Art. 18 Ferie e altri istituti collegati 1. Il professionista ha diritto, in ogni anno di servizio, a un periodo di ferie di 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n. 937. In tale periodo il professionista ha diritto all'intera retribuzione, ivi compresi gli elementi retributivi di cui agli artt. 39 e 55. 2. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, le ferie spettanti sono pari a 28 giornate lavorative, comprensive delle due giornate di cui al comma 1. Ogni mese usufruito a titolo di settimana corta comporta il godimento del congedo ordinario in misura ridotta di due ore. 3. Al professionista sono altresi' attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della legge n. 937/77 e alle condizioni ivi previste. 4. Nell'anno di assunzione e in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie e' determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata a tali effetti come mese intero. 5. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto al comma 10, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilita' di ciascun professionista rispettare la programmazione delle ferie effettuata nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal dirigente responsabile della struttura, d'intesa con il coordinatore competente di area ove previsto, in modo da garantire, durante la propria assenza, la continuita' dell'attivita' dell'ufficio con riguardo alle esigenze di servizio ordinarie e straordinarie. 6. In caso di interruzione temporanea delle ferie per necessita' di servizio, le spese sostenute dal professionista, debitamente documentate, sono rimborsate dall'Ente . 7. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per piu' di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del professionista informare tempestivamente l'Amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria necessaria. 8. Le assenze per malattia o infortunio, anche se si protraggano per l'intero anno solare, non riducono il periodo di ferie spettante. 9. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie saranno fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. Qualora il mancato godimento dipenda da assenze dal servizio per malattia o infortunio protrattesi per l'intero anno solare, la fruizione delle ferie avverra' anche oltre il predetto termine. 10. Fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 9, le ferie disponibili all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e non fruite dal professionista a causa di esigenze di servizio danno titolo alla corresponsione del compenso sostitutivo. 11. La ricorrenza del Santo Patrono della localita' in cui il professionista presta servizio e' considerata giorno festivo se ricadente in giorno ordinariamente lavorativo. 12. Ai professionisti appartenenti alle Chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica viene riconosciuto il diritto di fruire, a richiesta, del riposo sabbatico in luogo di quello settimanale domenicale, nel quadro della flessibilita' dell'organizzazione del lavoro, ai sensi delle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e 8 marzo 1989, n. 101. Le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica.