Art.15
                 Il contratto individuale di lavoro
    1. Il rapporto di  lavoro  tra  il  professionista  e  l'Ente  si
costituisce mediante contratto individuale che ne regola il contenuto
in  conformita'  alle  disposizioni  di  legge,  ed alle disposizioni
contenute nel presente contratto.
    2. Il contratto di  lavoro  individuale  e'  stipulato  in  forma
scritta.   In   esso  sono  precisati  gli  elementi  essenziali  che
caratterizzano il rapporto ed il funzionamento  dello  stesso  e,  in
particolare:
    a) la data di inizio del rapporto di lavoro;
    b) la qualifica ed il trattamento economico iniziale;
    c) la durata del periodo di prova;
    d) la sede di prima destinazione.
    3. Il rapporto di lavoro e' regolato dai contratti collettivi nel
tempo  vigenti  anche per quanto concerne le cause di risoluzione del
contratto di lavoro ed i relativi termini di preavviso. Tale  aspetto
e'  specificato nel contratto individuale. Costituisce, in ogni modo,
causa di risoluzione  del  contratto,  senza  obbligo  di  preavviso,
l'annullamento  della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.
    4.   L'Ente,   prima   di   procedere   all'assunzione,    invita
l'interessato   a   presentare  la  documentazione  prescritta  dalla
normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli  un  termine
non  inferiore  a trenta giorni.   Tale termine puo' essere aumentato
fino  a  sessanta  giorni  in   casi   particolari.   Contestualmente
l'interessato e' tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilita'
di  non  avere  altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non
trovarsi in nessuna delle situazioni di  incompatibilita'  richiamate
dalle vigenti disposizioni di legge.
    5.  I  contratti individuali stipulati a norma dei commi 1, 2 e 3
sostituiscono alla data di entrata in vigore del presente contratto i
provvedimenti di nomina  contemplati  dalle  previgenti  disposizioni
nell'ambito della disciplina pubblicistica del rapporto, producendone
i medesimi effetti.