Art. 19 Assenze retribuite 1. Il professionista puo' assentarsi dal servizio nei seguenti casi: - tre giorni per gravi e particolari motivi personali o familiari; - tre giorni consecutivi per nascita figli; - otto giorni per partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove ovvero a corsi di aggiornamento professionale facoltativo; - visite mediche di controllo da parte dei competenti organismi del Servizio Sanitario Nazionale, dell'INPS e dell'INAIL, - lutti in famiglia cosi' previsti: a) 5 giorni per decesso del coniuge, del genitore, del figlio, dell'adottante o dell'adottato, anche se non conviventi, nonche' di altri parenti o affini conviventi; b) 4 giorni per decesso di fratello o sorella, suocero o suocera, nuora o genero non conviventi; c) 3 giorni per decesso zio o nipote, cognato o cognata, nonni non conviventi; 2. Il professionista ha altresi' diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. 3. I professionisti che partecipano a gare sportive in rappresentanza della nazionale italiana hanno diritto fino a 45 giorni per la preparazione e la partecipazione a manifestazioni agonistiche. 4. I permessi di cui ai commi precedenti possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio. 5. Durante i predetti periodi al professionista spetta l'intera retribuzione esclusa la retribuzione di risultato. 6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie. 7. Al professionista in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonche' la retribuzione di risultato di cui all'art. 43. 8. Nell'ambito del periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro previsto per la madre o per il padre dall'art. 6, comma 1, della legge n. 1204/1971 integrata dalla legge n. 903/1977, i primi 30 giorni, fruibili anche frazionatamente, sono considerati alla stregua dei permessi soggetti al trattamento di cui ai commi 4 e 5. Le eventuali festivita' cadenti all'interno del periodo di assenza sono computate ai fini del raggiungimento del limite massimo previsto. Nei casi previsti dall'art. 6, comma 2, della legge n.1204/1971, alla madre ovvero al padre sono concessi, con le stesse modalita', 30 giorni annuali di permesso retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. 9. In aggiunta ai permessi di cui ai commi precedenti il professionista ha, altresi', diritto, ove ne ricorrano le condizioni ad altre assenze retribuite previsti da specifiche disposizioni di legge vigenti. 10. Nell'ambito delle previsioni contenute nella legge 11 agosto 1991, n.266 e nel regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n 613 per le attivita' di protezione civile, gli enti favoriscono la partecipazione del personale alle attivita' delle associazioni di volontariato mediante idonea articolazione degli orari di lavoro.