Art. 14
                        Contributi sindacali
    1. I dirigenti hanno facolta'  di  rilasciare  delega,  a  favore
dell'organizzazione  sindacale  da loro prescelta, per la riscossione
di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei  contributi
sindacali  nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La
delega e' rilasciata per iscritto ed e' trasmessa all'Amministrazione
a cura dell'organizzazione sindacale interessata.
    2. La delega ha effetto dal primo giorno del  mese  successivo  a
quello del rilascio.
    3.  Il  dirigente  puo'  revocare  in qualsiasi momento la delega
rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa  comunicazione
all'Amministrazione   e   all'organizzazione  sindacale  interessata.
L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del  mese  successivo
dalla presentazione della stessa.
    4. Le trattenute devono essere operate dall'Amministrazione sulle
retribuzioni  dei  dirigenti  in  base  alle  deleghe ricevute e sono
versate  mensilmente  alle  OO.SS.  interessate   secondo   modalita'
concordate con l'Amministrazione.
    5.  L'Amministrazione  e'  tenuta,  nei confronti dei terzi, alla
segretezza sui nominativi del personale delegante  e  dei  versamenti
effettuati alle OO.SS..