Art. 3. Utilizzo dei veicoli immatricolati in uso proprio a nome dei comuni e degli altri enti locali o loro consorzi 1. Possono utilizzare gli autobus ed i minibus, gli scuolabus o i miniscuolabus di cui all'art. 1, lettera a): a) gli alunni o i bambini abitanti nel territorio dell'ente a cui nome il veicolo e' immatricolato e frequentanti le scuole site nei territori dei rispettivi enti; b) gli alunni e i bambini abitanti nel comune a cui nome il veicolo e' immatricolato frequentanti scuole site in altri comuni qualora nel territorio dello stesso comune manchi la corrispondente scuola; c) gli alunni o i bambini abitanti in comuni diversi da quello in cui ha sede la scuola frequentata, a condizione che i rapporti fra gli enti locali interessati siano regolati in base a quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142. 2. L'utilizzo dei predetti veicoli oltre che per il trasporto degli alunni e dei bambini dalle proprie abitazioni agli istituti scolastici e viceversa e' ammesso anche per le attivita' scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dalle autorita' scolastiche o programmate dai comuni o dagli altri enti locali. 3. Nei casi in cui i veicoli utilizzati per le attivita' di cui al precedente comma e che comportino l'effettuazione di percorsi superiori a 50 km, devono essere dotati di cronotachigrafo.