Art. 13.
  1.  Per  le  somme a carico del bilancio dello Stato il commissario
delegato e i prefetti sono  tenuti,  ai  fini  della  rendicontazione
delle  spese,  all'osservanza  delle  disposizioni di cui all'art. 13
della legge 28 ottobre 1986, n. 730.
  La presente ordinanza verra' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 22 febbraio 1997
                                              Il Ministro: NAPOLITANO