Art. 14
                          Pari opportunita'
    1. Il Coni  garantisce  pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne
nell'accesso,  nello  sviluppo  professionale  e  nel trattamento dei
professionisti anche ai fini delle  azioni  positive  previste  dalla
legge 10 aprile 1991, n. 125.