Art. 16 Periodo di prova 1. Il professionista assunto in servizio e' soggetto ad un periodo di prova di sei mesi. Ai fini del computo della durata si tiene conto dei soli periodi di effettivo servizio. Possono essere esonerati dal periodo di prova i professionisti che lo abbiano gia' superato nella stessa qualifica presso altra pubblica amministrazione. 2. Il periodo di prova e' sospeso in caso di malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti. Nell'ipotesi di malattia il professionista ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo pari alla durata del periodo di prova, decorso il quale il rapporto' puo' essere risolto. Nell'ipotesi di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio trova applicazione l'art. 21, comma 1. 3. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 2 sono retribuite nella stessa misura prevista per i professionisti non in prova. 4. Decorsa la meta' del periodo di prova, nella parte restante del periodo stesso ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne' di corresponsione della relativa indennita' sostitutiva, salvo che non ricorrano le ipotesi di sospensione di cui al comma 2. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato. Opera dalla comunicazione alla controparte. 5. Il giudizio sull'attivita' prestata dal professionista durante il periodo di prova e' dato dal Segretario Generale. Superato il periodo di prova con esito favorevole, il professionista si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. 6. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio; spetta altresi' al professionista la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio. 7. Il periodo di prova, alla scadenza, non puo' essere rinnovato ne' prorogato.