Art. 3.
          Utilizzo dei veicoli immatricolati in uso proprio
     a nome dei comuni e degli altri enti locali o loro consorzi
 1.  Possono  utilizzare  gli autobus ed i minibus, gli scuolabus o i
miniscuolabus di cui all'art. 1, lettera a):
    a) gli alunni o i bambini abitanti nel territorio dell'ente a cui
nome il veicolo e' immatricolato e frequentanti le  scuole  site  nei
territori dei rispettivi enti;
    b)  gli  alunni  e  i  bambini  abitanti nel comune a cui nome il
veicolo e' immatricolato frequentanti scuole  site  in  altri  comuni
qualora  nel  territorio dello stesso comune manchi la corrispondente
scuola;
    c) gli alunni o i bambini abitanti in comuni diversi da quello in
cui ha sede la scuola frequentata, a condizione che  i  rapporti  fra
gli  enti locali interessati siano regolati in base a quanto previsto
dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.
  2. L'utilizzo dei predetti veicoli oltre che per il trasporto degli
alunni  e  dei  bambini  dalle  proprie  abitazioni   agli   istituti
scolastici  e viceversa e' ammesso anche per le attivita' scolastiche
ed  extrascolastiche  autorizzate  dalle  autorita'   scolastiche   o
programmate dai comuni o dagli altri enti locali.
  3.  Nei casi in cui i veicoli utilizzati per le attivita' di cui al
precedente  comma  e  che  comportino  l'effettuazione  di   percorsi
superiori a 50 km, devono essere dotati di cronotachigrafo.