Art. 2.
  1.  Per il finanziamento degli interventi previsti dal piano di cui
all'art. 3 dell'ordinanza n. 2499 del 25 gennaio  1997,  nonche'  per
gli  interventi  destinati al mantenimento e sviluppo delle attivita'
produttive delle aree danneggiate, sono assegnate lire 13 miliardi di
cui  lire  10  miliardi  con  le  disponibilita'  dell'art.   9   del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  22  marzo 1995, n. 85, e lire 3 miliardi a valere sulle
disponibilita'  del  capitolo  7615  -  Rubrica  6  dello  stato   di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.