Art. 2. 1. L'importo di lire 20 miliardi riferito agli interventi di cui alla succitata lettera b), comma 2, dell'art. 11 della legge 26 febbraio 1996, n. 74, e' ripartito fra le regioni come segue: Lire -- Piemonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.804.218.000 Liguria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.196.240.000 Veneto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210.913.000 Emilia-Romagna . . . . . . . . . . . . . . . . . 183.402.000 Molise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605.227.000 --------------- Totale. . . 20.000.000.000 2. Per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al punto 1 provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base dalle disposizione previste dall'art. 8 dal decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, coordinato con legge di conversione 25 luglio 1994, n. 471. 3. L'erogazione dei contributi di cui al precedente punto 1 in favore della regione Emilia-Romagna, e' subordinata all'adozione da parte della giunta regionale della deliberazione di individuazione dei comuni danneggiati, cosi' come previsto dal richiamato art. 8 della legge n. 471/1994, e segnalato anche dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota 25 novembre 1996, prot. n. 85303.