Art. 17
                          Periodo di prova
    1. Il dirigente assunto in servizio e' soggetto ad un periodo  di
prova  di  sei  mesi. Ai fini del computo della durata si tiene conto
dei soli periodi di effettivo servizio.  Possono essere esonerati dal
periodo di prova i dirigenti  che  lo  abbiano  gia'  superato  nella
stessa qualifica presso altra pubblica amministrazione.
    2.  Il  periodo  di  prova e' sospeso in caso di malattia e negli
altri casi espressamente  previsti  dalla  legge  o  dai  regolamenti
vigenti.  Nell'ipotesi  di  malattia  il  dirigente  ha  diritto alla
conservazione del posto per un periodo massimo pari alla  durata  del
periodo  di  prova, decorso il quale il rapporto puo' essere risolto.
Nell'ipotesi di infortunio sul lavoro o malattia derivante  da  causa
di servizio trova applicazione l'art. 22, comma 1.
    3. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del
comma  2 sono retribuite nella stessa misura prevista per i dirigenti
non in prova.
    4. Decorsa la meta' del periodo di prova,  nella  parte  restante
del periodo stesso ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in
qualsiasi  momento  senza  obbligo di preavviso ne' di corresponsione
della relativa indennita' sostitutiva, salvo  che  non  ricorrano  le
ipotesi   di   sospensione   di   cui   al   comma   2.   Il  recesso
dell'amministrazione deve essere motivato. Opera dalla  comunicazione
alla controparte.
    5.  Decorso  il  periodo di prova senza che il rapporto di lavoro
sia stato risolto, il dirigente si intende confermato in servizio con
il riconoscimento dell'anzianita' dal giorno dell'assunzione a  tutti
gli effetti.
    6.  In  caso  di  recesso, la retribuzione viene corrisposta fino
all'ultimo giorno di effettivo servizio; spetta altresi' al dirigente
la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e  non
godute per esigenze di servizio.
    7.  Il periodo di prova, alla scadenza, non puo' essere rinnovato
ne' prorogato.