Art. 18
                  Ferie e altri istituti collegati
    1. Il professionista ha diritto, in ogni anno di servizio,  a  un
periodo  di  ferie  di  32  giorni  lavorativi, comprensivi delle due
giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della  L.  23
dicembre  1977, n. 937.  In tale periodo il professionista ha diritto
all'intera retribuzione, ivi compresi gli elementi retributivi di cui
agli artt. 39 e 55.
    2. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro  su
cinque giorni, le ferie spettanti sono pari a 28 giornate lavorative,
comprensive delle due giornate di cui al comma 1. Ogni mese usufruito
a  titolo  di  settimana  corta  comporta  il  godimento  del congedo
ordinario in misura ridotta di due ore.
    3. Al professionista  sono  altresi'  attribuite  4  giornate  di
riposo  da  fruire nell'anno solare ai sensi della legge n.  937/77 e
alle condizioni ivi previste.
    4. Nell'anno di assunzione e in quello di cessazione dal servizio
la durata delle ferie e' determinata  proporzionalmente  al  servizio
prestato,  in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di
mese superiore a quindici giorni e' considerata a tali  effetti  come
mese intero.
    5.  Le  ferie  costituiscono  un  diritto irrinunciabile e, salvo
quanto previsto al comma  10,  non  sono  monetizzabili.  Costituisce
specifica  responsabilita'  di  ciascun  professionista rispettare la
programmazione  delle  ferie  effettuata  nel  rispetto  dei  criteri
generali   stabiliti  dal  dirigente  responsabile  della  struttura,
d'intesa con il coordinatore competente di area ove previsto, in modo
da  garantire,   durante   la   propria   assenza,   la   continuita'
dell'attivita'  dell'ufficio  con  riguardo alle esigenze di servizio
ordinarie e straordinarie.
    6. In caso di interruzione temporanea delle ferie per  necessita'
di  servizio,  le  spese  sostenute  dal  professionista, debitamente
documentate, sono rimborsate dall'Ente .
    7. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per  piu'
di  3  giorni  o  diano  luogo  a  ricovero  ospedaliero. E' cura del
professionista    informare    tempestivamente     l'Amministrazione,
producendo la relativa documentazione sanitaria necessaria.
    8.  Le assenze per malattia o infortunio, anche se si protraggano
per l'intero anno solare, non riducono il periodo di ferie spettante.
    9. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali  che
non  abbiano  reso  possibile  il  godimento  delle  ferie  nel corso
dell'anno, le ferie saranno fruite entro il primo semestre  dell'anno
successivo.  Qualora  il  mancato  godimento  dipenda  da assenze dal
servizio per malattia o  infortunio  protrattesi  per  l'intero  anno
solare,  la  fruizione  delle  ferie avverra' anche oltre il predetto
termine.
    10. Fermo restando quanto previsto dai commi  5  e  9,  le  ferie
disponibili  all'atto  della  cessazione del rapporto di lavoro e non
fruite dal professionista a  causa  di  esigenze  di  servizio  danno
titolo alla corresponsione del compenso sostitutivo.
    11.  La  ricorrenza  del  Santo Patrono della localita' in cui il
professionista presta  servizio  e'  considerata  giorno  festivo  se
ricadente in giorno ordinariamente lavorativo.
    12.   Ai   professionisti   appartenenti  alle  Chiese  cristiane
avventiste ed alla religione ebraica viene riconosciuto il diritto di
fruire,  a  richiesta,  del  riposo  sabbatico  in  luogo  di  quello
settimanale    domenicale,    nel    quadro    della    flessibilita'
dell'organizzazione del lavoro, ai  sensi  delle  leggi  22  novembre
1988,  n.  516 e 8 marzo 1989, n. 101. Le ore lavorative non prestate
il sabato sono recuperate la domenica.