Art. 4.
  1. Sugli interventi di cui all'art.  2,  comma  1,  e  sugli  esiti
dell'indagine  generale  di cui all'art. 2, comma 2, deve intervenire
la presa d'atto da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile
preliminarmente  ai  successivi  adempimenti  attuativi  da parte del
commissario.