Art. 6. 1. Nei comuni individuati dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2507 del 30 gennaio 1997, con la limitazione per il comune di Castellammare di Stabia alla zona interessata dalla interruzione stradale verificatasi in localita' Pozzano, e' sospeso, a decorrere dal 10 gennaio 1997 e fino al 20 aprile 1997, il pagamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonche' dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o di altri oneri. Nel caso di versamenti effettuati entro la data della presente ordinanza non si da' luogo al rimborso. Per gli oneri, derivanti dalla presente disposizione, valutati in lire 400 milioni, si provvede a carico del capitolo 7615 - Rubrica 6, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.