Art. 21 Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio 1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro e per malattia dovuta a causa di servizio, il professionista ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica e, comunque, non oltre il periodo previsto dall'art. 20, commi 1 e 2. In tale periodo spetta al professionista l'intera retribuzione comprensiva della indennita' d'incarico permanente e di risultato. 2. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione quanto previsto dall'art. 20, comma 4. Nel caso in cui l'Ente decida di non procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, per l'ulteriore periodo di assenza al professionista non spetta alcuna retribuzione. 3. Per la misura e le modalita' di determinazione dell'equo indennizzo, la precedente tabella "Allegato 4" del D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509, e' sostituita dalla Tabella di cui all'art. 51.