Art. 17 Impegno di lavoro e obblighi relativi 1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Ente, il professionista assicura la propria presenza in servizio e la propria disponibilita' per il regolare svolgimento delle attivita', organizzando i propri impegni di lavoro, anche esterni, in correlazione con le esigenze della struttura e con le responsabilita' connesse all'incarico professionale, nel rispetto degli indirizzi organizzativi generali e in armonia con le istanze di coordinamento, ai vari livelli, di ciascuna area professionale, ove previsti.