Art. 8.
  1. Il Dipartimento della protezione  civile  e'  estraneo  ad  ogni
rapporto  contrattuale  scaturito  dall'applicazione  della  presente
ordinanza e dalle ordinanze n. 2499 e n. 2507 datate  rispettivamente
25  e  30  gennaio  1997  e,  pertanto,  eventuali oneri derivanti da
ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi  titolo  insorgente,
grava sugli enti attuatori.