Art. 8. 1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza e dalle ordinanze n. 2499 e n. 2507 datate rispettivamente 25 e 30 gennaio 1997 e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, grava sugli enti attuatori.