Art. 22 Affidamento degli incarichi 1. L'Ente formula in via preventiva i criteri per l'affidamento degli incarichi professionali nel rispetto delle leggi vigenti e saranno oggetto di informativa alle OO.SS. ai sensi dell'art. 8. 2. La Giunta Esecutiva conferisce ad ogni professionista, su proposta del Segretario Generale, incarichi professionali nel rispetto dei seguenti criteri: attitudini, requisiti ed esperienze nonche' curriculum del professionista.