settore: L03D archeologia medievale;
   settore: L04X topografica antica.
  Le  ore  di  insegnamento  o  di attivita' pratica eccedenti le 500
potranno essere utilizzate per  insegnamenti  compresi  nei  seguenti
settori disciplinari:
   settore: D03B petrologia e petrografia;
   settore: G03B tecnologia del legno;
   settore: G06B patologia vegetale;
   settore: L25C storia dell'arte contemporanea;
   settore: L25D museologia e critica artistica e del restauro;
   settore: M07D estetica;
   settore: H05X topografia e cartografia.
  4.  Il consiglio della scuola stabilira' la partecipazione, guidata
da docenti appositamente designati, a campagne di  rilievo  o  di  un
cantiere  di  restauro  attribuiti  alla  scuola  e  da  essa gestiti
attraverso convenzione con il Ministero per i beni  culturali  o  con
regioni  o  enti  locali: qualora la convenzione non sia stipulata il
consiglio della scuola potra' sostituire parti  di  queste  attivita'
con  esercitazioni  pratiche di rilievo; di studio e di analisi delle
condizioni statiche e materiche di  una  fabbrica;  progettazione  di
interventi  di  conservazione  edilizia  e  urbanistica,  di ambienti
naturali  antropizzati;  sopralluoghi  in  cantieri   e   laboratori;
partecipazione a seminari e congressi.
  5. Il Politecnico su proposta del consiglio della scuola stabilisce
convenzioni   con   enti   pubblici   o   privati  con  finalita'  di
sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra  universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica dell'11 luglio
1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica  10  marzo
1982, n. 162.
  6.  In  base  alle  strutture  ed alle attrezzature disponibili, la
scuola e' in grado di accettare fino ad un numero massimo di iscritti
determinato in 30 per ciascun anno di corso,  per  un  totale  di  60
specializzandi.
  7.  Ai  sensi  della normativa generale concorrono al funzionamento
della scuola la facolta' di architettura del Politecnico di Milano ed
il dipartimento di conservazione e storia dell'architettura.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
scuola.
  8. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla  scuola,
i  laureati  dei corsi di laurea delle facolta' di architettura e dei
corsi di laurea delle facolta' di ingegneria edile, ingegneria civile
e in lettere. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla
scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio,  conseguito
presso  universita'  straniere  e  che  sia  equipollente,  ai  sensi
dell'art. 332 del testo unico 31  agosto  1933,  n.  1592,  a  quelli
richiesti nei due commi precedenti.
  9.  Come  previsto dalla normativa generale il bando di concorso di
ammissione alla scuola indichera' tipo  e  modalita'  di  svolgimento
delle  prove  che  saranno  valutate  da  una commissione formata dal
direttore  della  scuola  e  da  quattro  membri  del  consiglio.  Il
passaggio  dal  primo  al  secondo  anno  di  corso  e da questo alla
discussione  della  tesi  di  specializzazione  saranno   determinati
dall'esito  del  giudizio di una commissione costituita dal direttore
della scuola e da due docenti designati dal consiglio, che, accertata
la frequenza ad  almeno  il  settanta  per  cento  delle  lezioni  ed
esercitazioni di ciascun corso e alle attivita' previste dal comma 4,
valutera'  le  relazioni individuali redatte dai titolari di incarico
di insegnamento e l'esito di un colloquio. Lo studente che intendesse
sospendere la frequenza dopo la conclusione positiva del  primo  anno
di corso mantiene per 2 anni il diritto di iscriversi al secondo anno
di  corso; superato questo periodo e' tenuto a ripetere il primo anno
di corso nel caso voglia riprendere gli studi.
  Lo studente che abbia superato il 2 anno di corso e'  ammesso  alla
discussione della tesi di specializzazione che sara' costituita da un
elaborato   progettuale   che  dovra'  essere  depositato  presso  la
direzione della scuola, controfirmata dal relatore e dagli  eventuali
correlatori.
  L'esame  finale sara' sostenuto davanti ad una commissione nominata
dal consiglio della  scuola,  formata  dal  direttore  e  da  quattro
docenti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Milano, 12 febbraio 1997
                                                  Il rettore: DE MAIO