Art. 20
                        Assenze per malattia
    1.  Il  professionista  assente  per  malattia  ha  diritto  alla
conservazione   del  posto  per  un  periodo  di  diciotto  mesi.  Il
professionista assente  a  causa  di  malattia  oncologica,  sclerosi
multipla  o  distrofia  muscolare,  o per degenze ospedaliere ad esse
connesse, ha diritto alla conservazione del posto per  ulteriori  sei
mesi,  con  retribuzione  intera fino ai diciotto mesi e nella misura
del 70% per il restante periodo. Ai fini della maturazione  di  detti
periodi, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre
anni precedenti l'episodio morboso in corso.
    2.  Raggiunti  i  periodi di conservazione del posto previsti dal
comma 1, al  professionista  che  ne  faccia  richiesta  puo'  essere
concesso,  per  casi  particolarmente  gravi,  di  assentarsi  per un
ulteriore periodo non superiore a 18 mesi.
    3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza  di  cui  al
comma  2,  su  richiesta  del  professionista, l'amministrazione puo'
procedere all'accertamento delle sue condizioni di salute, secondo le
modalita' previste dalle vigenti disposizioni al fine  di  verificare
la   sussistenza   di   eventuali  cause  di  assoluta  e  permanente
inidoneita' fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
    4. Superati i periodi di conservazione  del  posto  previsti  dai
commi  1  e  2,  oppure  nel caso in cui, a seguito dell'accertamento
disposto ai sensi del  comma  3,  il  professionista  sia  dichiarato
permanentemente   inidoneo  a  svolgere  qualsiasi  proficuo  lavoro,
l'amministrazione ha  facolta'  di  procedere  alla  risoluzione  del
rapporto  di  lavoro  corrispondendo  al  professionista l'indennita'
sostitutiva del preavviso.
    5. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli  previsti  dal
comma  2  del  presente  articolo,  non  interrompono  la maturazione
dell'anzianita' a tutti gli effetti.
    6. Per la somministrazione della  terapia  emodialitica  verranno
concessi  permessi  retribuiti  che sono comunque esclusi dal computo
dei periodi previsti dal comma 1 del presente articolo.
    7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni  di  legge  a  tutela
degli  affetti  da  TBC  e  del  dirigente  in particolari condizioni
psicofisiche (tossicodipendenza etc.).
    8. Il trattamento economico spettante al  professionista  assente
per malattia e' il seguente:
    a)  intera  retribuzione  fissa  mensile  per  i  primi 9 mesi di
assenza,  compresa  la  retribuzione  di  incarico  permanente  e  di
risultato;
    b) 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi
3 mesi di assenza;
    c)  50%  della  retribuzione  di  cui  alla  lettera  a)  per gli
ulteriori 6 mesi del periodo di cui al comma 1;
    d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.
    9. L'assenza per malattia ovvero il suo  eventuale  proseguimento
deve  essere  comunicata  immediatamente all'Ente al quale va inviata
anche la relativa certificazione medica.
    10. L'Amministrazione dispone il  controllo  della  malattia  nei
modi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.
    11.  Il professionista, che durante l'assenza per malattia dimori
in  luogo  diverso  dalla  sua  residenza   deve   darne   tempestiva
comunicazione, precisando l'indirizzo dove puo' essere reperito.
    12.  Nel caso in cui l'infermita' derivante da infortunio non sul
lavoro sia ascrivibile a responsabilita' di terzi, il  professionista
e'  tenuto  a  darne  comunicazione  all'Amministrazione, la quale ha
diritto di recuperare presso il terzo responsabile le retribuzioni da
essa corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi del comma  8,
lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti.
    13.  Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano
alle assenze per  malattia  iniziate  successivamente  alla  data  di
entrata  in  vigore del contratto, dalla quale si computa il triennio
previsto dal comma 1.
    14. Alle assenze per malattia in  corso  alla  predetta  data  si
applicano  le norme vigenti al momento dell'insorgenza della malattia
per quanto attiene le  modalita'  di  retribuzione,  fatto  salvo  il
diritto alla conservazione del posto ove piu' favorevole.