Art. 20 Assenze per malattia 1. Il professionista assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Il professionista assente a causa di malattia oncologica, sclerosi multipla o distrofia muscolare, o per degenze ospedaliere ad esse connesse, ha diritto alla conservazione del posto per ulteriori sei mesi, con retribuzione intera fino ai diciotto mesi e nella misura del 70% per il restante periodo. Ai fini della maturazione di detti periodi, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso. 2. Raggiunti i periodi di conservazione del posto previsti dal comma 1, al professionista che ne faccia richiesta puo' essere concesso, per casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo non superiore a 18 mesi. 3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, su richiesta del professionista, l'amministrazione puo' procedere all'accertamento delle sue condizioni di salute, secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni al fine di verificare la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneita' fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. 4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il professionista sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione ha facolta' di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro corrispondendo al professionista l'indennita' sostitutiva del preavviso. 5. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianita' a tutti gli effetti. 6. Per la somministrazione della terapia emodialitica verranno concessi permessi retribuiti che sono comunque esclusi dal computo dei periodi previsti dal comma 1 del presente articolo. 7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC e del dirigente in particolari condizioni psicofisiche (tossicodipendenza etc.). 8. Il trattamento economico spettante al professionista assente per malattia e' il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile per i primi 9 mesi di assenza, compresa la retribuzione di incarico permanente e di risultato; b) 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di cui al comma 1; d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti. 9. L'assenza per malattia ovvero il suo eventuale proseguimento deve essere comunicata immediatamente all'Ente al quale va inviata anche la relativa certificazione medica. 10. L'Amministrazione dispone il controllo della malattia nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge. 11. Il professionista, che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso dalla sua residenza deve darne tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove puo' essere reperito. 12. Nel caso in cui l'infermita' derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilita' di terzi, il professionista e' tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione, la quale ha diritto di recuperare presso il terzo responsabile le retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. 13. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del contratto, dalla quale si computa il triennio previsto dal comma 1. 14. Alle assenze per malattia in corso alla predetta data si applicano le norme vigenti al momento dell'insorgenza della malattia per quanto attiene le modalita' di retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto ove piu' favorevole.