Art. 2 Funzioni dirigenziali 1. La dirigenza e' ordinata sulla qualifica unica di dirigente. La qualifica di dirigente e' articolata secondo i criteri di omogeneita' di funzione e di graduazione di responsabilita' e di poteri. 2. Ai dirigenti sono attribuite le funzioni di responsabile di strutture permanenti previste dall'Ordinamento dei servizi o temporanee, funzioni di staff, funzioni ispettive, funzioni di studio e ricerca. 3. Ciascun dirigente con responsabilita' di strutture organizzative complesse e' sovraordinato funzionalmente agli altri dirigenti che fanno parte della stessa struttura.