Art. 9.
  1. Il numero dei componenti del gruppo di lavoro previsto dall'art.
3  dell'ordinanza  n.  2507  datato 30 gennaio 1997, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  28  del  4  febbraio
1997,  e'  aumentato  di  cinque  unita'  di personale di cui tre del
Ministero dell'interno.