Art. 16
                          Periodo di prova
    1. Il professionista  assunto  in  servizio  e'  soggetto  ad  un
periodo  di  prova  di  sei mesi. Ai fini del computo della durata si
tiene conto dei soli periodi di effettivo  servizio.  Possono  essere
esonerati  dal  periodo di prova i professionisti che lo abbiano gia'
superato   nella   stessa    qualifica    presso    altra    pubblica
amministrazione.
    2.  Il  periodo  di  prova e' sospeso in caso di malattia e negli
altri casi espressamente  previsti  dalla  legge  o  dai  regolamenti
vigenti.  Nell'ipotesi  di malattia il professionista ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo massimo pari alla  durata  del
periodo  di prova, decorso il quale il rapporto' puo' essere risolto.
Nell'ipotesi di infortunio sul lavoro o malattia derivante  da  causa
di servizio trova applicazione l'art.  21, comma 1.
    3. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del
comma   2   sono  retribuite  nella  stessa  misura  prevista  per  i
professionisti non in prova.
    4. Decorsa la meta' del periodo di prova,  nella  parte  restante
del periodo stesso ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in
qualsiasi  momento  senza  obbligo di preavviso ne' di corresponsione
della relativa indennita' sostitutiva, salvo  che  non  ricorrano  le
ipotesi   di   sospensione   di   cui   al   comma   2.   Il  recesso
dell'amministrazione deve essere motivato. Opera dalla  comunicazione
alla controparte.
    5. Il giudizio sull'attivita' prestata dal professionista durante
il  periodo  di  prova  e'  dato dal Segretario Generale. Superato il
periodo di prova con esito favorevole, il professionista  si  intende
confermato  in  servizio  con  il  riconoscimento dell'anzianita' dal
giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
    6. In caso di recesso, la  retribuzione  viene  corrisposta  fino
all'ultimo   giorno   di   effettivo  servizio;  spetta  altresi'  al
professionista la retribuzione corrispondente alle giornate di  ferie
maturate e non godute per esigenze di servizio.
    7.  Il periodo di prova, alla scadenza, non puo' essere rinnovato
ne' prorogato.