Art. 16 Il contratto individuale di lavoro 1. Il rapporto di lavoro tra il dirigente e l'Ente si costituisce mediante contratto individuale che ne regola il contenuto in conformita' alle disposizioni di legge, ed alle disposizioni contenute nel presente contratto. 2. Il contratto di lavoro individuale e' stipulato in forma scritta. In esso sono precisati gli elementi essenziali che caratterizzano il rapporto ed il funzionamento dello stesso e, in particolare: a) la data di inizio del rapporto di lavoro; b) la qualifica ed il trattamento economico iniziale; c) la durata del periodo di prova; d) la sede di prima destinazione. 3. Il rapporto di lavoro e' regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro ed i relativi termini di preavviso. Tale aspetto e' specificato nel contratto individuale. Costituisce, in ogni modo, causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 4. L'Ente, prima di procedere all'assunzione, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Tale termine puo' essere aumentato fino a sessanta giorni in casi particolari. Contestualmente l'interessato e' tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilita' di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dalle vigenti disposizioni di legge. In caso di esistenza di cause di incompatibilita', l'interessato dovra' produrre esplicita dichiarazione di opzione per il rapporto di lavoro esclusivo con il nuovo Ente . Scaduto il termine sopra indicato, l'Ente comunica all'interessato di non procedere alla stipulazione del contratto. 5. I contratti individuali stipulati a norma dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono alla data di entrata in vigore del presente contratto i provvedimenti di nomina contemplati dalle previgenti disposizioni nell'ambito della disciplina pubblicistica del rapporto, producendone i medesimi effetti.