Art. 2.
  1. L'importo di lire 20 miliardi riferito agli  interventi  di  cui
alla  succitata  lettera  b),  comma  2,  dell'art. 11 della legge 26
febbraio 1996, n. 74, e' ripartito fra le regioni come segue:
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   Piemonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     6.804.218.000
   Liguria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    12.196.240.000
   Veneto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       210.913.000
   Emilia-Romagna . . . . . . . . . . . . . . . . .       183.402.000
   Molise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       605.227.000
                                                      ---------------
                                           Totale. . . 20.000.000.000
  2. Per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al punto
1   provvede   il   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  sulla  base dalle disposizione previste dall'art. 8
dal decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328,  coordinato  con  legge  di
conversione 25 luglio 1994, n. 471.
  3.  L'erogazione  dei  contributi  di  cui al precedente punto 1 in
favore della regione Emilia-Romagna, e' subordinata  all'adozione  da
parte  della  giunta  regionale della deliberazione di individuazione
dei comuni danneggiati, cosi' come previsto  dal  richiamato  art.  8
della   legge   n.     471/1994,  e  segnalato  anche  dal  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota 25 novembre
1996, prot. n.  85303.