Art. 16
                 Il contratto individuale di lavoro
    1. Il rapporto di lavoro tra il dirigente e l'Ente si costituisce
mediante  contratto  individuale  che  ne  regola  il  contenuto   in
conformita'   alle   disposizioni  di  legge,  ed  alle  disposizioni
contenute nel presente contratto.
    2. Il contratto di  lavoro  individuale  e'  stipulato  in  forma
scritta.   In   esso  sono  precisati  gli  elementi  essenziali  che
caratterizzano il rapporto ed il funzionamento  dello  stesso  e,  in
particolare:
    a) la data di inizio del rapporto di lavoro;
    b) la qualifica ed il trattamento economico iniziale;
    c) la durata del periodo di prova;
    d) la sede di prima destinazione.
    3. Il rapporto di lavoro e' regolato dai contratti collettivi nel
tempo  vigenti  anche per quanto concerne le cause di risoluzione del
contratto di lavoro ed i relativi termini di preavviso. Tale  aspetto
e'  specificato nel contratto individuale. Costituisce, in ogni modo,
causa di risoluzione  del  contratto,  senza  obbligo  di  preavviso,
l'annullamento  della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.
    4.   L'Ente,   prima   di   procedere   all'assunzione,    invita
l'interessato   a   presentare  la  documentazione  prescritta  dalla
normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli  un  termine
non  inferiore  a trenta giorni.   Tale termine puo' essere aumentato
fino  a  sessanta  giorni  in   casi   particolari.   Contestualmente
l'interessato e' tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilita'
di  non  avere  altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non
trovarsi in nessuna delle situazioni di  incompatibilita'  richiamate
dalle vigenti disposizioni di legge. In caso di esistenza di cause di
incompatibilita',    l'interessato    dovra'    produrre    esplicita
dichiarazione di opzione per il rapporto di lavoro esclusivo  con  il
nuovo  Ente  .  Scaduto  il  termine  sopra indicato, l'Ente comunica
all'interessato di non procedere alla stipulazione del contratto.
    5. I contratti individuali stipulati a norma dei commi 1, 2  e  3
sostituiscono alla data di entrata in vigore del presente contratto i
provvedimenti  di  nomina  contemplati  dalle previgenti disposizioni
nell'ambito della disciplina pubblicistica del rapporto, producendone
i medesimi effetti.