Art. 4.
  1. Qualora i danni subiti a seguito degli eventi calamitosi di  cui
alla  lettera  c)  del  comma  2 dell'art. 11 della legge 26 febbraio
1996, n. 74, siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione  di
fondi  da  parte  dello  Stato  e/o altri enti pubblici e/o compagnie
assicuratrici, la corresponsione dei contributi in questione ha luogo
fino alla concorrenza dell'eventuale differenza.