Art. 21
     Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
    1. In caso di assenza dovuta  ad  infortunio  sul  lavoro  e  per
malattia  dovuta  a  causa  di servizio, il professionista ha diritto
alla conservazione del posto fino a completa  guarigione  clinica  e,
comunque, non oltre il periodo previsto dall'art. 20, commi 1 e 2. In
tale   periodo   spetta   al   professionista  l'intera  retribuzione
comprensiva della indennita' d'incarico permanente e di risultato.
    2. Decorso il periodo massimo di conservazione del  posto,  trova
applicazione  quanto  previsto dall'art. 20, comma 4. Nel caso in cui
l'Ente decida di non  procedere  alla  risoluzione  del  rapporto  di
lavoro,  per  l'ulteriore  periodo  di  assenza al professionista non
spetta alcuna retribuzione.
    3. Per la misura  e  le  modalita'  di  determinazione  dell'equo
indennizzo,  la precedente tabella "Allegato 4" del D.P.R. 16 ottobre
1979, n. 509, e' sostituita dalla Tabella di cui all'art. 51.