Art. 19
                  Ferie e altri istituti collegati
    1. Il dirigente ha diritto,  in  ogni  anno  di  servizio,  a  un
periodo  di  ferie  di  32  giorni  lavorativi, comprensivi delle due
giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della  L.  23
dicembre  1977,  n.  937.  In  tale  periodo  il dirigente ha diritto
all'intera retribuzione, ivi compreso l'elemento retributivo  di  cui
all'art. 48.
    2.  In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su
cinque giorni, le ferie spettanti sono pari a 28 giornate lavorative,
comprensive delle due giornate di cui al comma 1. Ogni mese usufruito
a titolo  di  settimana  corta  comporta  il  godimento  del  congedo
ordinario in misura ridotta di due ore.
    3.  Al dirigente sono altresi' attribuite 4 giornate di riposo da
fruire nell'anno solare ai sensi  della  legge  n.    937/77  e  alle
condizioni ivi previste.
    4. Nell'anno di assunzione e in quello di cessazione dal servizio
la  durata  delle  ferie e' determinata proporzionalmente al servizio
prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione  di
mese  superiore  a quindici giorni e' considerata a tali effetti come
mese intero.
    5. Le ferie costituiscono  un  diritto  irrinunciabile  e,  salvo
quanto  previsto  al  comma  10, non sono monetizzabili.  Costituisce
specifica responsabilita' del dirigente programmare e organizzare  le
proprie   ferie,   in  accordo  con  il  vertice  dirigenziale  della
struttura, in modo da  garantire,  durante  la  propria  assenza,  la
continuita' dell'attivita' dell'ufficio con riguardo alle esigenze di
servizio ordinarie e straordinarie.
    6.  In caso di interruzione temporanea delle ferie, richiesta dal
Segretario Generale, le spese sostenute dal dirigente, per il rientro
presso la sede di servizio ed il ritorno nella localita' di godimento
delle ferie debitamente documentate, sono rimborsate dall'Ente .
    7. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per  piu'
di  3  giorni  o  diano  luogo  a ricovero ospedaliero.   E' cura del
dirigente informare tempestivamente l'Amministrazione, producendo  la
relativa documentazione sanitaria necessaria.
    8.  Le assenze per malattia o infortunio, anche se si protraggano
per l'intero anno solare, non riducono il periodo di ferie spettante.
    9. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali  che
non  abbiano  reso  possibile  il  godimento  delle  ferie  nel corso
dell'anno, le ferie saranno fruite entro il primo semestre  dell'anno
successivo.  Qualora  il  mancato  godimento  dipenda  da assenze dal
servizio per malattia o  infortunio  protrattesi  per  l'intero  anno
solare,  la  fruizione  delle  ferie avverra' anche oltre il predetto
termine.
    10.  Fermo  restando  quanto  previsto  dai commi 5 e 9, le ferie
disponibili all'atto della cessazione del rapporto di  lavoro  e  non
fruite  dal  dirigente  a  causa di esigenze di servizio danno titolo
alla corresponsione del compenso sostitutivo.
    11. La ricorrenza del Santo Patrono della  localita'  in  cui  il
dirigente  presta servizio e' considerata giorno festivo se ricadente
in giorno ordinariamente lavorativo.
    12. Ai dirigenti appartenenti alle Chiese cristiane avventiste ed
alla religione ebraica viene riconosciuto il  diritto  di  fruire,  a
richiesta,  del  riposo  sabbatico  in  luogo  di  quello settimanale
domenicale, nel quadro della  flessibilita'  dell'organizzazione  del
lavoro, ai sensi delle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e 8 marzo 1989,
n.  101.  Le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la
domenica.