Art. 9. 1. Il numero dei componenti del gruppo di lavoro previsto dall'art. 3 dell'ordinanza n. 2507 datato 30 gennaio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 28 del 4 febbraio 1997, e' aumentato di cinque unita' di personale di cui tre del Ministero dell'interno.