Art. 3. 1. Per l'esame dei progetti il commissario indice una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e, ove necessario, in deroga ai termini di cui all'art. 1, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e avvalendosi dei poteri ivi previsti. Alla conferenza sono invitati e sono tenuti a partecipare tutti i soggetti abilitati ad esprimere pareri, nulla osta e visti sul progetto affinche', una volta che lo stesso sia approvato, i lavori possono essere immediatamente appaltabili. In caso di assenza di uno dei soggetti invitati il parere si intende favorevolmente reso. Il parere puo' essere reso positivamente anche a maggioranza in deroga alle norme vigenti. 2. I progetti vengono approvati dal commissario delegato anche per la variante agli strumenti urbanistici.