Art. 10
                       Assemblee e referendum
    Per problemi comuni a tutti i professionisti aventi ad oggetto la
disciplina  del  rapporto  di  lavoro  e  l'esercizio   dei   diritti
sindacali,  puo'  essere  indetta  assemblea  alla  quale  i predetti
professionisti possono partecipare.
    Tali  assemblee  possono  essere  tenute  in   luoghi   posti   a
disposizione dall'Ente.
    La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee e l'eventuale
partecipazione  di  dirigenti  sindacali  esterni alla categoria sono
comunicati all'Ente con preavviso scritto da effettuarsi  tre  giorni
prima e, in casi eccezionali, 24 ore prima.
    Gli  organismi  sindacali  di  cui  sopra  provvederanno  a  dare
comunicazione dell'assemblea ai lavoratori nei modi consentiti.
    Compete agli organismi sindacali promotori di curare il  corretto
andamento delle assemblee.
    Lo   svolgimento  delle  assemblee    limitato  a  30  ore  annue
individuali; la durata dell'assenza dal lavoro comincia  a  decorrere
dal momento in cui il professionista si allontana dal posto di lavoro
per  partecipare  all'assemblea  fino  al  suo  rientro nella sede di
servizio. A tal  fine  si  terra'  conto  degli  appositi  moduli  di
attestazione individuale di servizio.
    L'Ente  deve  consentire  lo svolgimento di referendum su materie
inerenti l'attivita' sindacale indetti dalle  OO.SS.  firmatarie  del
contratto con diritto di partecipazione di tutti i professionisti.