Art. 11 Assemblee e referendum Per problemi comuni a tutto il personale dirigente aventi ad oggetto la disciplina del rapporto di lavoro e l'esercizio dei diritti sindacali, puo' essere indetta assemblea alla quale i predetti dirigenti possono partecipare. Tali assemblee possono essere tenute in luoghi posti a disposizione dall'Ente. La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni alla categoria sono comunicati all'Ente con preavviso scritto da effettuarsi tre giorni prima e, in casi eccezionali, 24 ore prima. Gli organismi sindacali di cui sopra provvederanno a dare comunicazione dell'assemblea ai lavoratori nei modi consentiti. Compete agli organismi sindacali promotori di curare il corretto andamento delle assemblee. Lo svolgimento delle assemblee e' limitato a 30 ore annue individuali; la durata dell'assenza dal lavoro comincia a decorrere dal momento in cui il dirigente si allontana dal posto di lavoro per partecipare all'assemblea fino al suo rientro nella sede di servizio. A tal fine si terra' conto degli appositi moduli di attestazione individuale di servizio. L'Ente deve consentire lo svolgimento di referendum su materie inerenti l'attivita' sindacale indetti dalle OO.SS. firmatarie del contratto con diritto di partecipazione di tutti i dirigenti.