Art. 2
                        Funzioni dirigenziali
    1. La dirigenza e' ordinata sulla qualifica unica  di  dirigente.
La  qualifica  di  dirigente  e'  articolata  secondo  i  criteri  di
omogeneita' di funzione e di  graduazione  di  responsabilita'  e  di
poteri.
    2.  Ai  dirigenti  sono attribuite le funzioni di responsabile di
strutture  permanenti  previste  dall'Ordinamento   dei   servizi   o
temporanee, funzioni di staff, funzioni ispettive, funzioni di studio
e ricerca.
    3.   Ciascun   dirigente   con   responsabilita'   di   strutture
organizzative complesse e' sovraordinato  funzionalmente  agli  altri
dirigenti che fanno parte della stessa struttura.