Art. 11
                       Assemblee e referendum
    Per problemi comuni a tutto  il  personale  dirigente  aventi  ad
oggetto  la  disciplina  del  rapporto  di  lavoro  e l'esercizio dei
diritti  sindacali,  puo'  essere  indetta  assemblea  alla  quale  i
predetti dirigenti possono partecipare.
    Tali   assemblee   possono   essere  tenute  in  luoghi  posti  a
disposizione dall'Ente.
    La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee e l'eventuale
partecipazione di dirigenti sindacali  esterni  alla  categoria  sono
comunicati  all'Ente  con preavviso scritto da effettuarsi tre giorni
prima e, in casi eccezionali, 24 ore prima.
    Gli  organismi  sindacali  di  cui  sopra  provvederanno  a  dare
comunicazione dell'assemblea ai lavoratori nei modi consentiti.
    Compete  agli organismi sindacali promotori di curare il corretto
andamento delle assemblee.
    Lo svolgimento  delle  assemblee  e'  limitato  a  30  ore  annue
individuali;  la  durata dell'assenza dal lavoro comincia a decorrere
dal momento in cui il dirigente si allontana dal posto di lavoro  per
partecipare all'assemblea fino al suo rientro nella sede di servizio.
A  tal  fine  si  terra'  conto degli appositi moduli di attestazione
individuale di servizio.
    L'Ente deve consentire lo svolgimento di  referendum  su  materie
inerenti  l'attivita'  sindacale  indetti dalle OO.SS. firmatarie del
contratto con diritto di partecipazione di tutti i dirigenti.