Art. 13
                        Contributi sindacali
    1. I professionisti hanno facolta' di rilasciare delega, a favore
dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per  la  riscossione
di  una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi
sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.  La
delega e' rilasciata per iscritto ed e' trasmessa all'Amministrazione
a cura dell'organizzazione sindacale interessata.
    2.  La  delega  ha effetto dal primo giorno del mese successivo a
quello del rilascio.
    3. Il professionista puo' revocare in qualsiasi momento la delega
rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa  comunicazione
all'Amministrazione   e   all'organizzazione  sindacale  interessata.
L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del  mese  successivo
dalla presentazione della stessa.
    4. Le trattenute devono essere operate dall'Amministrazione sulle
retribuzioni  dei professionisti in base alle deleghe ricevute e sono
versate  mensilmente  alle  OO.SS.  interessate   secondo   modalita'
concordate con l'Amministrazione.
    5.  L'Amministrazione  e'  tenuta,  nei confronti dei terzi, alla
segretezza sui nominativi del personale delegante  e  dei  versamenti
effettuati alle OO.SS..