Art. 14 Contributi sindacali 1. I dirigenti hanno facolta' di rilasciare delega, a favore dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega e' rilasciata per iscritto ed e' trasmessa all'Amministrazione a cura dell'organizzazione sindacale interessata. 2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio. 3. Il dirigente puo' revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione all'Amministrazione e all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della stessa. 4. Le trattenute devono essere operate dall'Amministrazione sulle retribuzioni dei dirigenti in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle OO.SS. interessate secondo modalita' concordate con l'Amministrazione. 5. L'Amministrazione e' tenuta, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante e dei versamenti effettuati alle OO.SS..