Art. 4.
  1.  Per  l'assistenza  ai  nuclei  familiari  evacuati  da  alloggi
distrutti o dichiarati inagibili, e' assegnato un contributo fino  ad
un  massimo  di  lire 20 milioni per ciascun nucleo familiare, tenuto
anche conto del danno subito ai beni immobili e mobili.
  2. Per l'autonoma sistemazione di ogni  nucleo  familiare  evacuato
dall'alloggio  distrutto  o  dichiarato  inagibile,  e'  assegnato un
contributo mensile di L. 600.000 fino ad un massimo di un anno.
  3. All'assegnazione dei  contributi  di  cui  ai  commi  precedenti
provvede  il  commissario delegato avvalendosi dei sindaci dei comuni
in cui risiedono i nuclei familiari interessati.
  4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 devono essere  erogati  entro
quindici  giorni  dall'avvenuta disponibilita' dei fondi da parte dei
sindaci.
  5. All'onere di cui ai commi 1 e 2, valutato in lire 4 miliardi, si
provvede, quanto a lire 2 miliardi  a  carico  del  capitolo  7615  -
Rubrica  6,  dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e quanto  a  lire  2  miliardi,  a  seguito  di  intese,
provvede   il  presidente  della  regione  Campania  con  le  risorse
finanziarie della legge regionale del  12  gennaio  1997  concernente
provvidenze  per  calamita'  naturali  ed  interventi  di  protezione
civile.