Art. 22
     Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
    1. In caso di assenza dovuta  ad  infortunio  sul  lavoro  e  per
malattia  dovuta  a  causa  di servizio, il dirigente ha diritto alla
conservazione  del  posto  fino  a  completa  guarigione  clinica  e,
comunque,  non  oltre il periodo previsto dal l'art. 19, commi 1 e 2.
In tale periodo spetta al dirigente l'intera retribuzione comprensiva
della retribuzione di posizione e di risultato.
    2. Decorso il periodo massimo di conservazione del  posto,  trova
applicazione  quanto  previsto dall'art. 21, comma 4. Nel caso in cui
l'Ente decida di non  procedere  alla  risoluzione  del  rapporto  di
lavoro,  per  l'ulteriore  periodo di assenza al dirigente non spetta
alcuna retribuzione.
    3. Per la misura  e  le  modalita'  di  determinazione  dell'equo
indennizzo,  la precedente tabella "Allegato 4" del D.P.R. 16 ottobre
1979, n. 509, e' sostituita dalla tabella di cui all'art. 50.