Art. 19
                         Assenze retribuite
    1. Il professionista puo' assentarsi dal  servizio  nei  seguenti
casi:
    -   tre  giorni  per  gravi  e  particolari  motivi  personali  o
familiari;
    - tre giorni consecutivi per nascita figli;
    -  otto  giorni  per  partecipazione   a   concorsi   od   esami,
limitatamente  ai giorni di svolgimento delle prove ovvero a corsi di
aggiornamento professionale facoltativo;
    - visite mediche di controllo da parte dei  competenti  organismi
del Servizio Sanitario Nazionale, dell'INPS e dell'INAIL,
    - lutti in famiglia cosi' previsti:
    a)  5  giorni  per decesso del coniuge, del genitore, del figlio,
dell'adottante o dell'adottato, anche se non conviventi,  nonche'  di
altri parenti o affini conviventi;
    b) 4 giorni per decesso di fratello o sorella, suocero o suocera,
nuora o genero non conviventi;
    c)  3  giorni  per decesso zio o nipote, cognato o cognata, nonni
non conviventi;
    2. Il professionista ha altresi' diritto ad  un  permesso  di  15
giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
    3.   I   professionisti   che  partecipano  a  gare  sportive  in
rappresentanza della nazionale  italiana  hanno  diritto  fino  a  45
giorni  per  la  preparazione  e  la  partecipazione a manifestazioni
agonistiche.
    4. I permessi di cui ai commi precedenti  possono  essere  fruiti
cumulativamente  nell'anno  solare,  non  riducono  le  ferie  e sono
valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio.
    5. Durante i predetti periodi al professionista  spetta  l'intera
retribuzione esclusa la retribuzione di risultato.
    6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104 non sono computati ai fini del raggiungimento del limite
fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.
    7.  Al  professionista  in  astensione obbligatoria dal lavoro ai
sensi dell'art. 4 della  legge  30  dicembre  1971,  n.  1204  spetta
l'intera  retribuzione  fissa  mensile  nonche'  la  retribuzione  di
risultato di cui all'art. 43.
    8. Nell'ambito del periodo complessivo di astensione  facoltativa
dal lavoro previsto per la madre o per il padre dall'art. 6, comma 1,
della  legge  n. 1204/1971 integrata dalla legge n. 903/1977, i primi
30 giorni, fruibili  anche  frazionatamente,  sono  considerati  alla
stregua  dei  permessi soggetti al trattamento di cui ai commi 4 e 5.
Le eventuali festivita' cadenti all'interno del  periodo  di  assenza
sono   computate  ai  fini  del  raggiungimento  del  limite  massimo
previsto. Nei  casi  previsti  dall'art.  6,  comma  2,  della  legge
n.1204/1971,  alla madre ovvero al padre sono concessi, con le stesse
modalita',  30  giorni  annuali  di  permesso  retribuito   fino   al
compimento del terzo anno di vita del bambino.
    9.  In  aggiunta  ai  permessi  di  cui  ai  commi  precedenti il
professionista ha, altresi', diritto, ove ne ricorrano le  condizioni
ad  altre  assenze  retribuite previsti da specifiche disposizioni di
legge vigenti.
    10. Nell'ambito delle previsioni contenute nella legge 11  agosto
1991, n.266 e nel regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994,
n  613 per le attivita' di protezione civile, gli enti favoriscono la
partecipazione del personale alle  attivita'  delle  associazioni  di
volontariato mediante idonea articolazione degli orari di lavoro.