Art. 20
                         Assenze retribuite
    1. Il dirigente puo' assentarsi dal servizio nei seguenti casi:
    -  tre  giorni  per  gravi  e  particolari  motivi  personali   o
familiari;
    - tre giorni consecutivi per nascita figli;
    -   otto   giorni   per   partecipazione  a  concorsi  od  esami,
limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove ovvero a corsi  di
aggiornamento professionale facoltativo;
    -  visite  mediche di controllo da parte dei competenti organismi
del Servizio Sanitario Nazionale, dell'INPS e dell'INAIL,
    - lutti in famiglia cosi' previsti:
    a) 5 giorni per decesso del coniuge, del  genitore,  del  figlio,
dell'adottante  o  dell'adottato, anche se non conviventi, nonche' di
altri parenti o affini conviventi;
    b) 4 giorni per decesso di fratello o sorella, suocero o suocera,
nuora o genero non conviventi;
    c) 3 giorni per decesso zio o nipote, cognato  o  cognata,  nonni
non conviventi;
    2.  Il  dirigente ha altresi' diritto ad un permesso di 15 giorni
consecutivi in occasione del matrimonio.
    3. I dirigenti che partecipano a gare sportive in  rappresentanza
della  nazionale  italiana  hanno  diritto  fino  a  45 giorni per la
preparazione e la partecipazione a manifestazioni agonistiche.
    4. I permessi di cui ai commi precedenti  possono  essere  fruiti
cumulativamente  nell'anno  solare,  non  riducono  le  ferie  e sono
valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio.
    5. Durante  i  predetti  periodi  al  dirigente  spetta  l'intera
retribuzione esclusa la retribuzione di risultato.
    6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104 non sono computati ai fini del raggiungimento del limite
fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.
    7.  Al  dirigente  in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi
dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971,  n.  1204  spetta  l'intera
retribuzione  fissa  mensile  nonche' la retribuzione di risultato di
cui all'art. 46.
    8. Nell'ambito del periodo complessivo di astensione  facoltativa
dal lavoro previsto per la madre o per il padre dall'art. 7, comma 1,
della  legge  n. 1204/1971 integrata dalla legge n. 903/1977, i primi
30 giorni, fruibili  anche  frazionatamente,  sono  considerati  alla
stregua  dei  permessi soggetti al trattamento di cui ai commi 4 e 5.
Le eventuali festivita' cadenti all'interno del  periodo  di  assenza
sono   computate  ai  fini  del  raggiungimento  del  limite  massimo
previsto. Nei  casi  previsti  dall'art.  7,  comma  2,  della  legge
n.1204/1971,  alla madre ovvero al padre sono concessi, con le stesse
modalita',  30  giorni  annuali  di  permesso  retribuito   fino   al
compimento del terzo anno di vita del bambino.
    9.  In  aggiunta  ai  permessi  di  cui  ai  commi  precedenti il
dirigente ha, altresi', diritto, ove ne ricorrano  le  condizioni  ad
altre assenze retribuite previsti da specifiche disposizioni di legge
vigenti.
    10.  Nell'ambito delle previsioni contenute nella legge 11 agosto
1991, n.266 e nel regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994,
n 613 per le attivita' di protezione civile, gli enti favoriscono  la
partecipazione  del  personale  alle  attivita' delle associazioni di
volontariato mediante idonea articolazione degli orari di lavoro.