Art. 4. 1. Qualora i danni subiti a seguito degli eventi calamitosi di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 11 della legge 26 febbraio 1996, n. 74, siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte dello Stato e/o altri enti pubblici e/o compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi in questione ha luogo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza.