Art. 3.
  1. Per l'esame dei progetti il commissario indice una conferenza di
servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990,  n.  241  e,
ove  necessario,  in  deroga  ai  termini di cui all'art. 1, comma 5,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e avvalendosi  dei  poteri  ivi
previsti.  Alla  conferenza sono invitati e sono tenuti a partecipare
tutti i soggetti abilitati ad esprimere pareri, nulla  osta  e  visti
sul  progetto  affinche',  una  volta  che lo stesso sia approvato, i
lavori possono essere immediatamente appaltabili. In caso di  assenza
di  uno  dei  soggetti  invitati  il parere si intende favorevolmente
reso. Il parere puo' essere reso positivamente anche a maggioranza in
deroga alle norme vigenti.
  2. I progetti vengono approvati dal commissario delegato anche  per
la variante agli strumenti urbanistici.