Art. 6.
  1.  Nei comuni individuati dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del
Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della  protezione
civile  n. 2507 del 30 gennaio 1997, con la limitazione per il comune
di Castellammare di Stabia alla zona interessata  dalla  interruzione
stradale  verificatasi  in localita' Pozzano, e' sospeso, a decorrere
dal 10 gennaio 1997 e fino  al  20  aprile  1997,  il  pagamento  dei
contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota
di  contributi a carico dei dipendenti, nonche' dei contributi per le
prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della
legge 28  febbraio  1986,  n.  41,  e  successive  modificazioni.  Il
versamento  delle  somme  dovute  e non corrisposte per effetto della
predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi  o
di altri oneri. Nel caso di versamenti effettuati entro la data della
presente  ordinanza  non  si  da'  luogo  al rimborso. Per gli oneri,
derivanti dalla presente disposizione, valutati in lire 400  milioni,
si  provvede  a  carico del capitolo 7615 - Rubrica 6, dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.