Art. 21
                        Assenze per malattia
    1.  Il  dirigente  assente   per   malattia   ha   diritto   alla
conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Il dirigente
assente a causa di malattia oncologica, sclerosi multipla o distrofia
muscolare,  o  per  degenze  ospedaliere ad esse connesse, ha diritto
alla conservazione del posto per ulteriori sei mesi, con retribuzione
intera fino ai diciotto mesi e nella misura del 70% per  il  restante
periodo. Ai fini della maturazione di detti periodi, si sommano tutte
le   assenze   per  malattia  intervenute  nei  tre  anni  precedenti
l'episodio morboso in corso.
    2. Raggiunti i periodi di conservazione del  posto  previsti  dal
comma  1,  al dirigente che ne faccia richiesta puo' essere concesso,
per casi  particolarmente  gravi,  di  assentarsi  per  un  ulteriore
periodo non superiore a 18 mesi.
    3.  Prima  di  concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al
comma 2, su richiesta del dirigente, l'amministrazione puo' procedere
all'accertamento delle sue condizioni di salute, secondo le modalita'
previste  dalle  vigenti  disposizioni  al  fine  di  verificare   la
sussistenza  di  eventuali cause di assoluta e permanente inidoneita'
fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
    4. Superati i periodi di conservazione  del  posto  previsti  dai
commi  1  e  2,  oppure  nel caso in cui, a seguito dell'accertamento
disposto  ai  sensi  del  comma  3,  il  dirigente   sia   dichiarato
permanentemente   inidoneo  a  svolgere  qualsiasi  proficuo  lavoro,
l'amministrazione ha  facolta'  di  procedere  alla  risoluzione  del
rapporto   di   lavoro   corrispondendo   al  dirigente  l'indennita'
sostitutiva del preavviso.
    5. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli  previsti  dal
comma  2  del  presente  articolo,  non  interrompono  la maturazione
dell'anzianita' a tutti gli effetti.
    6. Per la somministrazione della  terapia  emodialitica  verranno
concessi  permessi  retribuiti  che sono comunque esclusi dal computo
dei periodi previsti dal comma 1 del presente articolo.
    7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni  di  legge  a  tutela
degli  affetti  da  TBC  e  del  dirigente  in particolari condizioni
psicofisiche (tossicodipendenza etc.).
    8. Il trattamento economico spettante al  dirigente  assente  per
malattia e' il seguente:
    a)  intera  retribuzione  fissa  mensile  per  i  primi 9 mesi di
assenza, compresa la retribuzione di posizione e di risultato;
    b) 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi
3 mesi di assenza;
    c)  50%  della  retribuzione  di  cui  alla  lettera  a)  per gli
ulteriori 6 mesi del periodo di cui al comma 1;
    d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.
    9. L'assenza per malattia ovvero il suo  eventuale  proseguimento
deve  essere  comunicata  immediatamente all'Ente al quale va inviata
anche la relativa certificazione medica.
    10. L'Amministrazione dispone il  controllo  della  malattia  nei
modi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.
    11.  Il  dirigente,  che durante l'assenza per malattia dimori in
luogo   diverso   dalla   sua   residenza   deve   darne   tempestiva
comunicazione, precisando l'indirizzo dove puo' essere reperito.
    12.  Nel caso in cui l'infermita' derivante da infortunio non sul
lavoro sia ascrivibile a responsabilita' di terzi, il  dipendente  e'
tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione, la quale ha diritto
di  recuperare  presso  il terzo responsabile le retribuzioni da essa
corrisposte durante il periodo di  assenza  ai  sensi  del  comma  8,
lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti.
    13.  Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano
alle assenze per  malattia  iniziate  successivamente  alla  data  di
entrata  in  vigore del contratto, dalla quale si computa il triennio
previsto dal comma 1.
    14. Alle assenze per malattia in  corso  alla  predetta  data  si
applicano  le norme vigenti al momento dell'insorgenza della malattia
per quanto attiene le  modalita'  di  retribuzione,  fatto  salvo  il
diritto alla conservazione del posto ove piu' favorevole.