Art. 22
                     Affidamento degli incarichi
    1. L'Ente formula in via preventiva i criteri  per  l'affidamento
degli  incarichi  professionali  nel  rispetto  delle leggi vigenti e
saranno oggetto di informativa alle OO.SS. ai sensi dell'art. 8.
    2. La Giunta Esecutiva  conferisce  ad  ogni  professionista,  su
proposta   del   Segretario  Generale,  incarichi  professionali  nel
rispetto dei seguenti criteri:  attitudini, requisiti  ed  esperienze
nonche' curriculum del professionista.