Art. 2. 1. Per il finanziamento degli interventi previsti dal piano di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2499 del 25 gennaio 1997, nonche' per gli interventi destinati al mantenimento e sviluppo delle attivita' produttive delle aree danneggiate, sono assegnate lire 13 miliardi di cui lire 10 miliardi con le disponibilita' dell'art. 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e lire 3 miliardi a valere sulle disponibilita' del capitolo 7615 - Rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.