Art. 13. 1. Per le somme a carico del bilancio dello Stato il commissario delegato e i prefetti sono tenuti, ai fini della rendicontazione delle spese, all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730. La presente ordinanza verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 febbraio 1997 Il Ministro: NAPOLITANO