Art. 8.
  1.  Il  dipartimento  della  protezione  civile e' estraneo ad ogni
rapporto  contrattuale  scaturito  dall'applicazione  della  presente
ordinanza e dalle ordinanze nn. 2499 e 2507 datate rispettivamente 25
e  30 gennaio 1997 e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi,
inadempienze o contenzioso,  a  qualsiasi  titolo  insorgente,  grava
sugli enti attuatori.