Art. 17
                Impegno di lavoro e obblighi relativi
    1.   Nell'ambito   dell'assetto   organizzativo   dell'Ente,   il
professionista  assicura la propria presenza in servizio e la propria
disponibilita'  per  il   regolare   svolgimento   delle   attivita',
organizzando   i   propri   impegni  di  lavoro,  anche  esterni,  in
correlazione con le esigenze della struttura e con le responsabilita'
connesse all'incarico professionale,  nel  rispetto  degli  indirizzi
organizzativi  generali e in armonia con le istanze di coordinamento,
ai vari livelli, di ciascuna area professionale, ove previsti.