Art. 22 Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio 1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro e per malattia dovuta a causa di servizio, il dirigente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica e, comunque, non oltre il periodo previsto dal l'art. 19, commi 1 e 2. In tale periodo spetta al dirigente l'intera retribuzione comprensiva della retribuzione di posizione e di risultato. 2. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione quanto previsto dall'art. 21, comma 4. Nel caso in cui l'Ente decida di non procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, per l'ulteriore periodo di assenza al dirigente non spetta alcuna retribuzione. 3. Per la misura e le modalita' di determinazione dell'equo indennizzo, la precedente tabella "Allegato 4" del D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509, e' sostituita dalla tabella di cui all'art. 50.